Cassazione Penale, Ordinanza n. 36386/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado a un anno di reclusione per la violazione dell'art. 76, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011. In ricorso sono state riproposte censure già svolte in appello: da un lato, il vizio di motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che il possesso di uno spray al peperoncino, contestato in occasione della violazione delle prescrizioni dell'avviso orale, dovesse essere valutato come condotta di minima offensività; dall'altro, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto ingiustificato. La Corte di cassazione rileva però che i motivi erano generici, non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e si limitavano a riprodurre pedissequamente le doglianze già dedotte in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello sul diniego dell'art. 131-bis c.p., osservando che la detenzione dello spray al peperoncino, commessa in violazione delle prescrizioni dell'avviso orale, non poteva considerarsi di particolare tenuità, anche perché il condannato aveva una abituale e pluriennale dedizione allo spaccio di stupefacenti, elemento che rendeva verosimile una destinazione offensiva dell'oggetto. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sui numerosi precedenti penali e sull'assenza di elementi positivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Norma incriminatrice contestata, richiamata come base della condanna confermata in appello.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta, valutata nel contesto concreto e alla luce dei precedenti del soggetto, non era di minima offensività.
È richiamato come parametro di valutazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche; il giudice può fondare il diniego anche su un solo elemento ritenuto preponderante e sull'assenza di elementi positivi.
Base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza quando si limita a riproporre in modo generico le censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. va esclusa quando la condotta, valutata nel suo contesto concreto, non riveli minima offensività e sia compatibile con una destinazione offensiva del bene o mezzo detenuto.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato anche mediante il richiamo a un solo elemento tra quelli di cui all'art. 133 c.p., se ritenuto prevalente, oppure con la constatazione dell'assenza di elementi di segno positivo.
- La presenza di numerosi precedenti penali può legittimare il diniego delle attenuanti generiche, soprattutto se l'imputato non allega circostanze favorevoli specifiche.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende.
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