Cassazione Civile, Ordinanza n. 17297/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il destinatario di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada aveva proposto opposizione avverso l’ordinanza prefettizia che aveva dichiarato inammissibile, per asserita tardività, il ricorso amministrativo presentato al Prefetto contro il verbale di accertamento. In appello il Tribunale aveva confermato l’inammissibilità ritenendo provata la notifica del verbale ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e, quindi, tardivo il ricorso al Prefetto. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per utilizzo di prove e documenti non risultanti in causa, poiché il fascicolo di parte della Prefettura non sarebbe stato riversato in appello; 2) violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe deciso su una questione non trattata in primo grado né sollecitata in appello, senza previa provocazione del contraddittorio; 3) violazione dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la notificazione del verbale fosse inesistente o nulla per mancato invio e/o mancata prova della raccomandata informativa e dell’avviso di ricevimento, con conseguente tempestività del ricorso amministrativo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ma ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ex art. 382, ultimo comma, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta. La Corte ha affermato che, nel procedimento sanzionatorio del codice della strada, il Prefetto può dichiarare motivatamente l’inammissibilità del ricorso amministrativo, anche per tardività; contro tale provvedimento, se non segue ordinanza-ingiunzione, non è esperibile l’opposizione ordinaria ex art. 22 L. 689/1981. Il correttivo per il trasgressore, ove il Prefetto abbia errato nel dichiarare tardivo il ricorso, è dato dalle opposizioni esecutive ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso la successiva cartella di pagamento. Ne consegue che il giudizio di opposizione avverso la sola declaratoria prefettizia di inammissibilità era inammissibile e la sentenza doveva essere cassata senza rinvio.
Norme richiamate
La notificazione eseguita con deposito presso la casa comunale e spedizione della raccomandata informativa si perfeziona per il destinatario decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, ai fini del computo del termine per ricorrere al Prefetto.
La doglianza di decisione a sorpresa viene esaminata, ma la Corte non accoglie il motivo, poiché la questione centrale riguarda comunque l’ammissibilità dell’opposizione proposta.
Le censure sull’uso di prove e documenti non sarebbero decisive, poiché la sentenza è comunque cassata senza rinvio per inammissibilità originaria della causa.
Richiamato dal ricorrente per contestare la prova della notificazione, ma la Corte non entra nel merito della ripartizione dell’onere probatorio, ritenendo l’opposizione giuridicamente non proponibile.
art. 203 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Il verbale costituisce titolo esecutivo se il ricorso al Prefetto non è proposto tempestivamente o è dichiarato inammissibile; l’inerzia o l’inammissibilità conducono all’efficacia esecutiva della sanzione.
art. 204 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Il Prefetto può adottare, oltre all’ordinanza ingiunzione o di archiviazione, un provvedimento motivato di inammissibilità del ricorso, ad esempio per tardività.
art. 204, comma 1-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
I termini ... sono perentori ... Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto
I termini per provvedere sono perentori e, se decorrono inutilmente, il ricorso amministrativo si intende accolto; il richiamo serve a ricostruire il sistema dei rimedi.
Non è esperibile l’opposizione ordinaria avverso il solo provvedimento prefettizio che dichiari inammissibile il ricorso senza ingiungere il pagamento.
Costituiscono i rimedi esperibili contro la cartella di pagamento fondata sul verbale, per far valere l’erronea declaratoria prefettizia di tardività e i vizi della sequenza esecutiva.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
La Corte cassa senza rinvio quando rileva che la causa non poteva essere proposta.
Massime di principio
- Nel sistema delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il Prefetto può dichiarare inammissibile il ricorso amministrativo anche per tardività; tale provvedimento non è autonomamente opponibile con l’opposizione ordinaria prevista per l’ordinanza-ingiunzione.
- Se il Prefetto ha erroneamente dichiarato tardivo il ricorso, la tutela del trasgressore si sposta sulla fase esecutiva: il vizio va fatto valere con opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi avverso la cartella di pagamento.
- La notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. si considera perfezionata per il destinatario secondo il meccanismo legale del deposito e della raccomandata informativa, rilevando tale perfezionamento ai fini del decorso dei termini per impugnare.
- Quando il giudice di legittimità rileva che l’azione non era proponibile, il ricorso può essere rigettato ma la sentenza di merito va cassata senza rinvio per improponibilità originaria della causa.
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