Cassazione Penale, Ordinanza n. 22172/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di un titolare di ditta individuale alla pena di un anno di reclusione per omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2012, con imposta evasa pari a euro 81.441,00. In cassazione l'imputato deduceva: 1) violazione di legge e motivazione apparente per avere la Corte territoriale ritenuto tardiva e quindi inammissibile la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, proposta il 14/04/2023, assumendo che la prima udienza utile per proporla fosse quella del 20/04/2023; 2) violazione degli artt. 192 c.p.p. e 2729 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che la responsabilità fosse stata affermata sulla sola base di un avviso di accertamento e di presunzioni legali, senza prova della rituale notifica dell'atto e senza autonoma valutazione degli elementi dell'accertamento tributario; 3) violazione dell'art. 533 c.p.p. per mancata prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto tardiva la richiesta di messa alla prova, perché doveva essere proposta nel termine indicato dal collegio e invece era stata depositata il 14/03/2023 oltre la scadenza ritenuta utile. Quanto ai motivi sulla prova, ha affermato che, in materia di reati tributari, il giudice può utilizzare l'accertamento induttivo dell'Amministrazione finanziaria e gli studi di settore, purché li valuti autonomamente ai sensi dell'art. 192 c.p.p.; nel caso concreto l'imputato non aveva offerto elementi idonei a contrastare l'accertamento in ordine sia all'esistenza dell'evasione sia al superamento della soglia di punibilità, sicché la responsabilità risultava provata oltre ogni ragionevole dubbio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per l'omessa presentazione della dichiarazione; la condotta contestata era l'omissione della dichiarazione IVA per l'anno 2012 oltre soglia di punibilità.
art. 90 d.lgs. 190/2022
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tempestività della richiesta di messa alla prova.
Disciplina la sospensione del procedimento con messa alla prova; la Corte ha ritenuto la richiesta tardiva.
Norme procedurali per la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova; la domanda è stata ritenuta oltre termine.
Il giudice può utilizzare l'accertamento induttivo e gli elementi dell'Amministrazione finanziaria, ma deve valutarli autonomamente secondo i criteri ordinari di valutazione della prova.
Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni semplici, per contestare la tenuta probatoria dell'accertamento.
La responsabilità penale deve essere provata al di là di ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto soddisfatto tale standard.
È espressione del principio di atipicità dei mezzi di prova; la Corte richiama tale principio per ammettere l'uso dell'accertamento induttivo in sede penale.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova deve essere proposta entro il termine processuale previsto; se depositata oltre tale termine è inammissibile, anche se la difesa invoca incertezza sulla data utile di proposizione.
- Nei reati tributari il giudice penale può avvalersi dell'accertamento induttivo dell'Amministrazione finanziaria, purché non si limiti a recepirlo automaticamente ma proceda a una autonoma valutazione degli elementi acquisiti secondo i criteri dell'art. 192 c.p.p.
- L'assenza di elementi difensivi idonei a contrastare l'accertamento fiscale può costituire un significativo riscontro della fondatezza dell'ipotesi accusatoria, anche quanto alla misura dell'imposta evasa e al superamento della soglia di punibilità.
- La prova della responsabilità penale è correttamente motivata quando il giudice di merito spiega perché gli elementi acquisiti superano la soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio e il ricorrente non offre una seria alternativa ricostruttiva.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non sia esclusa la colpa nella proposizione del gravame.
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