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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38275/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (destinatario sanzione)

La controversia

La controversia trae origine da un’ordinanza-ingiunzione con cui l’Agenzia delle entrate aveva irrogato a una persona fisica una sanzione amministrativa per violazione dell’art. 53, commi 9, 11 e 15, del d.lgs. 165/2001, perché aveva conferito a un avvocato-professore universitario un incarico retribuito non autorizzato e non aveva comunicato all’amministrazione di appartenenza del professionista l’entità dei compensi corrisposti. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione ritenendo fondate tre censure: decadenza della sanzione per tardiva contestazione, efficacia dell’autorizzazione rilasciata successivamente e insussistenza dell’elemento soggettivo. La Corte d’appello aveva accolto il gravame dell’Agenzia solo sul tema della decadenza, ma aveva confermato l’annullamento dell’ordinanza anche sulla base della sopravvenuta autorizzazione e dell’assenza dell’elemento soggettivo; inoltre era sopravvenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 98/2015, rilevante sulla parte della sanzione relativa all’omessa comunicazione dei compensi. In Cassazione l’Agenzia deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 53, commi 7 e 9, d.lgs. 165/2001 e degli artt. 97 e 98 Cost., contestando la ritenuta legittimità dell’autorizzazione postuma e, di riflesso, l’insussistenza dell’illecito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato preliminarmente l’assenza di un tempestivo controricorso e l’invalidità della memoria depositata dalla parte intimata oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., con conseguente inefficacia della procura apposta a tale atto. Nel merito processuale, ha osservato che la sentenza impugnata si fondava su plurime rationes decidendi autonome e sufficienti: da un lato la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della sanzione per l’omessa comunicazione dei compensi, dall’altro l’insussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito. Poiché il ricorso non aveva specificamente censurato tutte le autonome rationes poste a base della decisione di appello, è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse e incompletezza delle censure. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per la mancanza di valido controricorso. È stato altresì dato atto dell’obbligo, per la ricorrente, di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 53, commi 7, 9, 11 e 15, d.lgs. 165/2001

    La Corte prende atto che la sanzione amministrativa era stata irrogata per incarico retribuito non autorizzato e omessa comunicazione dei compensi; la parte relativa all’omessa comunicazione risulta incisa dalla declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta.

  • art. 14, comma 6, L. 689/1981

    Richiamato come parametro della dedotta decadenza per tardiva contestazione dell’illecito.

  • art. 370 c.p.c.

    Il mancato deposito di un tempestivo controricorso impedisce alla memoria tardiva di valere come atto di costituzione idoneo a instaurare il contraddittorio.

  • art. 83 c.p.c.

    La procura speciale in calce a una memoria non qualificabile come controricorso è priva di efficacia, perché il potere certificativo del difensore è limitato agli atti previsti dalla norma.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso è stato formulato come denuncia di violazione di legge.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso insieme all’art. 98 Cost. in relazione alla disciplina degli incarichi dei pubblici dipendenti.

  • art. 98 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso insieme all’art. 97 Cost. in relazione alla disciplina degli incarichi dei pubblici dipendenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dichiarato il presupposto processuale per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di impugnazione.

Massime di principio

  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non investe specificamente tutte le ragioni poste a base della decisione.
  • L’omessa censura di una ratio decidendi autonoma determina difetto di interesse all’esame degli altri motivi, poiché la sentenza resterebbe comunque sorretta dalla parte non impugnata della motivazione.
  • Nel giudizio di cassazione la memoria depositata dalla parte intimata oltre il termine per il controricorso e non notificata alla controparte non può surrogare il controricorso, né vale a sanare la mancata instaurazione del contraddittorio.
  • La procura speciale apposta a una memoria non idonea a valere come controricorso è inefficace, quando l’atto non rientra tra quelli per i quali il difensore può autenticare la sottoscrizione ai sensi dell’art. 83 c.p.c.
  • La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma sanzionatoria può costituire autonoma ragione di accoglimento dell’opposizione o di caducazione della sanzione, se incide direttamente sulla fattispecie contestata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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