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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20298/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasceva da una vicenda di trasferimento di ramo d’azienda: in un precedente giudizio era stata dichiarata l’illegittimità del trasferimento di un ramo da una società telefonica a un’altra società, con conseguente permanenza del rapporto di lavoro in capo alla società originaria. Sulla base di tale ricostruzione il lavoratore aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per il pagamento della retribuzione del mese di dicembre 2018 e della tredicesima. La Corte d’appello ha però revocato il decreto ritenendo che il lavoratore, su sua richiesta, fosse andato in pensione dal marzo 2017, con conseguente cessazione di ogni rapporto di lavoro, anche di quello ricostituito giudizialmente, e quindi impossibilità di pretendere la controprestazione retributiva. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione del giudicato esterno, richiamando una precedente sentenza di legittimità; 2) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella lettera con cui la società aveva comunicato il recesso dopo aver preso atto delle sentenze e del maturato diritto alla pensione; 3) violazione delle norme che subordinano la pensione di anzianità alla cessazione di ogni altro rapporto di lavoro, sostenendo che il rapporto con la società fosse rimasto giuridicamente in essere fino al 25 ottobre 2019; 4) violazione degli artt. 2112 e 1406 c.c., contestando la lettura della Corte d’appello secondo cui la conciliazione con la cessionaria avrebbe implicato la cessazione anche del rapporto con la società originaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha escluso il giudicato esterno perché la precedente decisione richiamata riguardava un periodo anteriore alla percezione della pensione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il fatto storico invocato era stato comunque esaminato dalla sentenza impugnata, che aveva considerato la deduzione del lavoratore circa la persistente vigenza del rapporto fino al 25 ottobre 2019. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge, mirava in realtà a contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla cessazione del rapporto per comportamento concludente, accertamento non sindacabile in cassazione come error in iudicando. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché diretto contro un argomento svolto ad abundantiam dalla Corte territoriale, non costituente autonoma ratio decidendi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore e la trattazione camerale

  • art. 360 c.p.c.

    il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è deducibile quando il fatto sia stato comunque esaminato dal giudice di merito

  • art. 22, co. 1, lett. c, l. n. 153 del 1969

    richiamato dal ricorrente per sostenere il requisito della cessazione di ogni rapporto di lavoro ai fini pensionistici

  • art. 10, co. 6, d.lgs. n. 503 del 1992

    richiamato dal ricorrente per sostenere il requisito della cessazione di ogni rapporto di lavoro ai fini pensionistici

  • art. 2112 c.c.

    richiamato nel quarto motivo per contestare gli effetti del trasferimento di ramo d’azienda sul rapporto di lavoro

  • art. 1406 c.c.

    richiamato nel quarto motivo in tema di cessione del contratto e successione nel rapporto

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012

    norma modificativa che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato

  • Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014

    richiamate per il principio della riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione

  • Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020

    richiamata per i presupposti dell’ulteriore contributo unificato

  • Cass. n. 13203 del 2022

    richiamata per il principio sull’accertamento di fatto del comportamento concludente

  • Cass. n. 29781 del 2017

    richiamata per il principio secondo cui la volontà di sciogliere un vincolo contrattuale è apprezzamento di merito

  • Cass. n. 13660 del 2018

    richiamata in continuità con il principio sul mutuo consenso e l’accertamento di merito

  • Cass. n. 13958 del 2018

    richiamata in continuità con il principio sul mutuo consenso e l’accertamento di merito

  • Cass. n. 16948 del 2018

    richiamata in continuità con il principio sul mutuo consenso e l’accertamento di merito

  • Cass. n. 23635 del 2010

    richiamata per l’inammissibilità della censura rivolta contro un obiter dictum

  • Cass. n. 24591 del 2005

    richiamata per l’inammissibilità della censura rivolta contro un obiter dictum

  • Cass. n. 7074 del 2006

    richiamata per l’inammissibilità della censura rivolta contro un obiter dictum

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo; non sussiste quando il fatto risulti comunque considerato nella motivazione della sentenza impugnata, anche se il giudice di merito non abbia tratto le conseguenze auspicate dalla parte.
  • L’eccezione di giudicato esterno è infondata quando la decisione richiamata riguarda un diverso periodo temporale o una diversa fase del rapporto rispetto a quella oggetto del giudizio.
  • La deduzione di una violazione di legge non può essere usata per aggirare l’insindacabilità in cassazione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, specie quando la questione attenga alla cessazione del rapporto per comportamento concludente o mutuo consenso.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che colpisca una considerazione svolta ad abundantiam, cioè non costituente autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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