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Ordinanza

Ordinanza n. 210/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da una procedura di gara per mancato superamento della verifica di congruità dell'offerta, dichiarazione di gara deserta, successiva indizione di una nuova procedura concessoria e aggiudicazione a un'impresa controinteressata

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo, gli atti con cui è stata dichiarata non congrua la propria offerta economica, è stata disposta la sua esclusione ai sensi dell'art. 110, comma 5, d.lgs. 36/2023 ed è stata dichiarata deserta la procedura per l'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali e di pubbliche affissioni. Ha contestato anche la relazione del RUP nella parte in cui avrebbe rideterminato in senso peggiorativo le voci di costo e di ricavo del proprio piano economico-finanziario. Con il primo atto di motivi aggiunti ha impugnato gli atti di indizione e gli atti di gara relativi a una nuova procedura aperta telematica, in regime di concessione, avente oggetto analogo e ampliato. Con il secondo atto di motivi aggiunti ha impugnato l'aggiudicazione della nuova procedura in favore di I.C.A. - Imposte Comunali Affini S.p.A., i verbali della commissione, la graduatoria e gli atti relativi alla mancata verifica di anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria, chiedendo inoltre la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro. Il testo dell'ordinanza non espone né esamina i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché la domanda cautelare è stata congiuntamente abbinata alla trattazione del merito.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza congiunta della società ricorrente e del Comune di Fidenza di abbinamento della domanda cautelare al merito. Non ha quindi deciso il fumus boni iuris, il periculum in mora, la legittimità degli atti impugnati, la domanda di inefficacia del contratto o il richiesto subentro. La discussione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica già fissata per il 7 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata trattata nell'ambito della fase cautelare, ma il giudice, a fronte dell'istanza congiunta delle parti, ne ha disposto l'abbinamento alla discussione del merito.

  • art. 110, comma 5, d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale base normativa dell'esclusione della concorrente per mancato superamento della verifica di congruità dell'offerta; l'ordinanza non ne esamina l'applicazione.

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale disposizione procedurale per l'indizione della successiva procedura aperta telematica; l'ordinanza non valuta la legittimità dell'indizione.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Sono richiamati in relazione alla domanda, non decisa, di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.

Massime di principio

  • Quando le parti formulano congiuntamente un'istanza di abbinamento della domanda cautelare alla trattazione del merito, il giudice può accoglierla e rinviare la discussione della causa all'udienza pubblica già fissata, senza pronunciarsi sui presupposti cautelari né sulla fondatezza delle censure.
  • L'abbinamento della domanda cautelare al merito ha natura interlocutoria e non comporta una decisione, neppure implicita, sulla legittimità degli atti impugnati, sull'inefficacia del contratto o sul subentro nell'aggiudicazione.

Come è indicizzato

MaterieRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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