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Ordinanza

Ordinanza n. 211/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente di rimozione di rifiuti pericolosi depositati su terreni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza sindacale n. 30/2025, con la quale il Comune ha ordinato la rimozione di rifiuti pericolosi depositati su terreni individuati catastalmente, chiedendone la sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i ricorrenti contestavano, tra l'altro, la legittimità dell'ordine di rimozione e la sua adozione senza previa comunicazione di avvio del procedimento. Essi sostenevano inoltre, secondo quanto considerato dal giudice, che i materiali qualificati come rifiuti fossero riconducibili a esigenze di cantiere connesse a lavori di ristrutturazione. Il Comune si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. In primo luogo, ha ritenuto che l'ordinanza sindacale contingibile e urgente adottata ai sensi dell'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000 non richieda, per sua natura, la previa comunicazione di avvio del procedimento. In secondo luogo, ha rilevato che non era stata comprovata la riconducibilità dei materiali qualificati come rifiuti a esigenze di cantiere per lavori di ristrutturazione, anche perché i ricorrenti non risultavano in possesso di un valido titolo edilizio. Infine, richiamando l'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, ha ritenuto correttamente rivolto ai ricorrenti l'ordine di rimozione, poiché l'obbligo grava sul responsabile dell'abbandono e, in solido, sul proprietario dell'area quando la violazione sia imputabile a uno di essi secondo gli ordinari titoli di responsabilità, anche omissiva, colposa nei limiti dell'esigibilità o dolosa. Le spese della fase cautelare, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico dei ricorrenti secondo il principio di soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare proposta nel giudizio amministrativo.

  • art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000

    Costituisce la base normativa dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente; per il giudice, tale natura esclude la necessità della previa comunicazione di avvio del procedimento.

  • art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006

    Pone l'obbligo di rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti abbandonati a carico del responsabile dell'abbandono e, in solido, del proprietario dell'area, purché la violazione sia imputabile secondo gli ordinari titoli di responsabilità, anche omissiva, colposa nei limiti dell'esigibilità o dolosa.

  • art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000

    La qualificazione dell'atto come ordinanza contingibile e urgente è stata utilizzata per escludere l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.

Massime di principio

  • L'ordinanza sindacale contingibile e urgente adottata ai sensi dell'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000, per la sua natura emergenziale, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento.
  • Ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, l'obbligo di rimuovere, avviare a recupero o smaltire i rifiuti abbandonati grava sul responsabile dell'abbandono e, in solido, sul proprietario dell'area, solo quando la violazione sia imputabile al responsabile o al proprietario secondo gli ordinari titoli di responsabilità.
  • La responsabilità del proprietario dell'area per l'abbandono di rifiuti può derivare anche da una condotta omissiva, purché colposa nei limiti dell'esigibilità, oppure dolosa; la mera titolarità dell'area, isolatamente considerata, non è sufficiente.
  • In sede cautelare, la mancata dimostrazione che i materiali qualificati dall'amministrazione come rifiuti siano invece materiali di cantiere, unita all'assenza di un valido titolo edilizio, esclude il fumus boni iuris della domanda di sospensione.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiTitoli abilitativi ediliziOrdinanze contingibili e urgentiPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivoPrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

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