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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21629/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito della notifica di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, con cui l'Ufficio aveva rideterminato l'imponibile ai fini IRPEF, IVA e IRAP, la contribuente aveva impugnato l'atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, ottenendo un accoglimento solo parziale. In appello, l'Agenzia delle entrate aveva ottenuto la riforma della decisione, con declaratoria di tardività del ricorso originario e, comunque, riconoscimento della correttezza dell'accertamento. In Cassazione la contribuente ha proposto sette motivi: i primi quattro contestavano la declaratoria di inammissibilità per tardività del ricorso, sostenendo: violazione dei parametri CEDU e UE per irragionevolezza del termine d'impugnazione; nullità per violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la CTR valorizzato una circostanza non provata circa la notifica ex art. 140 c.p.c.; violazione degli artt. 140 c.p.c. e 21 d.lgs. 546/1992 per mancato invio della raccomandata prevista nella notifica; omesso esame del fatto decisivo relativo all'invio della raccomandata. I motivi quinto, sesto e settimo riguardavano profili di merito sull'accertamento, in particolare l'omessa trascrizione di pagine della documentazione contabile, la pretesa motivazione apparente della sentenza e la motivazione apparente in tema di deducibilità di costi e oneri per personale dipendente. L'Agenzia ha resistito con controricorso e il giudizio ha anche registrato una richiesta di definizione agevolata del contenzioso, rimasta però senza perfezionamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi: il termine per impugnare l'atto impositivo è compatibile con i parametri convenzionali e unionisti; inoltre, la censura sulla ritualità della notifica non era ammissibile nei modi dedotti, poiché la sentenza di merito aveva dato per accertata la regolare notifica e la contestazione avrebbe dovuto essere veicolata, ricorrendone i presupposti, attraverso il rimedio revocatorio, non con ricorso per cassazione. I motivi dal quinto al settimo sono stati dichiarati inammissibili per difetto sopravvenuto di interesse, perché la CTR aveva deciso il merito solo ad abundantiam dopo aver già dichiarato tardivo e quindi inammissibile il ricorso introduttivo: una volta mantenuta ferma tale statuizione pregiudiziale, le ulteriori censure sul merito non erano più scrutinabili. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato come disciplina della notifica in caso di irreperibilità relativa del destinatario; la Corte osserva che la sua violazione non poteva essere utilmente dedotta nei modi proposti, essendo stata ritenuta dal giudice di merito la ritualità della notifica.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    È richiamato quale norma sul termine per l'impugnazione dell'atto impositivo nel processo tributario; la Corte reputa legittima la previsione di un termine congruo e non contrario ai parametri convenzionali o unionali.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare l'utilizzo di una circostanza non provata; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nei motivi relativi alla pretesa motivazione apparente della sentenza.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nei motivi relativi alla motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Norme processuali che delimitano i vizi deducibili in cassazione, invocate dalla ricorrente per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 1, legge 29 dicembre 2022, n. 197

    Richiamato solo con riferimento alla richiesta di definizione agevolata del contenzioso pendente, poi non perfezionata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 6 CEDU

    La Corte esclude che la disciplina nazionale dei termini di impugnazione e le sanzioni processuali connesse contrastino con il diritto a un equo processo, purché previste in modo proporzionato e prevedibile.

  • artt. 6 e 13 CEDU

    Invocati dalla ricorrente per sostenere la violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale; la Corte ne esclude la violazione.

  • art. 6, par. 1 e par. 2 TFUE

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura di incompatibilità unionale della tardività.

  • artt. 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Invocati dalla ricorrente per contestare la compatibilità della declaratoria di inammissibilità con il diritto a buona amministrazione e a un ricorso effettivo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il termine per impugnare l'atto impositivo è compatibile con i principi di effettività della tutela giurisdizionale, con la CEDU e con la Carta dei diritti UE, purché sia congruo, prevedibile e funzionale a esigenze di buona amministrazione della giustizia.
  • Quando il giudice di merito dichiara inammissibile il ricorso per tardività, ogni eventuale motivazione sul merito resa successivamente vale solo ad abundantiam e non è autonoma fonte di soccombenza impugnabile: l'interesse all'impugnazione resta limitato alla sola statuizione pregiudiziale.
  • Se il giudice di merito afferma in modo inequivoco un fatto decisivo, come la rituale notificazione dell'atto, la contestazione di tale accertamento non può essere devoluta in cassazione come semplice errore di diritto o vizio motivazionale, ma richiede l'uso del rimedio processuale appropriato, ove esperibile, nel rispetto del principio di specificità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività assorbe e travolge le ulteriori censure di merito, che diventano prive di interesse quando la statuizione pregiudiziale resta ferma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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