Cassazione Civile, Ordinanza n. 23808/2021 del 02/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Due privati agivano per ottenere il risarcimento dei danni derivati da un sinistro occorso all'uscita di un'officina: il conducente, alla guida dell'autovettura di proprietà dell'altra attrice, urtava un dosso artificiale nel quale era collocato il gancio del cancello carrabile, asseritamente non visibile e non segnalato. In primo grado il Giudice di Pace aveva accolto la domanda, condannando la società convenuta al pagamento di somme a titolo di danno materiale e fermo tecnico. La società proponeva appello e il Tribunale di Roma riformava integralmente la decisione, rigettando la domanda per difetto di prova sia del nesso causale sia della colpa della convenuta, e negando altresì la prova del danno da fermo tecnico. I soccombenti ricorrevano per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., sostenendo che la fattispecie andasse qualificata come responsabilità da cosa in custodia e non da fatto illecito generico; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che il Tribunale non avesse correttamente valutato la dinamica del sinistro e l'onere probatorio; 3) violazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c., assumendo l'inappellabilità del capo di sentenza relativo alla liquidazione equitativa del danno da fermo tecnico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo e il secondo motivo inammissibili perché entrambi diretti a contestare accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito e perché privi di specificità, non avendo i ricorrenti trascritto e localizzato gli atti introduttivi e le risultanze probatorie necessarie a dimostrare sia che la domanda fosse stata originariamente proposta anche ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia quali prove decisive sarebbero state trascurate. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato assorbito; ha comunque osservato che il giudice di pace non aveva pronunciato secondo equità, poiché il valore della controversia superava la soglia per la decisione equitativa, e che la liquidazione equitativa del danno da fermo tecnico ex art. 1226 c.c. non coincide con una sentenza resa secondo equità ai fini dell'inappellabilità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come titolo della domanda risarcitoria originaria; la Corte evidenzia che la censura non dimostrava la corretta prospettazione della domanda anche in questi termini e, comunque, mirava a riesaminare il fatto.
la Corte ribadisce che la responsabilità da cosa in custodia ha presupposti diversi da quella aquiliana generica e che, per far valere tale titolo, occorre che esso risulti chiaramente introdotto sin dall'atto di causa e sviluppato nei gradi di merito.
richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova; la censura è stata dichiarata inammissibile perché volta a rimettere in discussione valutazioni di fatto e non specificava le prove decisive asseritamente trascurate.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge, ma la Corte rileva che le doglianze erano in realtà dirette a contestare il fatto.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte ribadisce che è inammissibile il ricorso che richiami atti e documenti di merito senza riprodurli o senza indicarne con precisione collocazione e contenuto.
invocato per sostenere l'inappellabilità della decisione sul fermo tecnico; la Corte osserva che il motivo non è fondato perché il capo di primo grado non era una pronuncia secondo equità.
art. 113, secondo comma, c.p.c.
richiamato per chiarire quando il giudice di pace pronuncia secondo equità; nel caso concreto non ricorrevano i presupposti.
richiamato insieme all'art. 113 c.p.c. per escludere la decisione secondo equità.
la liquidazione equitativa del danno da fermo tecnico è ricondotta alla valutazione del quantum ex art. 1226 c.c. e non a una pronuncia equitativa in senso processuale.
richiamato per affermare che l'individuazione del mezzo di impugnazione dipende dal valore della domanda, non dalla concreta liquidazione del singolo danno.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
usato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del fatto, quando la doglianza investa l'accertamento della dinamica del sinistro, del nesso causale o della colpa compiuto dal giudice di merito.
- La responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. non può essere fatta valere in cassazione se non risulta che la relativa causa petendi sia stata introdotta in modo chiaro sin dall'atto di citazione e sviluppata nei gradi di merito; in mancanza, la Corte non può surrogare la parte nella qualificazione della domanda.
- Il ricorso per cassazione che si fondi su documenti o atti di merito è inammissibile se non ne riporta il contenuto rilevante, non ne indica puntualmente la collocazione nel fascicolo e non spiega la decisività delle circostanze trascurate.
- La liquidazione equitativa di una singola voce di danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. non equivale, di per sé, a una sentenza pronunciata secondo equità ai fini dell'inappellabilità; ai fini del rimedio esperibile conta il valore della domanda e non la tecnica di quantificazione adottata dal giudice.
- Il danno da fermo tecnico, per essere risarcibile, non può essere allegato come mera indisponibilità del veicolo, ma richiede allegazione e prova di un pregiudizio patrimoniale concreto, quale il costo di un mezzo sostitutivo o la perdita di utilità/proventi derivanti dall'uso del bene.
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