Cassazione Penale, Sentenza n. 33666/2026 del 16/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’indagato era sottoposto a custodia cautelare in carcere, disposta in rinnovazione ai sensi dell’art. 27 c.p.p., per più ipotesi di furto in abitazione aggravato, contestate in concorso con altri soggetti. Secondo l’accusa, egli avrebbe partecipato a un gruppo dedito ai furti in abitazione nel Nord Italia. La ricostruzione investigativa si fondava, tra l’altro, sul monitoraggio GPS di autovetture con targhe clonate, su servizi di osservazione e controllo, su immagini di videosorveglianza e sul rinvenimento, nell’abitazione dell’indagato, di capi di abbigliamento ritenuti corrispondenti a quelli indossati da uno dei soggetti ripresi durante le attività investigative. Il Tribunale del riesame aveva annullato la misura limitatamente a un episodio e l’aveva confermata per gli altri. Con il ricorso sono stati dedotti cinque motivi: violazione dell’obbligo di autonoma valutazione e degli artt. 125 e 292 c.p.p.; apparenza della motivazione e omesso confronto con le censure riguardanti il procedimento identificativo; vizio di motivazione sulla gravità indiziaria relativa a un furto commesso a Grezzana; vizio di motivazione sulla gravità indiziaria relativa a due furti commessi a Pesaro e Cattolica; violazione degli artt. 275, 275-bis e 292 c.p.p. e omessa motivazione sull’inidoneità degli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico. La difesa sosteneva, in particolare, che l’identificazione fosse stata fondata essenzialmente su elementi descrittivi dell’abbigliamento e che il Tribunale avesse integrato indebitamente la motivazione dell’ordinanza genetica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sull’autonoma valutazione, osservando che l’autonomia riguarda il giudizio e non l’originalità espositiva e che la motivazione per relationem è legittima quando il giudice dimostri un vaglio critico degli elementi, delle esigenze cautelari e delle deduzioni difensive. Ha inoltre rilevato che il Tribunale del riesame, dotato di cognizione piena, può integrare le carenze motivazionali dell’ordinanza quando questa contenga comunque un’adesione ragionata alla richiesta cautelare. I motivi sulla gravità indiziaria sono stati ritenuti manifestamente infondati e diretti a ottenere una nuova valutazione di merito delle risultanze investigative, non consentita in cassazione in presenza di motivazione congrua e non manifestamente illogica. La Corte ha valorizzato il quadro complessivo costituito da una pluralità di elementi convergenti, tra cui gli spostamenti delle autovetture, le osservazioni investigative, le immagini, la presenza dell’indagato o di soggetti corrispondenti presso i luoghi rilevanti e la coincidenza dell’abbigliamento. È stata infine ritenuta manifestamente infondata la censura sulle misure alternative, poiché la reiterazione delle condotte e la professionalità delinquenziale giustificavano il giudizio di inidoneità degli arresti domiciliari; tale giudizio implicava, di regola, anche l’inidoneità del controllo elettronico, che costituisce una modalità di controllo degli arresti domiciliari e non una misura autonoma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La contestazione cautelare riguardava la partecipazione dell’indagato ai reati insieme ad altri soggetti.
La norma individuava la fattispecie di furto in abitazione oggetto delle imputazioni provvisorie.
Le disposizioni riguardavano le circostanze aggravanti contestate per i furti.
È stato richiamato quale base della rinnovazione della misura cautelare da parte del giudice competente.
È stato invocato dalla difesa in relazione all’obbligo di motivazione del provvedimento cautelare.
art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), c.p.p.
Le disposizioni sono state richiamate in tema di contenuto dell’ordinanza cautelare, autonoma valutazione degli elementi e considerazione delle esigenze cautelari e delle deduzioni difensive.
Attribuisce al Tribunale del riesame una cognizione piena, consentendogli di confermare la misura anche per ragioni diverse e sulla base di elementi sopravvenuti.
I gravi indizi di colpevolezza consistono in elementi di consistenza tale da fondare una qualificata probabilità di colpevolezza, pur non raggiungendo lo standard della prova oltre ogni ragionevole dubbio.
È stato richiamato quale fondamento delle esigenze cautelari valutate nel provvedimento impugnato.
art. 275, commi 1, 2 e 3, c.p.p.
Disciplina i criteri di scelta e adeguatezza delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l’inidoneità delle misure meno afflittive.
Il controllo elettronico è qualificato come modalità di controllo degli arresti domiciliari e non come misura cautelare autonoma; l’inidoneità dei domiciliari comporta normalmente anche quella del controllo elettronico.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
È stato richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
Massime di principio
- L’autonoma valutazione richiesta al giudice cautelare riguarda l’effettività e criticità del giudizio, non l’originalità della formulazione linguistica; è legittima la motivazione per relationem o mediante incorporazione della richiesta del pubblico ministero quando emerga il vaglio degli elementi indiziari, delle esigenze cautelari e delle deduzioni difensive.
- La mera coincidenza lessicale o espositiva tra la richiesta cautelare e l’ordinanza non dimostra, da sola, la violazione dell’obbligo di autonoma valutazione, ma costituisce soltanto un indice da valutare insieme al contenuto complessivo del provvedimento.
- Il Tribunale del riesame può integrare le carenze motivazionali dell’ordinanza cautelare quando questa contenga almeno un’adesione ragionata alla richiesta cautelare; deve invece annullarla quando manchi del tutto un apprezzamento critico, poiché in tal caso difetta il presupposto del contraddittorio cautelare.
- Chi deduce in cassazione l’omessa autonoma valutazione deve indicare specificamente quali profili, se autonomamente esaminati, avrebbero potuto condurre a una decisione diversa, assolvendo così alla cosiddetta prova di resistenza.
- Nel giudizio di cassazione sui provvedimenti cautelari, la gravità indiziaria può essere censurata soltanto per violazione di legge o per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione emergente dal testo del provvedimento; non è consentita una diversa lettura delle risultanze già valutate dal giudice del riesame.
- I gravi indizi di colpevolezza richiesti per l’applicazione della misura cautelare consistono in elementi, logici o rappresentativi, idonei a fondare una qualificata probabilità di colpevolezza, pur non essendo richiesto il livello dimostrativo necessario per la condanna.
- La pluralità di elementi investigativi convergenti può fondare la gravità indiziaria e l’identificazione dell’indagato quando il giudice esponga in modo logico il contributo individualizzante complessivo dei dati, anche se ciascun elemento isolatamente considerato non sarebbe decisivo.
- La reiterazione delle condotte in un ristretto arco temporale e la professionalità delinquenziale possono giustificare il giudizio di inidoneità delle misure cautelari meno afflittive rispetto alla custodia in carcere, senza necessità di confutare analiticamente ogni alternativa astrattamente prospettabile.
- Il controllo elettronico previsto dall’art. 275-bis c.p.p. è una modalità di controllo degli arresti domiciliari e non una misura cautelare autonoma; pertanto, il giudizio motivato di inidoneità degli arresti domiciliari comprende normalmente anche la valutazione negativa sull’uso del controllo elettronico.
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