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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46000/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del 04/09/2024 del Tribunale di Bolzano che rigettava l'appello contro il provvedimento del 23/08/2024 che aveva respinto la richiesta di modifica della misura cautelare (arresti domiciliari) applicata per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduce violazione di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 274 cod. proc. pen.), sostenendo che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta e delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti, che i fatti nuovi e il trascorrere del tempo avrebbero modificato il quadro indiziario, che le ammissioni dell'indagato dimostrerebbero limitata responsabilità e guadagni esigui (contrariamente ai valori indicati nel provvedimento), che i clienti non erano soggiogati e che l'approvvigionamento via piattaforma telematica sarebbe possibile anche in regime di arresti domiciliari, nonché che il mantenimento in libertà permetterebbe al Peer di lavorare senza gravare sulla famiglia.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Bolzano avesse adeguatamente motivato il rigetto dell'istanza e che l'appello non avesse allegato fatti nuovi e sopravvenuti idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere le esigenze cautelari. Il Tribunale aveva evidenziato la persistenza di un grave quadro indiziario e del pericolo di reiterazione: i clienti erano disposti a seguire le indicazioni dell'indagato, l'indagato aveva minimizzato il proprio ruolo nell'interrogatorio e risultavano elementi probatori (anche inchiesta carabinieri) relativi ad un consistente giro d'affari (riferito nel provvedimento a somme elevate per il 2023). La Corte ha ritenuto le doglianze generiche e ricostruite come semplice diversa interpretazione dei medesimi elementi; ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannato il ricorrente alle spese e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000, valutata in via equitativa ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e dell'art. 1, comma 64, L. n. 103/2017.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma cui si riferisce il reato contestato (traffico di sostanze stupefacenti); usata come riferimento per la gravità del fatto che giustifica la misura cautelare.

  • art. 586-bis cod. pen.

    Ulteriore riferimento normativo citato nel provvedimento; impiegato come parte della descrizione dell'imputazione penale nei confronti dell'indagato.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente come vizi di motivazione/violazione di legge nell'impugnazione in Cassazione; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non fondate.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla motivazione; la Corte ha invece valutato che la motivazione del Tribunale fosse completa e logica rispetto alle esigenze cautelari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto anche il pagamento in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 1, comma 64, L. n. 103/2017

    Autorizza l'aumento, oltre il massimo edittale, della sanzione prevista per l'inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per determinare il contributo alla Cassa delle Ammende.

  • Sentenza Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per valutare l'assenza di colpa grave nella presentazione del ricorso; la Corte di legittimità ne ha tenuto conto nel disporre l'importo equitativo da versare.

Massime di principio

  • In sede di appello contro il rigetto di una richiesta di modifica di misura cautelare il tribunale non riesamina ex novo la sussistenza delle condizioni cautelari: deve valutare se siano stati allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a mutare apprezzabilmente il quadro probatorio.
  • Doglianze generiche o una mera diversa interpretazione dei medesimi elementi di fatto, senza l'allegazione di novità rilevanti, sono inammissibili in Cassazione e non bastano a ottenere la revoca o attenuazione della misura.
  • Ammissioni parziali dell'indagato non eliminano automaticamente il pericolo di reiterazione: se permangono discrepanze, mancanza di riscontri o elementi che suggeriscono la volontà di proseguire l'attività illecita, la misura cautelare può rimanere.
  • La valutazione del pericolo di reiterazione può fondarsi su elementi concreti come la disponibilità dei clienti a seguire l'indagato, l'entità del giro d'affari e i risultati delle indagini; tali elementi hanno peso nell'esclusione di attenuazioni cautelari.
  • Per ottenere un mutamento della misura cautelare occorre produrre prove nuove e specifiche che dimostrino l'attenuazione delle esigenze cautelari (es. documenti comprovanti la cessazione dell'attività criminale, elementi di collaborazione effettiva e verificabile, cambiamenti oggettivi nelle modalità di contatto con i clienti).
  • Ricorsi privi di fondamento sostanziale possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie in favore della Cassa delle Ammende; valutare la fondatezza delle doglianze prima di proporre ricorso è importante per evitare aggravio economico.

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