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Ordinanza

Ordinanza n. 213/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600392

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio che ha dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Piacenza con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia, nonché l’annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso e non contiene una valutazione nel merito del provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le esigenze del ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere la sospensione cautelare dell’atto impugnato. Ha quindi fissato la trattazione del ricorso nel merito all’udienza pubblica del 27 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L’ordinanza non contiene una decisione definitiva sulla domanda di annullamento né una valutazione conclusiva sulla fondatezza dei motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Quando le esigenze della parte possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice può fissare rapidamente la trattazione della causa nel merito invece di concedere la misura cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La norma è richiamata, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte attraverso la sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice amministrativo può non adottare una misura cautelare e fissare direttamente la trattazione del ricorso nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non definisce la controversia e non implica una valutazione conclusiva sulla fondatezza dei motivi di ricorso.
  • In assenza di una decisione definitiva sulla domanda principale, la compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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