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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31894/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Un cliente aveva affidato ripetutamente denaro a un promotore finanziario formalmente operante per conto di una banca, per destinarlo a investimenti in titoli. Scoperto poi che le somme non erano mai state investite né depositate sul suo conto, il cliente aveva ottenuto in appello la condanna solidale del promotore e della banca al risarcimento dei danni. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 31 d.lgs. n. 58/1998 e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente riconosciuto la propria responsabilità solidale nonostante molteplici elementi di anomalia nel comportamento del cliente e del promotore, tali da escludere il nesso di occasionalità necessaria; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 1227 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il giudice di merito avesse illegittimamente escluso il concorso colposo del danneggiato nella produzione del danno, specie per la consegna di somme in contanti al promotore e per la mancata sorveglianza sull'operato dello stesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli congiuntamente fondati. Ha affermato che, in materia di intermediazione finanziaria, la responsabilità della banca per gli illeciti del promotore sussiste quando il fatto sia connesso da occasionalità necessaria alle mansioni affidate, ma può essere esclusa se il danneggiato abbia tenuto una condotta connotata da anomalie tali da rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole del promotore. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva trascurato circostanze decisive, in particolare la consegna di denaro contante al promotore senza tracciabilità e senza adeguata considerazione della loro rilevanza ai fini del concorso colposo e del nesso causale. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame della vicenda alla luce dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 31 d.lgs. n. 58/1998

    La banca/intermediario risponde dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario quando il fatto illecito sia connesso per occasionalità necessaria alle mansioni affidate; tale responsabilità può però essere esclusa se la condotta del danneggiato presenti profili di anomalia, collusione o consapevole acquiescenza alle violazioni del promotore.

  • art. 1227 c.c.

    La condotta del danneggiato può incidere sia come causa esclusiva del danno sia come concorso colposo nella sua produzione o nella sua aggravazione, imponendo la riduzione o l'esclusione del risarcimento secondo l'effettiva incidenza causale del comportamento della vittima.

  • art. 360 c.p.c.

    È stato dedotto il vizio di violazione di legge e l'omesso esame di fatti decisivi come censure di legittimità.

  • art. 108 regolamento Consob delibera n. 16190 del 2007

    La consegna di denaro contante al promotore finanziario è vietata e rileva come indice di anomalia della condotta dell'investitore.

Massime di principio

  • In materia di intermediazione finanziaria, la responsabilità dell'intermediario per gli illeciti del promotore finanziario sussiste quando l'illecito sia collegato alle mansioni affidate da un nesso di occasionalità necessaria.
  • La responsabilità dell'intermediario può essere esclusa se il cliente abbia tenuto una condotta anomala, idonea a integrare collusione o quantomeno consapevole acquiescenza alla violazione delle regole da parte del promotore.
  • La consegna di somme in contanti al promotore finanziario, specie in violazione delle regole di tracciabilità, costituisce un indice di particolare rilievo nel giudizio sull'anomalia della condotta del danneggiato e sul possibile concorso colposo ex art. 1227 c.c.
  • Il giudice di merito deve esaminare specificamente i fatti sintomatici allegati come anomali e dar conto in motivazione del loro peso causale; l'omessa considerazione di tali circostanze può integrare vizio di motivazione e violazione delle norme sulla responsabilità dell'intermediario e sul concorso del danneggiato.
  • Il giudizio sul nesso causale e sulla rilevanza delle condotte concorrenti deve essere compiuto secondo il criterio della probabilità prevalente, selezionando l'ipotesi fattuale maggiormente confermata dagli elementi disponibili.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaResponsabilità della bancaProveRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCompensatio lucri cum damnoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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