Cassazione Civile, Ordinanza n. 35226/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2006 con cui l'Ufficio ha rideterminato sinteticamente il reddito imponibile della contribuente ai fini IRPEF e addizionali. La CTP di Roma aveva respinto il ricorso e la CTR del Lazio aveva confermato la legittimità dell'accertamento, ritenendo non idonea la prova contraria offerta dalla contribuente in relazione a titoli azionari e obbligazionari, accrediti su conto corrente e spese per l'abitazione familiare. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) omessa o insufficiente motivazione e nullità della sentenza, lamentando che non fossero state esaminate varie deduzioni svolte nei gradi di merito, tra cui la legittimità dell'accertamento ex art. 38 d.P.R. 600/1973, il difetto di motivazione dell'avviso, la disponibilità di liquidità derivante da disinvestimenti pregressi, pagamenti ricevuti a diverso titolo, il concorso del coniuge nelle spese domestiche e la copertura del leasing di un'imbarcazione; 2) violazione dell'art. 53 Cost. e dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente richiesto la prova dell'effettivo esborso o del nesso eziologico tra redditi e spese, mentre sarebbe stata sufficiente la dimostrazione della mera disponibilità di capacità reddituale o di risorse economiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché formulato in modo generico e non specifico, con cumulo confuso di censure eterogenee e senza adeguata localizzazione delle difese di merito asseritamente trascurate. Ha invece accolto nei limiti di cui in motivazione il secondo motivo, affermando che, nell'accertamento sintetico fondato su incrementi patrimoniali, il contribuente non deve provare il nesso eziologico tra reddito dichiarato ed esborsi, ma può assolvere l'onere probatorio opponendo prova documentale contraria idonea a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme, nonché entità e durata della loro disponibilità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e autosufficienti; la loro mancanza comporta inammissibilità della censura.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le doglianze devono essere ricondotte con precisione al corretto vizio denunciato; non è ammesso un motivo promiscuo e confuso che mescoli error in procedendo, error in iudicando e vizio motivazionale.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'accertamento sintetico introduce una presunzione legale relativa di capacità contributiva basata sugli indicatori di spesa o di disponibilità patrimoniale; il contribuente può vincerla con prova documentale contraria circa la provenienza non reddituale delle somme e l'insussistenza o minor entità del reddito presunto.
art. 53 Cost.
La disciplina dell'accertamento sintetico non è di per sé contraria al principio di capacità contributiva, perché consente al contribuente di dimostrare documentalmente che il maggior reddito presunto non esiste o deriva da fonti non imponibili.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro del preteso vizio di omessa pronuncia; la Corte non entra nel merito della deduzione per difetto di specificità del motivo.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza; la Corte reputa inammissibile la censura per genericità.
Richiamato dalla ricorrente sul contenuto della motivazione; la censura non supera il vaglio di specificità.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte non esamina il merito del vizio per difetto di specificità del motivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura deve essere specifica, autosufficiente e riferita puntualmente agli atti e ai punti della decisione impugnata; un motivo cumulativo e confuso tra diversi vizi è inammissibile.
- Nell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973 la disponibilità di determinati beni o spese integra una presunzione legale relativa di capacità contributiva, che esonera l'Ufficio da ulteriori prove sui fatti-indice.
- Per vincere la presunzione del redditometro il contribuente non deve necessariamente provare l'effettivo impiego del denaro per ciascuna spesa, ma deve offrire prova documentale idonea della provenienza non reddituale delle somme e di circostanze sintomatiche della loro disponibilità nel tempo.
- La mera dimostrazione della disponibilità di risorse economiche pregresse non basta, se non è accompagnata da elementi documentali che rendano plausibile che quelle risorse abbiano effettivamente coperto le spese contestate o ne abbiano consentito la copertura.
- La disciplina dell'accertamento sintetico è compatibile con l'art. 53 Cost. perché ammette prova contraria del contribuente sulla natura non imponibile o sulla insussistenza del reddito presunto.
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