Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01840/2025 del 25/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Tre soggetti avevano convenuto in giudizio una società venditrice di diamanti e una banca, chiedendo l’accertamento della nullità del contratto di acquisto dei diamanti con conseguenti restituzioni, in subordine la risoluzione per inadempimento e il risarcimento dei danni. Dopo l’interruzione del processo per il fallimento della società venditrice e la riassunzione solo nei confronti della banca, il tribunale aveva respinto le domande e la corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che l’operazione non ricadesse nella disciplina dell’intermediazione finanziaria, che non si trattasse di acquisto di prodotto finanziario e che la banca fosse rimasta estranea al rapporto commerciale con la società venditrice. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la corte territoriale reputato generici i motivi di appello; con il secondo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 1338 e 2043 c.c. e degli artt. 2 e 5 cod. cons., sostenendo che la banca avesse partecipato alla condotta ingannevole relativa alla vendita dei diamanti e che la domanda risarcitoria non potesse essere assorbita da quella di risoluzione, anche in ragione del diverso regime dell’onere della prova e della documentazione prodotta, inclusi provvedimenti AGCM e decisioni di merito favorevoli su casi analoghi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in via preliminare, valida la procura speciale conferita su foglio separato ma materialmente congiunto al ricorso. Ha poi affermato che il ricorso era inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c., perché mancava una chiara ed esauriente esposizione dei fatti di causa. Ha inoltre osservato che i singoli motivi sarebbero stati comunque inammissibili: quanto al primo, la censura sull’art. 342 c.p.c. era inconferente perché la corte d’appello aveva comunque esaminato il merito delle doglianze; quanto al secondo, i ricorrenti non avevano attaccato la ratio decidendi fondata sull’assenza di un contributo causale e di una responsabilità della banca, limitandosi a contestare la mancata valorizzazione di documenti e provvedimenti. La banca è stata condannata solo nel giudizio di legittimità al pagamento delle spese processuali e, per i ricorrenti, è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    Il requisito della specialità della procura al ricorso per cassazione può essere integrato anche dalla collocazione topografica della procura su foglio separato materialmente congiunto all’atto.

  • art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara ed esauriente esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 342 c.p.c.

    La censura è inconferente quando la corte di merito non ha dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità, ma ne ha esaminato il merito.

  • artt. 1338 e 2043 c.c.

    Sono richiamati dai ricorrenti come base della pretesa risarcitoria, ma la Corte non ne esamina il merito per l’inammissibilità del ricorso e per il mancato attacco alla ratio decidendi.

  • artt. 2 e 5 cod. cons.

    Sono invocati dai ricorrenti per sostenere la violazione dei doveri informativi e la condotta ingannevole nell’offerta dei diamanti, ma senza superare il rilievo di estraneità della banca al rapporto.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    Dà luogo, in caso di inammissibilità del ricorso, all’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile una completa e chiara esposizione dei fatti rilevanti della controversia; la sua omissione integra un vizio autonomo di inammissibilità.
  • La censura deve colpire la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda sull’assenza di responsabilità del convenuto, non è sufficiente riproporre genericamente documenti o precedenti senza confutare quel punto decisivo.
  • La doglianza sulla violazione dell’art. 342 c.p.c. è inconferente se il giudice d’appello, pur giudicando i motivi generici, ha comunque esaminato il merito dell’impugnazione.
  • La procura al ricorso per cassazione può ritenersi speciale anche se redatta su foglio separato, purché materialmente congiunta all’atto e non risulti in modo evidente la sua estraneità al giudizio di legittimità.
  • Nei casi di vendita di beni presentati come investimento, la responsabilità della banca non può essere affermata in astratto: occorre allegare e dimostrare un effettivo contributo causale della banca alla condotta illecita contestata.

Come è indicizzato

MaterieClausole vessatorieMediazioneResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiConsumatoriContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.