Cassazione Civile, Ordinanza n. 25854/2026 del 26/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina dall’avviso di pagamento con cui il Consorzio ricorrente, dichiarandosi mandatario senza rappresentanza del Consorzio di bonifica della Sicilia Orientale, ha richiesto alla contribuente € 2.003,07 per il contributo opere irrigue relativo agli anni 2015-2017. La contribuente ha impugnato l’avviso, contestandone la legittimità e l’infondatezza della pretesa. La Commissione Tributaria Provinciale di Enna, con sentenza n. 519/2020, ha respinto il ricorso; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Caltanissetta, con sentenza n. 7899/2023 depositata il 2 ottobre 2023, ha accolto l’appello. Ha ritenuto che il Consorzio emittente, accorpato nel Consorzio di bonifica della Sicilia Orientale ai sensi dell’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014, non esistesse più al momento dell’emissione dell’avviso; ha inoltre reputato nullo il mandato senza rappresentanza conferito a un soggetto non più esistente e illegittima, perché contraria alla legge regionale, la delibera commissariale che aveva affidato transitoriamente la gestione interinale ai consorzi accorpati, disponendone la disapplicazione. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma nella memoria successiva ha rinunciato ai primi due. La contribuente ha resistito e, con memoria, ha eccepito il giudicato esterno dedotto in relazione a una successiva cartella di pagamento notificata il 27 marzo 2022 e annullata, secondo la contribuente, dalla sentenza n. 1169/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di Siracusa. L’ordinanza non espone il contenuto dei restanti motivi di ricorso: rileva invece d’ufficio la questione dell’interesse alla prosecuzione del giudizio sull’avviso atipico, dopo l’instaurazione del giudizio sulla successiva cartella.
La decisione
La Corte non ha definito il ricorso né deciso l’eccezione di giudicato esterno. Ha rilevato d’ufficio che, secondo l’indirizzo richiamato, l’instaurazione del giudizio relativo alla cartella di pagamento successiva trasferisce in quella sede l’esame delle questioni sulla debenza del contributo e fa venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio sull’avviso atipico, con possibile cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 546/1992. Poiché la questione può determinare la definizione della controversia e occorre verificare anche l’eventuale coincidenza del tributo richiesto con quello oggetto della cartella, la Corte ha disposto, ai sensi dell’art. 384, terzo comma, c.p.c., la comunicazione della questione alle parti e al pubblico ministero, assegnando trenta giorni per il deposito di osservazioni e riservando la decisione all’esito. L’ordinanza interlocutoria, pertanto, non reca un esito definitivo del ricorso, non decide i motivi e non statuisce sulle spese.
Norme richiamate
art. 13 della legge regionale Sicilia n. 5/2014
Secondo il giudice d’appello e contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Provinciale, il Consorzio di bonifica 6 Enna emittente l’avviso non poteva ritenersi più esistente al momento di tale emissione in quanto accorpato con altri nel Consorzio di bonifica Sicilia Orientale ai sensi dell’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014.
La disposizione è richiamata dal giudice d’appello quale fondamento dell’accorpamento dei consorzi; su tale presupposto ha ritenuto che il consorzio emittente non esistesse più al momento dell’avviso. La Cassazione, nell’ordinanza interlocutoria, non decide la correttezza di tale interpretazione.
art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
in tema di contributi riscossi dai consorzi di bonifica, l’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio relativo all'impugnazione dall’avviso di pagamento, quale atto atipico, viene meno, così come ribadito di recente da questa Corte (cfr. Cass.n.11303/2025), con la successiva instaurazione del giudizio relativo all’atto tipico, costituito dalla cartella (o ingiunzione) di pagamento, nel quale si concentra (e si trasferisce) l'esame di ogni questione inerente alla debenza del contributo consortile, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, anche in caso riunione dei procedimenti per connessione
Quando, dopo l’impugnazione dell’avviso di pagamento atipico per contributi consortili, è instaurato il giudizio sulla successiva cartella o ingiunzione, in quest’ultimo si concentra l’esame delle questioni sulla debenza del contributo e viene meno l’interesse a proseguire il primo giudizio; ne può conseguire la cessazione della materia del contendere anche se i procedimenti sono riuniti per connessione.
ritenuto che su tale questione, essendo rilevata d’ufficio dalla Corte (vedi Cass. n. 24459/2025), occorra, a mente dell’art. 384 terzo comma c.p.c., provocare il contraddittorio, in quanto potenzialmente idonea a determinare, di per sé, la definizione della presente controversia, assegnando al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di osservazioni sulla medesima questione
Quando la Corte rileva d’ufficio una questione potenzialmente decisiva, deve provocare il contraddittorio assegnando alle parti e al pubblico ministero un termine per presentare osservazioni prima della decisione.
Massime di principio
- Nelle controversie sui contributi consortili, se dopo l’impugnazione di un avviso di pagamento atipico viene instaurato il giudizio sulla successiva cartella o ingiunzione, le questioni relative alla debenza del contributo si concentrano nel giudizio sull’atto tipico e può venir meno l’interesse a proseguire quello sull’avviso, con possibile cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, anche in caso di riunione per connessione.
- Prima di definire la controversia sulla base di una questione rilevata d’ufficio e potenzialmente decisiva, la Corte deve provocare il contraddittorio ai sensi dell’art. 384, terzo comma, c.p.c., consentendo alle parti e al pubblico ministero di depositare osservazioni.
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