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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14803/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale relative a una compravendita di un fabbricato sito in Zagarolo. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, confermando l'annullamento della pretesa per irregolarità della notifica della cartella alla società contribuente. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 145 c.p.c. e degli artt. 58 e 60 del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la notifica non fosse nulla e che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto insufficienti le ricerche compiute per verificare la reperibilità sia della società sia del suo legale rappresentante. La contribuente ha resistito con controricorso. È intervenuta anche l'Agenzia delle Entrate-Riscossione quale avente causa ex lege del concessionario originario, rimasta intimata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo: ha richiamato i principi in tema di notificazione degli atti tributari a persone giuridiche e di ricorso alle forme dell'irreperibilità temporanea o assoluta, evidenziando che prima di utilizzare la notifica ex art. 60, lett. e, D.P.R. n. 600/1973 devono essere svolte ricerche effettive e adeguatamente attestabili sulla reperibilità del destinatario. Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva accertato che il messo notificatore si era limitato a constatare l'irreperibilità presso la sede legale e presso il domicilio fiscale del legale rappresentante, senza ulteriori ricerche, senza consultare registro delle imprese e anagrafe, e senza fornire indicazioni sufficienti sulle attività compiute. La Cassazione ha quindi confermato la decisione di merito e rigettato il ricorso, ponendo le spese a carico dell'Agenzia ricorrente. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    disciplina la notifica in caso di temporanea irreperibilità del destinatario, applicabile solo quando siano note residenza o indirizzo e non sia possibile consegnare l'atto al momento dell'accesso.

  • art. 145 c.p.c.

    per le persone giuridiche la notifica va eseguita presso la sede entro il domicilio fiscale; se ciò non è possibile, si passa alla notifica alla persona fisica che le rappresenta, secondo le ulteriori forme previste.

  • art. 58 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    richiamato nel contesto della determinazione del domicilio fiscale e delle modalità di notificazione degli atti tributari.

  • art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    consente la notificazione mediante deposito e affissione nell'albo del Comune solo dopo l'accertamento, tramite ricerche, dell'irreperibilità assoluta del contribuente nel Comune del domicilio fiscale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    costituisce il vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato esentate tramite prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Per gli atti tributari destinati a una persona giuridica, la notificazione deve avvenire innanzitutto presso la sede sociale nel domicilio fiscale; solo se tale modalità non è praticabile si passa alla notifica alla persona fisica che rappresenta l'ente e, in ulteriore subordine, alle forme dell'irreperibilità previste dalla legge.
  • La notifica ex art. 60, lett. e, D.P.R. n. 600/1973 presuppone un'effettiva irreperibilità assoluta del destinatario nel Comune del domicilio fiscale, accertata mediante ricerche concrete e riferibili al messo notificatore; non è sufficiente una mera attestazione generica di mancata reperibilità.
  • Le ricerche preliminari alla notifica non sono soggette a formule sacramentali, ma dalla relata o dagli atti deve risultare in modo chiaro che esse siano state svolte, da chi e per quale notifica; in difetto, la notifica è invalida.
  • Quando l'atto è diretto a una società, il notificatore deve considerare anche i dati agevolmente desumibili da fonti pubbliche pertinenti, come registro delle imprese e anagrafe, se utili a verificare sede e residenza del legale rappresentante.
  • L'ulteriore contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato che fruiscono del regime della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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