Ordinanza n. 14625/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento - della determinazione del SUAP del Comune di Fara in Sabina, R.G. n. 521, R.S. n. 137 dell’8 maggio 2023, trasmessa alla società con nota prot. n. 10975 del 9 maggio 2023, recante “Determinazione di rigetto dell’istanza a seguito di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, co. 2, Legge n. 241/1990 – Forma semplificata e modalità asincrona di richiesta di permesso di costruire ai sensi dell'art. 20 D.P.R. 380/2001 e dell''art. 7 del D.P.R. 160/2010 – Progetto per installazione di impianto fotovoltaico e aree per la ricarica di veicoli elettrici – Da effettuarsi da parte della soc. Italiana Petroli s.p.a. in Fara in Sabina (RI) Via Gramsci n. 5, 02032 – Foglio 46 particella 154 Sub 1 e 2”; - della nota prot. n. 9760 del 20 aprile 2023 del SUE del Comune di Fara in Sabina, conosciuta dalla società ricorrente in quanto trasmessa unitamente alla determinazione di rigetto prot. n. 10975 del 9 maggio 2023, quale atto a quest’ultima presupposto, e recante il “Parere definitivo di competenza ai fini urbanistico-edilizi”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione del SUAP di rigetto dell'istanza, adottata a seguito della conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria relativa al progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico e di aree per la ricarica di veicoli elettrici, nonché parere urbanistico-edilizio presupposto
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione del SUAP del Comune di Fara in Sabina che ha respinto l'istanza presentata nell'ambito di una conferenza di servizi decisoria, relativa alla richiesta di permesso di costruire per l'installazione di un impianto fotovoltaico e di aree destinate alla ricarica di veicoli elettrici. È stato altresì impugnato il parere definitivo di competenza ai fini urbanistico-edilizi reso dal SUE comunale e posto a fondamento del rigetto. Nel giudizio è intervenuta ad adiuvandum un'altra società. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il Collegio si è pronunciato esclusivamente sull'istanza del verificatore di proroga del termine per il deposito della relazione di verificazione e sul differimento dell'udienza pubblica.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza del verificatore, ritenendo meritevole di accoglimento, in ragione delle circostanze rappresentate e non contestate, la richiesta di proroga di 60 giorni per il deposito della relazione di verificazione. Il termine, già decorrente dalla comunicazione o notificazione della precedente ordinanza, è stato differito al 23 settembre 2026. Per garantire il rispetto dei termini a difesa, il Collegio ha inoltre rinviato l'udienza pubblica, già fissata al 20 ottobre 2026, al 9 dicembre 2026. L'ordinanza non decide la domanda di annullamento né i motivi di merito; il giudizio resta pendente.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, l. 241/1990
La disposizione è richiamata nell'oggetto dell'atto impugnato, relativo alla conferenza di servizi decisoria; l'ordinanza non ne offre un'interpretazione.
art. 20 d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata nell'oggetto dell'istanza di permesso di costruire; l'ordinanza non ne offre un'interpretazione.
art. 7 d.P.R. 160/2010
La disposizione è richiamata nell'oggetto dell'atto impugnato; l'ordinanza non ne offre un'interpretazione.
Massime di principio
- La proroga del termine per il deposito di una relazione di verificazione può essere concessa quando le circostanze rappresentate dal verificatore risultino meritevoli di accoglimento e non siano contestate dalle parti.
- Il differimento dell'udienza pubblica può essere disposto per garantire alle parti il rispetto dei termini a difesa in relazione alla nuova scadenza dell'incombente istruttorio.
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