Cassazione Civile, Ordinanza n. 18491/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di conto corrente e di conto-anticipi intrattenuti con una banca, nonché da fideiussioni rilasciate a garanzia. In primo grado erano state chieste la declaratoria di nullità dei contratti per difetto di forma scritta, l’accertamento dell’illegittima applicazione di interessi ultralegali, anatocismo e commissioni di massimo scoperto, oltre alla nullità delle fideiussioni per disconoscimento della firma. Il Tribunale aveva rigettato le domande e accolto la riconvenzionale della banca; la Corte d’appello aveva poi rigettato l’appello, ritenendo tardivo, contraddittorio e generico il disconoscimento della conformità delle copie delle fideiussioni agli originali. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 183 e 112 c.p.c., sostenendo che il disconoscimento della conformità all’originale fosse già implicitamente contenuto nella citazione e che la precisazione in memoria non integrasse mutatio libelli; 2) violazione degli artt. 216-220 e 112 c.p.c., assumendo che la tardività del disconoscimento non potesse essere rilevata d’ufficio e che il giudice dovesse procedere alla verificazione; 3) violazione degli artt. 112, 116 c.p.c., 2697 e 2719 c.c. e 117 TUB, lamentando che la corte avesse ritenuto genuini i documenti e qualificato come generico il disconoscimento, nonostante questo fosse rivolto a specifici documenti nella loro interezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure mirassero, in realtà, a contestare un accertamento di fatto riservato al giudice di merito sulla specificità, determinatezza, tardività e contraddittorietà del disconoscimento delle fideiussioni e delle copie prodotte in giudizio. È stato ribadito che il disconoscimento della sottoscrizione ex art. 214 c.p.c. e quello della conformità della copia all’originale ex art. 2719 c.c. hanno ambiti diversi; tuttavia, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva fondato la decisione su una duplice ratio: da un lato, la genericità e contraddittorietà del disconoscimento; dall’altro, la possibilità di accertare aliunde la conformità delle copie, con ulteriore richiamo alla conformità al modello ABI. La Cassazione ha quindi confermato la statuizione di inammissibilità del gravame e ha condannato il ricorrente alle spese, dando altresì atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La precisazione del disconoscimento in memoria è stata valutata, nel caso concreto, come nuova e incompatibile causa petendi rispetto a quella inizialmente allegata; la sua tardività è stata quindi apprezzata nel giudizio di merito.
Le censure sono state formulate come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ha ritenuto che la decisione di merito si sia mantenuta nell’ambito delle allegazioni e dell’accertamento della specificità del disconoscimento.
Il disconoscimento della sottoscrizione di scrittura privata non richiede forma vincolata ma deve essere specifico e determinato; la relativa valutazione è di fatto ed è incensurabile in cassazione se congruamente motivata.
È richiamato il principio secondo cui il disconoscimento tempestivo della scrittura privata, se non seguito da verificazione, impedisce l’utilizzabilità del documento; la Corte precisa però che nel caso concreto il punto decisivo era la valutazione di specificità e non un rilievo officioso della tardività.
La questione della verificazione è stata evocata dal ricorrente per sostenere che il giudice dovesse procedervi, ma la Corte ha escluso che, nel caso concreto, ciò scardinasse l’accertamento di merito sulla genericità del disconoscimento.
Richiamato nel contesto della procedura di verificazione della scrittura privata, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva autonoma.
Richiamato insieme alle altre norme sulla verificazione, ma non assunto come decisivo dalla Corte.
Richiamato nel complesso della disciplina della verificazione documentale, senza specifica autonoma elaborazione nel decisum.
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma sulla verificazione, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché diretta a rivalutare un accertamento di fatto.
È invocato dal ricorrente per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte ha escluso che vi fosse un errore di diritto, trattandosi di apprezzamento del merito.
La norma è richiamata nel terzo motivo, ma la Corte osserva che il punto decisivo non era la regola di riparto astratta dell’onere della prova, bensì la mancanza di un disconoscimento chiaro e circostanziato.
Il disconoscimento della conformità della copia all’originale non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata; non preclude al giudice di accertare la conformità con altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, e deve essere specifico e circostanziato.
La norma è menzionata nel motivo di ricorso, ma la decisione non sviluppa una specifica interpretazione sul punto, restando centrale la questione documentale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il disconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata e il disconoscimento della conformità della copia all’originale hanno ambiti diversi: il primo riguarda la riferibilità della sottoscrizione, il secondo la corrispondenza riproduttiva del documento.
- Il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. deve essere specifico e determinato; non basta una formula di stile, e la sua valutazione è riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione логica e coerente.
- La contestazione della conformità di una copia ex art. 2719 c.c. deve indicare chiaramente il documento e gli aspetti concreti di difformità rispetto all’originale; la genericità rende inefficace la contestazione.
- La contestazione ex art. 2719 c.c. non impedisce di per sé al giudice di utilizzare il documento, potendo la conformità essere accertata anche mediante altri mezzi di prova o presunzioni.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto quando il giudice di merito abbia motivatamente qualificato il disconoscimento come contraddittorio, tardivo o generico.
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