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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28734/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (avente diritto)

La controversia

Un soggetto che aveva acquistato un fondo rustico con annesso fabbricato da danti causa successivi rispetto a una precedente vicenda giudiziale proponeva azione possessoria di reintegrazione, sostenendo di essere stato spogliato dal possesso quando la controparte aveva fatto eseguire dall'ufficiale giudiziario una sentenza di condanna al rilascio emessa in un diverso giudizio contro un terzo. In cassazione denunciava, con quattro motivi, la violazione degli artt. 111, 2908 e 2909 c.c. e delle norme processuali sull'esecuzione, sostenendo: che la sentenza eseguita non potesse prevalere sul suo acquisto perché terzo acquirente in buona fede; che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato la sua posizione rispetto al precedente giudizio; che fosse stata illegittima l'esecuzione nei suoi confronti nonostante la sua autonomia possessoria; e che non potesse essergli opposto il rimedio dell'opposizione di terzo o dell'opposizione esecutiva, perché lo spoglio sarebbe stato repentino e gli atti esecutivi formali erano stati notificati solo al precedente occupante.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi e ha confermato il rigetto della domanda possessoria. Ha affermato che, quando lo spoglio venga realizzato tramite ufficiale giudiziario in forza di un titolo esecutivo, occorre non solo che il titolo non sia efficace contro il possessore, ma anche che l'intervento esecutivo sia stato maliziosamente provocato da chi ha richiesto l'esecuzione, con consapevolezza dell'infondatezza della pretesa e dolo preordinato allo spossessamento. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato che il titolo giudiziale azionato era legittimo e che mancava l'animus spoliandi, desumendo l'assenza di malizia da elementi di fatto quali la presenza del ricorrente e di altri soggetti agli accessi dell'ufficiale giudiziario. La censura sulla qualità di successore a titolo particolare non incideva sulla ratio decidendi, perché la decisione di merito si fondava esclusivamente sull'assenza del dolo dello spogliatore. Inoltre, per far valere la propria estraneità alla sentenza esecutata, il ricorrente avrebbe dovuto utilizzare l'opposizione di terzo o le opposizioni esecutive, non l'azione possessoria, salvo i casi di titolo inefficace o di immesso nel possesso di bene diverso da quello indicato nel titolo. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e con dichiarazione della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato come parametro della doglianza, in relazione all'efficacia del giudicato e ai limiti soggettivi della sentenza

  • art. 2908 c.c.

    richiamato in tema di effetti costitutivi della sentenza e rilevanza del titolo giudiziale

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per i limiti soggettivi del giudicato

  • art. 404 c.p.c.

    indicato come rimedio esperibile dal terzo che faccia valere un diritto autonomo incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come possibile opposizione agli atti esecutivi, ritenuta comunque non decisiva nel caso

  • art. 608 c.p.c.

    richiamato in relazione all'esecuzione per rilascio

  • art. 1168 c.c.

    norma sostanziale invocata a fondamento della tutela possessoria reintegratoria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato dovuto

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul rito camerale per la trattazione del ricorso

Massime di principio

  • Lo spoglio eseguito tramite ufficiale giudiziario in forza di un titolo esecutivo ricorre solo se il titolo non è efficace contro il possessore e se l'iniziativa esecutiva è stata dolosamente e maliziosamente provocata dal creditore, con consapevolezza dell'infondatezza della pretesa esecutiva.
  • L'azione possessoria non è lo strumento corretto per contestare tutti i vizi del titolo esecutivo o della sequenza processuale che ha condotto al rilascio: quando si contesta l'opponibilità del titolo o si fa valere un diritto autonomo incompatibile con la sentenza, occorre utilizzare l'opposizione di terzo o le opposizioni esecutive.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata è infondata, anche se prospetta questioni diverse o ulteriori rispetto a quelle poste a fondamento della decisione di merito.
  • Per escludere l'animus spoliandi non basta l'intento di eseguire un titolo o di sostituire il proprio possesso all'altrui possesso: è necessaria la prova della consapevolezza dell'arbitrarietà della richiesta esecutiva e del dolo preordinato allo spossessamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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