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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13369/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per vizio di motivazione: il ricorrente contestava il travisamento della prova e l'omessa valutazione dei requisiti di adeguatezza dell'aggravamento della misura cautelare. In particolare, il ricorrente aveva documentato che gli allontanamenti per il 5 e il 12 luglio 2023 erano stati autorizzati e giustificati (PEC al Centro diurno e ai Carabinieri, chiamate telefoniche), mentre i Carabinieri avevano riferito un allontanamento senza tener conto delle comunicazioni giustificative e senza aver effettuato controlli. Il Tribunale del riesame aveva recepito la nota dei Carabinieri ritenendo che il ricorrente avesse approfittato della finestra di disattivazione del braccialetto per recarsi altrove, e aveva aggravato la misura senza valutare se la trasgressione fosse "di lieve entità" ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse effettuato un'indebita inversione dell'onere della prova, traendo conclusioni congetturali dall'omessa allegazione del comportamento alternativo lecito, non avendo verificato se le comunicazioni (PEC e chiamate ai Carabinieri) fossero fondate né se fossero stati eseguiti controlli specifici. Inoltre ha constatato l'omessa e insufficiente valutazione richiesta dall'art. 276, comma 1-ter c.p.p., circa l'eventuale "lieve entità" della trasgressione e la mancata ponderazione di elementi quali modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del pericolo/danno. Per questi motivi ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Ancona, sezione riesame, in diversa composizione, per nuovo esame; ha altresì disposto gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 518-bis cod. pen.

    Norma che individua il reato per il quale era stato originariamente applicato il regime degli arresti domiciliari; citata in quanto fatto storico-procedurale ma non al centro dell'impugnazione sulla misura cautelare.

  • art. 518-septies cod. pen.

    Ulteriore norma penale richiamata nell'ambito del capo di imputazione originario; assolve funzione descrittiva del quadro incriminatorio dichiarato nel provvedimento cautelare.

  • art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen.

    Il giudice che valuta la revoca o l'aggravamento della misura per trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari deve considerare che la revoca/sostituzione con custodia in carcere non è automatica se il fatto è "di lieve entità". La Corte ha richiamato la necessità di un'apprezzamento qualificato (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno/pericolo) e ha censurato l'omessa motivazione su questo punto.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti consequenziali all'annullamento del provvedimento da parte della Corte (invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti).

Massime di principio

  • Se la difesa produce prove documentali (PEC, registrazioni di chiamate, log) che giustificano uscite autorizzate, il giudice non può limitarsi a rifiutarle senza verifiche: l'onere di accertamento spetta anche all'accusa o al giudice in funzione officiosa.
  • Non è ammessa un'automatica aggravazione della misura in caso di violazione delle prescrizioni: il giudice deve valutare se il fatto sia "di lieve entità" e bilanciare modalità della condotta, grado di colpevolezza e danno/pericolo concreto.
  • L'assenza di accertamenti specifici da parte degli organi di controllo (es. Carabinieri) sul rispetto dell'obbligo di permanenza rende congetturale la ricostruzione dell'illecito e può giustificare l'annullamento dell'aggravamento cautelare.
  • La semplice valutazione soggettiva della "scaltrezza" dell'indagato non sostituisce la necessaria motivazione sui presupposti normativi per la revoca o l'aggravamento della misura.
  • In situazioni con autorizzazioni temporanee all'uscita e controllo elettronico, è importante conservare e produrre ogni prova delle comunicazioni e delle autorizzazioni (PEC, telefonate, autorizzazioni formali) per evitare che omissioni probatorie siano interpretate a sfavore.
  • In caso di censura accolta dalla Corte, è possibile il rinvio per nuovo esame in diversa composizione: ciò comporta che la valutazione sulle misure cautelari dovrà essere ripetuta con motivazione integrale sui punti censurati.

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