Cassazione Penale, Sentenza n. 23591/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'Appello che, pur avendo revocato la sola confisca relativa a una polizza intestata alla Corosiniti, ha confermato la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni nei confronti di Luciano Babbino e la confisca di compendi aziendali, immobili e giacenze. Le censure hanno denunciato: 1) carenza dell'attualita' della pericolosita' sociale di Luciano Babbino, considerata la lunga detenzione dal 2017 e il periodo domiciliare dal 2020, la finalita' rieducativa della pena e l'assenza di reati recenti; 2) violazioni e vizi nella valutazione probatoria relativi alla confisca: errata delimitazione temporale della pericolosita' (inizio 2010 contestato), indisponibilita' dei profitti illeciti in capo al proposto, eccessiva valorizzazione di dichiarazioni di collaboratori di giustizia; 3) errata attribuzione della disponibilita' di beni ai terzi (moglie e figli) senza adeguata motivazione e senza tener conto di documentazione che proverebbe la lecita provenienza di somme e la separata gestione di attivita' (ASD Corogym, SA.MAT.), nonche' contestazioni sui calcoli dei costi e dell'uso dei parametri ISTAT
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, nel procedimento di prevenzione, il sindacato in Cassazione e' limitato a violazioni di legge e al caso di motivazione del tutto assente o meramente apparente: nel caso di specie la Corte territoriale ha fornito motivazione congrua e non apparente. In particolare la Corte d'Appello ha adeguatamente richiamato l'accertamento definitivo della responsabilita' di Luciano Babbino per associazione mafiosa, la sua custodia cautelare dal 2017 (rilevante ai fini della persistente pericolosita'), elementi emersi in altro procedimento (condanna in primo grado per il reato aggravato di cui all'art. 513-bis) e la ricostruzione dei flussi economici e degli impieghi ritenuti non compatibili con i redditi leciti della famiglia e con la posizione di mercato acquisita dalla SA.MAT. mediante modalita' intimidatorie. La Corte ha quindi ritenuto infondate le censure sulle ablazioni e ha qualificato la confisca come congruamente motivata. Per l'evidente inammissibilita' dei motivi i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 125, comma 3
Richiama l'obbligo di motivazione del provvedimento di prevenzione e viene posto a fondamento del limite del sindacato in Cassazione sulla motivazione quando questa sia del tutto assente o meramente apparente
Codice di procedura penale, art. 192
Norma processuale richiamata dai ricorrenti in relazione al corretto uso delle prove; la Corte ha ritenuto che la valutazione probatoria della Corte d'Appello non fosse viziata in modo da configurare motivazione inesistente
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), art. 1
Richiama i principi del procedimento di prevenzione; la Corte lo utilizza per delimitare il quadro normativo in cui valutare la pericolosita' sociale
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 4
Riguarda le misure di prevenzione patrimoniali e viene invocato in relazione ai poteri di ablazione e ai presupposti per la confisca dei beni
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, artt. 7 e 10
Richiamati in combinato disposto per affermare l'obbligo del giudice di motivare il decreto di prevenzione e i limiti del sindacato in Cassazione sulla motivazione
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 14, comma 2-ter
Prevede la rivalutazione della pericolosita' sociale all'atto della liberazione quando vi siano periodi di detenzione superiori a due anni; la Corte segnala l'obbligo di rivalutazione futura
Codice penale, art. 416-bis e art. 416-bis.1, comma 1
Rilevano per la qualificazione dell'associazione mafiosa e per l'aggravamento dei reati commessi nell'ambito dell'associazione; la Corte usa l'esistenza di una condanna e l'aggravante per sostenere l'attualita' del pericolo
Richiamato per la condanna in altro procedimento che la Corte territoriale ha ritenuto utile a dimostrare l'incidenza del ricorrente sulle imprese e la rilevanza della condotta ai fini di prevenzione
Codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c
Norma sulla custodia cautelare per pericolo di reiterazione: la Corte territoriale l'ha ritenuta applicata in sede cautelare e significativa per l'accertamento della persistenza della pericolosita'
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Richiamato dalla difesa come presunzione di adeguatezza della custodia carceraria per recidere legami; la Corte ha ritenuto tale presunzione non sufficiente a escludere l'attualita' della pericolosita'
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e
Limita i motivi di impugnazione in Cassazione: la censura sulla motivazione come semplice divergenza di apprezzamento probatorio non e' sindacabile se non si dimostra motivazione del tutto mancante o apparente
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, artt. 19, comma 3 e 26, comma 2
Distinguono i soggetti nei confronti dei quali svolgere indagini e i soggetti suscettibili di misure; la Corte ha sottolineato che il semplice rapporto di coniugio non basta a escludere indagini ma la motivazione territoriale ha dato conto della disponibilita' dei beni
Codice di procedura penale, art. 611
Richiamato per rigettare la richiesta di trattazione orale in Cassazione nelle ipotesi previste
Codice di procedura penale, art. 616
Autorizza la condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile manifestamente infondato; applicata per condannare i ricorrenti a pagare le spese e 3.000 euro
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione la Suprema Corte sindaca in Cassazione principalmente la violazione di legge; non e' ammesso un libero riesame del merito o della valutazione della prova salvo che la motivazione del giudice sia del tutto mancante o meramente apparente
- La motivazione e' ritenuta 'apparente' solo se del tutto avulsa dalle risultanze processuali o basata su affermazioni apodittiche e non dimostrative; valutazioni analitiche e collegate agli atti escludono l'apparenza
- L'attualita' della pericolosita' sociale puo' essere desunta anche da condanne irrevocabili e da elementi processuali che mostrino ruoli di vertice e modalita' di azione tipiche dell'associazione mafiosa, nonche' da precedenti misure cautelari per pericolo di reiterazione
- Per disporre la confisca in sede di prevenzione e' necessario un percorso motivazionale che colleghi impieghi e tenore di vita ai redditi leciti o illeciti, dimostrando l'insufficienza delle risorse lecite rispetto agli investimenti e l'eventuale uso di modalita' mafiose per ottenere vantaggi sul mercato
- I terzi interessati che contestano l'ablazione devono allegare e documentare con precisione la lecita provenienza dei beni o dei flussi finanziari e non possono limitarsi a deduzioni generiche; il giudice territorialmente motiva sulla effettiva disponibilita' e sulla coerenza dei redditi dichiarati con gli impieghi
- In Cassazione non e' possibile ottenere una riliquidazione dei fatti o una diversa rivalutazione economica sulla base di una diversa interpretazione dei dati probatori: tali censure sono, di regola, inammissibili se non configurano un vizio di legge
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