Ordinanza n. 209/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dell’offerta all’esito del subprocedimento di verifica di congruità, successiva aggiudicazione della gara a un raggruppamento concorrente e diniego dell’istanza di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione di esclusione adottata ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023, il verbale della Commissione giudicatrice e la relazione del RUP relativi alla verifica di congruità dell’offerta, il diniego dell’istanza di riesame in autotutela, l’aggiudicazione della gara al costituendo RTI controinteressato, il verbale di approvazione della graduatoria finale e gli ulteriori atti della procedura, compresa la nota di avvio della verifica di anomalia e il diniego temporaneo di accesso agli atti. Dal testo non emergono in dettaglio i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso; risulta tuttavia contestata la legittimità dell’esclusione per incongruità dell’offerta e degli atti conseguenti, nonché il rigetto dell’istanza di autotutela.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto decisiva la ravvicinata fissazione dell’udienza pubblica del 16 dicembre 2026, tale da consentire la definizione della controversia prima che, anche considerando la prevista durata di 48 mesi dell’Accordo Quadro, si producano effetti irreversibili rispetto all’interesse azionato. Il giudice ha inoltre rilevato che, potendo il giudizio di merito condurre a statuizioni pienamente satisfattive, non sussistono i presupposti di estrema gravità e urgenza richiesti per la misura cautelare; ha considerato anche la possibile reintegrazione per equivalente monetario dell’eventuale danno. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 16 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023
La disposizione è indicata quale base normativa della comunicazione di esclusione impugnata; il provvedimento non ne sviluppa l’interpretazione nel merito.
art. 55 c.p.a.
Il giudice ha applicato la disciplina della tutela cautelare, escludendo la sussistenza dei presupposti di estrema gravità e urgenza in ragione della ravvicinata fissazione dell’udienza di merito e della possibile riparazione per equivalente.
Massime di principio
- La tutela cautelare può essere negata quando la ravvicinata fissazione dell’udienza di merito consenta di definire la controversia prima della produzione di effetti irreversibili sull’interesse azionato.
- La sussistenza di una possibile tutela risarcitoria per equivalente costituisce un elemento valutabile nel giudizio cautelare ai fini dell’esclusione dell’estrema gravità e urgenza del pregiudizio allegato.
- Quando il giudizio di merito può condurre in tempi brevi a statuizioni pienamente satisfattive, non ricorrono i presupposti per concedere la sospensione cautelare dell’atto impugnato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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