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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33642/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha rigettato l'incidente di esecuzione volto ad evitare la demolizione disposta dopo una sentenza di patteggiamento. I motivi articolati: (1) vizio procedurale per omessa statuizione sull'ordine di demolizione nella sentenza di patteggiamento del 13/06/2007 e mancata prova della notifica dell'ordinanza correttiva del 15/07/2008; si eccepisce che il giudice dell'esecuzione non poteva disporre d'ufficio la demolizione né utilizzare la procedura di correzione di errori materiali; (2) illegittimità della demolizione integrale perché una porzione del fabbricato sarebbe regolare per permesso di costruire; (3) violazione del principio di proporzionalità ai sensi dell'art. 8 CEDU.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che l'ordine di demolizione, essendo omissione nella sentenza di patteggiamento, non potesse essere introdotto d'ufficio dal giudice dell'esecuzione né essere sanato mediante la procedura di correzione degli errori materiali (art. 130 c.p.p.), trattandosi di un errore in iudicando che richiede impugnazione. Ha inoltre precisato che, se la correzione fosse ammissibile, dovrebbe essere attivata dal giudice che ha pronunciato la sentenza o dal giudice dell'impugnazione, non dal giudice dell'esecuzione. Per questi motivi la corte ha annullato il provvedimento impugnato senza rinvio; ciò ha reso superflua l'analisi degli altri motivi (porzione regolare dell'immobile e CEDU).

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla sentenza di patteggiamento; la Corte ricorda che la sentenza di patteggiamento è l'atto da cui doveva risultare l'ordine di demolizione se dovuto

  • art. 349 cod. pen.

    Richiamato come reato per cui Gullo Salvatore era stato condannato; non incide sul profilo procedurale della demolizione qui oggetto della decisione

  • art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001

    Prevede l'ordine di demolizione per opere abusive: la Corte sottolinea che tale ordine doveva essere disposto nella sentenza e non poteva essere applicato d'ufficio dal giudice dell'esecuzione se omesso nella sentenza definitiva

  • art. 130 cod. proc. pen.

    La procedura di correzione degli errori materiali è limitata agli errori che non determinano nullità e non modificano essenzialmente l'atto; la Corte afferma che l'omessa statuizione sull'ordine di demolizione è un error in iudicando non sanabile con l'art. 130 c.p.p.

  • art. 8 CEDU

    Richiamato dai ricorrenti per il principio di proporzionalità; la Corte non ha deciso nel merito il profilo CEDU perché ha ritenuto risolutivo il vizio procedurale

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione di opere abusive deve risultare dalla sentenza di condanna quando previsto: la sua omissione nella sentenza di patteggiamento non può essere introdotta ex novo dal giudice dell'esecuzione.
  • La procedura di correzione degli errori materiali (art. 130 c.p.p.) non è uno strumento per sopperire a omissioni che costituiscono error in iudicando o che modificano sostanzialmente il contenuto della decisione; tali omissioni richiedono impugnazione della sentenza.
  • Se un provvedimento obbligatorio accessorio (es. demolizione) non è stato statuito nella sentenza definitiva, la correzione, se ammessa, dovrebbe essere effettuata dal giudice che ha pronunciato la sentenza o dal giudice dell'impugnazione, non dal giudice dell'esecuzione.
  • Questioni sul merito della legittimità di parti dell'opera (es. porzioni regolari per permesso di costruire) e profili di proporzionalità CEDU devono essere valutati solo dopo aver risolto eventuali vizi procedurali; un annullamento per vizio procedurale può impedire l'esame del merito.
  • Per evitare il rischio di annullamento, chi assiste l'imputato dovrebbe vigilare che la sentenza contenga tutte le statuizioni necessarie (compresi provvedimenti accessori come demolizioni) e, in caso di omissione, valutare i rimedi processuali corretti (impugnazione da parte del PM o istanza di chiarimento/reintegrazione presso il giudice che ha emesso la sentenza).

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