Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18491/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di conto corrente e di conto-anticipi intrattenuti con una banca, nonché da fideiussioni rilasciate a garanzia. In primo grado erano state chieste la declaratoria di nullità dei contratti per difetto di forma scritta, l’accertamento dell’illegittima applicazione di interessi ultralegali, anatocismo e commissioni di massimo scoperto, oltre alla nullità delle fideiussioni per disconoscimento della firma. Il Tribunale aveva rigettato le domande e accolto la riconvenzionale della banca; la Corte d’appello aveva poi rigettato l’appello, ritenendo tardivo, contraddittorio e generico il disconoscimento della conformità delle copie delle fideiussioni agli originali. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 183 e 112 c.p.c., sostenendo che il disconoscimento della conformità all’originale fosse già implicitamente contenuto nella citazione e che la precisazione in memoria non integrasse mutatio libelli; 2) violazione degli artt. 216-220 e 112 c.p.c., assumendo che la tardività del disconoscimento non potesse essere rilevata d’ufficio e che il giudice dovesse procedere alla verificazione; 3) violazione degli artt. 112, 116 c.p.c., 2697 e 2719 c.c. e 117 TUB, lamentando che la corte avesse ritenuto genuini i documenti e qualificato come generico il disconoscimento, nonostante questo fosse rivolto a specifici documenti nella loro interezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure mirassero, in realtà, a contestare un accertamento di fatto riservato al giudice di merito sulla specificità, determinatezza, tardività e contraddittorietà del disconoscimento delle fideiussioni e delle copie prodotte in giudizio. È stato ribadito che il disconoscimento della sottoscrizione ex art. 214 c.p.c. e quello della conformità della copia all’originale ex art. 2719 c.c. hanno ambiti diversi; tuttavia, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva fondato la decisione su una duplice ratio: da un lato, la genericità e contraddittorietà del disconoscimento; dall’altro, la possibilità di accertare aliunde la conformità delle copie, con ulteriore richiamo alla conformità al modello ABI. La Cassazione ha quindi confermato la statuizione di inammissibilità del gravame e ha condannato il ricorrente alle spese, dando altresì atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c.

    La precisazione del disconoscimento in memoria è stata valutata, nel caso concreto, come nuova e incompatibile causa petendi rispetto a quella inizialmente allegata; la sua tardività è stata quindi apprezzata nel giudizio di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Le censure sono state formulate come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ha ritenuto che la decisione di merito si sia mantenuta nell’ambito delle allegazioni e dell’accertamento della specificità del disconoscimento.

  • art. 214 c.p.c.

    Il disconoscimento della sottoscrizione di scrittura privata non richiede forma vincolata ma deve essere specifico e determinato; la relativa valutazione è di fatto ed è incensurabile in cassazione se congruamente motivata.

  • art. 215 c.p.c.

    È richiamato il principio secondo cui il disconoscimento tempestivo della scrittura privata, se non seguito da verificazione, impedisce l’utilizzabilità del documento; la Corte precisa però che nel caso concreto il punto decisivo era la valutazione di specificità e non un rilievo officioso della tardività.

  • art. 216 c.p.c.

    La questione della verificazione è stata evocata dal ricorrente per sostenere che il giudice dovesse procedervi, ma la Corte ha escluso che, nel caso concreto, ciò scardinasse l’accertamento di merito sulla genericità del disconoscimento.

  • art. 217 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della procedura di verificazione della scrittura privata, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva autonoma.

  • art. 218 c.p.c.

    Richiamato insieme alle altre norme sulla verificazione, ma non assunto come decisivo dalla Corte.

  • art. 219 c.p.c.

    Richiamato nel complesso della disciplina della verificazione documentale, senza specifica autonoma elaborazione nel decisum.

  • art. 220 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso quale norma sulla verificazione, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché diretta a rivalutare un accertamento di fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte ha escluso che vi fosse un errore di diritto, trattandosi di apprezzamento del merito.

  • art. 2697 c.c.

    La norma è richiamata nel terzo motivo, ma la Corte osserva che il punto decisivo non era la regola di riparto astratta dell’onere della prova, bensì la mancanza di un disconoscimento chiaro e circostanziato.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento della conformità della copia all’originale non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata; non preclude al giudice di accertare la conformità con altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, e deve essere specifico e circostanziato.

  • art. 117 TUB

    La norma è menzionata nel motivo di ricorso, ma la decisione non sviluppa una specifica interpretazione sul punto, restando centrale la questione documentale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il disconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata e il disconoscimento della conformità della copia all’originale hanno ambiti diversi: il primo riguarda la riferibilità della sottoscrizione, il secondo la corrispondenza riproduttiva del documento.
  • Il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. deve essere specifico e determinato; non basta una formula di stile, e la sua valutazione è riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione логica e coerente.
  • La contestazione della conformità di una copia ex art. 2719 c.c. deve indicare chiaramente il documento e gli aspetti concreti di difformità rispetto all’originale; la genericità rende inefficace la contestazione.
  • La contestazione ex art. 2719 c.c. non impedisce di per sé al giudice di utilizzare il documento, potendo la conformità essere accertata anche mediante altri mezzi di prova o presunzioni.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto quando il giudice di merito abbia motivatamente qualificato il disconoscimento come contraddittorio, tardivo o generico.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.