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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20711/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Una società aveva emesso una cambiale pagabile presso un determinato istituto bancario. Il titolo era stato presentato all’incasso tramite una diversa banca del medesimo centro abitato, per un errore nell’invio del titolo. Il notaio incaricato del protesto aveva fatto predisporre un verbale da un proprio collaboratore, nel quale si attestava falsamente di essersi recato nel luogo indicato nel titolo per il pagamento, mentre in realtà il sopralluogo era avvenuto presso un diverso istituto. La società ha quindi agito per responsabilità da illegittima levata del protesto e, nel corso del giudizio di primo grado, ha proposto querela di falso contro il verbale del collaboratore del notaio. Il Tribunale, dopo una iniziale ammissione, ha poi dichiarato inammissibile la querela di falso e rigettato la domanda nel merito. In appello la società ha rinnovato la querela di falso, ma la Corte d’appello ha ritenuto la questione coperta da giudicato e comunque la querela inammissibile perché proposta contro il notaio anziché contro l’autore materiale del verbale. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla pretesa ammissibilità della querela di falso; 2) violazione dell’art. 132 c.p.c. per difetto di motivazione sul giudicato; 3) violazione degli artt. 1228 e 2049 c.c., sostenendo che il notaio dovesse rispondere del fatto del proprio ausiliario e che la domanda fosse sostanzialmente diretta contro il professionista e la banca; 4) ulteriore vizio motivazionale per la contraddittorietà della decisione di primo grado. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la statuizione decisiva di primo grado era l’inammissibilità della querela di falso, mai impugnata in modo corretto; che l’appello non poteva limitarsi a riproporre la querela; che i motivi sul giudicato e sulla contraddittorietà non coglievano la ratio decidendi; e che la querela di falso va proposta nei confronti dell’autore dell’atto asseritamente falso, non potendo supplire il richiamo alla responsabilità del preponente ex artt. 1228 e 2049 c.c. in assenza dell’accertamento della falsità dell’atto dell’ausiliario.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato l’impostazione della Corte d’appello: la querela di falso era stata dichiarata inammissibile in primo grado e tale statuizione non era stata utilmente impugnata; di conseguenza, la questione non poteva essere riesaminata in appello come se fosse ancora aperta. Inoltre, la querela risultava indirizzata contro il soggetto errato, poiché il verbale contestato proveniva dall’ausiliario che lo aveva redatto. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per omessa pronuncia è inammissibile quando non è chiaro quale sia la statuizione processuale effettivamente impugnata e quando il motivo non si confronta con la reale ratio della decisione di primo grado e di appello.

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio di motivazione non sussiste se il motivo di ricorso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè la dichiarata inammissibilità della querela di falso e il mancato confronto con la relativa statuizione.

  • art. 1228 c.c.

    La responsabilità del preponente per fatto dell’ausiliario presuppone pur sempre l’accertamento del fatto illecito dell’ausiliario; non può sostituire i requisiti propri della querela di falso.

  • art. 2049 c.c.

    La responsabilità per fatto altrui non esonera dall’onere di indirizzare la querela di falso verso l’autore materiale dell’atto asseritamente falso e non consente di ritenere ammissibile una querela proposta contro un soggetto diverso.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata come fonte dell’integrazione dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 sul contributo unificato.

Massime di principio

  • La querela di falso deve essere proposta contro il soggetto che ha materialmente formato l’atto o la parte dell’atto di cui si contesta la falsità; la sola responsabilità del preponente per il fatto dell’ausiliario non consente di superare tale regola processuale.
  • Quando una domanda o un’eccezione è stata dichiarata inammissibile in primo grado, la parte interessata deve impugnare specificamente tale statuizione; la mera riproposizione della questione in appello non è sufficiente.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e si sviluppa su presupposti processuali diversi da quelli posti a base della decisione.
  • La responsabilità del professionista per gli atti dei propri ausiliari non può essere affermata in astratto: occorre prima l’accertamento del fatto ascritto all’ausiliario e del nesso con la condotta del preponente.
  • In tema di impugnazioni, la deduzione di omessa pronuncia o di difetto di motivazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione una questione processuale già definita con statuizione non impugnata

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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