Cassazione Civile, Ordinanza n. 34370/2023 del 07/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da danni a un appartamento, consistenti nel danneggiamento di affreschi, muri e pavimenti, causati da infiltrazioni d'acqua riconducibili a due fattori: da un lato l'esecuzione non a regola d'arte di aperture sul tetto e dell'impianto di convogliamento delle acque, imputata sia alla ricorrente sia al condominio; dall'altro la mancata esecuzione per lungo tempo di lavori di ristrutturazione dell'immobile, imputata al condominio. Il tribunale aveva condannato in solido la ricorrente e il condominio al risarcimento, con riparto interno dell'83% al condominio e del 17% alla ricorrente; la corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione perché i danni si erano manifestati per la prima volta nel 2005 e non nel 1997, e ritenendo legittimato ad agire il soggetto che aveva acquistato l'immobile nel 2004. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si lamentava violazione degli artt. 2727, 2729, 2043 e 2947 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe dovuto, sulla base delle prove presuntive e della C.T.U., collocare l'insorgenza del danno nel 1997, con conseguente prescrizione; con il secondo si denunciava violazione degli artt. 2727, 2729 c.c., 81, 100 c.p.c. e 2043 c.c., contestando la legittimazione dell'attore ad agire per un danno che si assumeva già verificato prima dell'acquisto dell'immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile il primo motivo, perché la censura non evidenziava una violazione dell'art. 2729 c.c. ma mirava in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e a un diverso percorso inferenziale, sostitutivo del giudizio di merito; ha inoltre rilevato che la corte territoriale aveva valorizzato l'assenza di prova di infiltrazioni nel 1997 e la prima denuncia dei danni solo nel 2005. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché il diritto al risarcimento dei danni arrecati a un immobile ha natura personale e spetta a chi era proprietario al momento in cui il danno si è manifestato; poiché il danno era stato correttamente collocato nel 2005, il soggetto che aveva acquistato l'immobile nel 2004 era legittimato ad agire. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La rinuncia del difensore non produce effetti nel giudizio di cassazione per il principio di perpetuatio dell'ufficio di difensore, caratterizzato da impulso d'ufficio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro evocato per denunciare violazioni di legge, ma la Corte osserva che la censura sul primo motivo in realtà mira a contestare la ricostruzione fattuale del giudice di merito.
La prova per presunzioni richiede un ragionamento inferenziale fondato su fatti noti da cui desumere il fatto ignoto.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; in cassazione la violazione della norma è denunciabile solo se il giudice fonda il ragionamento presuntivo su indizi non idonei o nega i requisiti legali, non quando si prospetti solo una diversa inferenza probabilistica.
È richiamato quale norma generale della responsabilità aquiliana per i danni all'immobile.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dalla manifestazione del danno.
La decorrenza della prescrizione è collegata alla possibilità di far valere il diritto, in concreto ricondotta dalla Corte alla manifestazione del danno.
Viene evocato nel secondo motivo per contestare la legittimazione ad agire, ma la censura è respinta perché basata su un presupposto fattuale non accolto.
Viene evocato nel secondo motivo a sostegno della contestazione della legittimazione ad agire.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo il rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di prescrizione del risarcimento del danno da fatto illecito, il dies a quo va ricondotto alla prima manifestazione del danno, non alla mera esistenza della causa materiale che lo ha generato.
- La censura di violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile in cassazione solo se il giudice di merito abbia utilizzato presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente proporre una diversa lettura degli indizi o una diversa inferenza probabilistica.
- La valutazione circa il momento di insorgenza del danno, quando fondata su indizi e apprezzamenti fattuali, appartiene al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una ricostruzione alternativa delle circostanze di fatto.
- Il diritto al risarcimento dei danni cagionati a un immobile ha natura personale e spetta al soggetto che era proprietario al momento in cui il danno si è manifestato, non essendo un accessorio automaticamente trasferito con la vendita del bene.
- In cassazione, la rinuncia del difensore al mandato non produce effetti sullo svolgimento del giudizio quando interviene dopo la fissazione dell'udienza, per la perpetuazione dell'ufficio difensivo nel giudizio di legittimità.
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