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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19423/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una cessione, in pagamento di un debito verso banca, di vari titoli di credito verso terzi. Dopo anni la banca azionò il proprio credito e ottenne titolo esecutivo; il debitore contestò in altri giudizi la sorte dei titoli e, nel presente giudizio, chiese la restituzione di tutti i titoli ceduti, con dichiarazione di protesto, oppure il risarcimento dei danni per mancata restituzione e per l'asserita irrecuperabilità delle somme in essi incorporate. Il tribunale rigettò la domanda per difetto di interesse; la corte d'appello corresse la motivazione sul punto dell'interesse ad agire, ma confermò il rigetto nel merito, ritenendo che il ricorrente non avesse mai richiesto la restituzione, che non fosse indicata una fonte giuridica del diritto invocato, che la banca non avesse un obbligo di restituire i titoli in assenza di richiesta e che mancasse il nesso causale tra condotta della banca e danno lamentato. In cassazione il ricorrente dedusse, con il primo motivo, motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.; con il secondo, violazione dell'art. 1198 c.c., sostenendo che la banca-cessionaria avrebbe dovuto restituire immediatamente i titoli insoluti al cedente e che tale obbligo non poteva essere subordinato a una previa richiesta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la motivazione della sentenza d'appello fosse apparente, rilevando che la decisione esponeva chiaramente le ragioni del rigetto e che le censure miravano in realtà a contestare la valutazione di merito e la ricostruzione dei fatti. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che il ricorrente non aveva indicato una base giuridica sufficiente per sostenere un obbligo della banca di restituire i titoli senza alcuna richiesta e non aveva specificamente confutato la ratio della sentenza impugnata; ha inoltre confermato che il giudice di merito aveva accertato in fatto l'assenza di nesso causale tra la condotta della banca e il danno allegato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1198 c.c.

    La Corte non afferma un obbligo generale della banca-cessionaria di restituire i titoli ceduti in assenza di richiesta; nel caso concreto esclude che la norma, invocata dal ricorrente, conduca alla pretesa restitutoria automatica prospettata.

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato solo come base dell'azione revocatoria promossa dalla banca in un precedente giudizio, rilevante ai fini del quadro fattuale e del giudicato richiamato.

  • art. 100 c.p.c.

    La corte d'appello aveva corretto la decisione di primo grado escludendo che il difetto di interesse ad agire potesse essere fondato su eccezioni di prescrizione rilevabili d'ufficio; la Cassazione non affronta il punto come decisivo, perché conferma comunque il rigetto nel merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è apparente solo se manca realmente l'esposizione delle ragioni della decisione o il percorso logico è incomprensibile; nel caso di specie il vizio è escluso.

  • art. 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c.

    La sentenza deve esporre una motivazione effettiva e intellegibile; qui tale requisito è ritenuto soddisfatto.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità: il n. 4 consente di censurare solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; il n. 3 richiede una specifica e corretta denuncia della violazione di legge, non un riesame del fatto.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge deve indicare con precisione le norme asseritamente violate e confrontarle con la motivazione impugnata; altrimenti la censura è inammissibile o comunque non scrutinabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia ritenuta errata, insufficiente o poco convincente dalla parte soccombente.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il motivo ex art. 360, n. 3 o n. 4, c.p.c. in una critica alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito: le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio sono inammissibili o comunque infondate.
  • Chi deduce la violazione di legge deve indicare specificamente la norma violata, il suo contenuto precettivo e il punto esatto della sentenza che si assume contrastante; censure generiche o meramente assertive non superano il vaglio di legittimità.
  • In tema di cessione di crediti/titoli in pagamento, non può presumersi un obbligo di restituzione automatica dei titoli ceduti senza che il ricorrente indichi una chiara base giuridica del diritto fatto valere e senza che emerga un inadempimento della controparte.
  • La domanda risarcitoria richiede la prova del nesso causale tra la condotta contestata e il pregiudizio allegato; se il giudice di merito esclude tale nesso con accertamento fattuale congruamente motivato, la censura in cassazione non può limitarsi a riproporre una diversa lettura dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoCessione del creditoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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