Cassazione Civile, Ordinanza n. 34275/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società aveva conferito in un GEIE il diritto di piena proprietà su un compendio immobiliare ad uso alberghiero. Un fondo di garanzia, che vantava un credito di importo rilevante verso la società per crediti acquistati da banca in liquidazione coatta e già azionati in via monitoria, aveva agito ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace verso di sé tale atto dispositivo. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo sussistenti credito, eventus damni, scientia fraudis del debitore e participatio fraudis del terzo. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto, da un lato, l’apparenza o insufficienza della motivazione della sentenza d’appello e l’omesso esame delle prove documentali, sostenendo anche che il credito fosse ancora litigioso, che non vi fosse pregiudizio per la presenza di altre garanzie e altri cespiti, che mancasse la prova della consapevolezza del debitore e del terzo e che non fosse valorizzabile il rapporto di parentela tra i rappresentanti delle società; dall’altro lato, hanno lamentato la mancata ammissione di mezzi istruttori richiesti in primo grado e reiterati in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata superasse il "minimo costituzionale" e non fosse né apparente né meramente per relationem; ha confermato che anche un credito litigioso è idoneo a fondare l'azione revocatoria; ha giudicato corretta la valutazione sull'eventus damni, essendo sufficiente anche un aggravamento qualitativo della situazione patrimoniale tale da rendere più difficile la soddisfazione del credito; ha escluso ogni sindacato di legittimità sulla ricostruzione di fatto relativa alla scientia fraudis e alla valutazione delle email; ha inoltre ribadito che la participatio fraudis del terzo può desumersi da presunzioni semplici, incluso il vincolo parentale, e che, quando il disponente è una società, la scientia damni va accertata con riguardo alle persone fisiche che la rappresentano. Infine, ha dichiarato inammissibile la censura sulla mancata ammissione delle prove, rientrando la valutazione di rilevanza e decisività nel potere esclusivo del giudice di merito. Le ricorrenti sono state condannate alle spese.
Norme richiamate
L'azione revocatoria ordinaria è esperibile anche quando il credito sia litigioso o eventuale, purché il creditore sia titolare di una posizione idonea a fondare la legittimazione all'impugnazione dell'atto dispositivo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per semplice insufficienza o non condivisibilità.
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, ma non è richiesta un'analitica confutazione di ogni argomento o prova.
art. 111, comma 6, Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.
Le questioni sulle prove non possono essere convertite in una nuova valutazione di merito in cassazione.
Quando l'alienante è una società, la scientia damni si accerta con riferimento alla conoscenza delle persone fisiche che la rappresentano.
La denuncia di nullità per vizi motivazionali è ammissibile solo nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sulla motivazione è estremamente ristretto e non consente di riesaminare il merito del convincimento probatorio.
art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
La mancata ammissione di prove richieste in primo grado è questione riservata al giudice di merito, sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale tipico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato დამატivo, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di revocatoria ordinaria, il credito del revocante può essere anche litigioso o non definitivamente accertato, purché sia idoneo a fondare la qualità di creditore al momento dell'azione.
- L'eventus damni sussiste non solo quando l'atto renda del tutto incapiente il patrimonio del debitore, ma anche quando ne aggravi la situazione patrimoniale in modo da rendere più incerta o più difficile la soddisfazione del credito.
- La scientia fraudis e la participatio fraudis possono essere provate anche per presunzioni semplici; il vincolo parentale tra soggetti coinvolti può costituire un indizio rilevante se rende inverosimile l'ignoranza della situazione debitoria.
- Quando l'atto dispositivo è posto in essere da una società, l'elemento soggettivo richiesto per la revocatoria va riferito alle persone fisiche che la rappresentano, secondo il criterio di imputazione dell'operato organico.
- In cassazione non è consentito riesaminare il materiale istruttorio o sostituire una diversa lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito, salvo i ristretti casi di motivazione inesistente, apparente o irriducibilmente contraddittoria.
- Il giudice di merito può ritenere implicitamente non rilevanti o non decisive le prove richieste senza dover confutare singolarmente ogni istanza istruttoria, purché la decisione sia sorretta da motivazione sufficiente nel senso costituzionale.
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