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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5078/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente era stata condannata per detenzione di oltre 1 kg di cocaina (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90) e per avere offerto denaro a carabinieri per ottenere l'impunità (art. 322, comma 2 c.p.). Ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di norme processuali (artt. indicati: 420-ter?/42.0-ter, 178, comma 1, 179 e 180 c.p.p.) per non essere stata tradotta in udienza dopo l'aggravamento della misura cautelare e quindi per essere stata giudicata in sua assenza senza valida rinuncia; 2) violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 448, comma 1, ultimo periodo c.p.p., e in subordine rispetto all'applicazione della pena concordata in sede di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), perché la Corte d'appello non avrebbe applicato la pena richiesta dalla difesa e non avrebbe motivato adeguatamente il rifiuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la imputata aveva rilasciato al difensore procura speciale con rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, il che equivale a consenso implicito allo svolgimento dell'udienza in sua assenza e dunque non imponeva la traduzione. Ha ritenuto anche il secondo motivo manifestamente infondato: i giudici di merito non erano tenuti a motivare espressamente l'incongruità della pena proposta ex art. 444 c.p.p., essendo sufficiente la motivazione globale che mostra perché si è ritenuta adeguata una pena superiore (valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.). Conseguentemente il ricorso è stato respinto, la condanna in decisione di merito confermata (la Corte d'appello aveva ridotto la pena a quattro anni e sette mesi di reclusione e euro 20.000 di multa), e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73 comma 1

    art. 73 comma 1, d.P.R. 309/90

    Norma che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti; applicata al fatto di oltre 1 kg di cocaina con quantificazione in principio attivo e dosi medie giornaliere.

  • Codice penale, art. 322 comma 2

    322, secondo comma cod. pen.

    Riguarda l'offerta di denaro a pubblico ufficiale per ottenere impunità; i fatti contestati (offrire denaro ai carabinieri) sono stati ritenuti riconducibili a questa fattispecie.

  • Codice di procedura penale, art. 178 comma 1

    art. 178, comma 1, c.p.p.

    Articolo richiamato nel quadro delle norme sul procedimento in udienza e sull'impedimento a comparire; la Corte ha ricordato che l'impedimento documentato impone rinvio e traduzione, salvo che l'imputato non abbia delegato il difensore rinunciando espressamente a essere sentito.

  • Codice di procedura penale, artt. 179 e 180

    Richiamati come norme collaterali sullo svolgimento dell'udienza e sugli impedimenti; la giurisprudenza applicata distingue l'impedimento legittimo dall'accettazione implicita dell'udienza in assenza quand'anche vi sia procura speciale con rinuncia.

  • Codice di procedura penale, art. 448 comma 1 ultimo periodo

    art. 448, comma 1, ultimo periodo, c.p.p.

    Norma che disciplina il patteggiamento; la Corte ha ritenuto che i giudici non siano tenuti a motivare espressamente l'incongruità della pena proposta quando la motivazione complessiva mostra l'inadeguatezza della proposta stessa.

  • Codice di procedura penale, art. 444

    Riferimento al procedimento di applicazione della pena (patteggiamento); la decisione di merito può non aderire alla proposta con motivazione implicita se la pena determinata risulta complessivamente più grave e adeguatamente motivata.

  • Codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha valutato che i giudici di merito hanno applicato correttamente i criteri e che la motivazione complessiva dimostra la non congruità della pena proposta.

Massime di principio

  • La detenzione dell'imputato per altra causa, se documentata, costituisce impedimento legittimo che in linea di principio impone il rinvio e la traduzione; tuttavia se l'imputato rilascia procura speciale al difensore con rinuncia a determinati motivi (o a essere sentito), ciò può valere come consenso implicito allo svolgimento dell'udienza in sua assenza e quindi non richiedere la traduzione.
  • Quando in appello o in cassazione si contesta il mancato riconoscimento della pena concordata mediante patteggiamento, il giudice non è obbligato a motivare espressamente, parola per parola, il rifiuto della pena proposta: è sufficiente una motivazione complessiva che dimostri perché i criteri di cui all'art. 133 c.p. portino a una pena diversa e più elevata.
  • La motivazione della decisione può essere adempiuta anche implicitamente tramite la valutazione globale delle deduzioni e delle risultanze: non è sempre necessaria l'analisi dettagliata di ogni deduzione purché le ragioni del convincimento siano individuabili.
  • Il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono manifestamente infondati; in tal caso la ricorrente può essere condannata alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende.
  • Per evitare problemi processuali è opportuno che l'imputato esprima chiaramente la volontà di essere ascoltato in udienza se detenzione o altri impedimenti rendono probabile la sua assenza; viceversa la procura speciale con rinuncia esplicita evita l'onere della traduzione.

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