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Sentenza

Sentenza n. 23/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del verbale del Consiglio di Classe di data 29 agosto 2025, con il quale, al termine dello scrutinio differito, è stata disposta la non ammissione dell’alunno alla classe successiva; - della pagella relativa allo scrutinio differito, pubblicata sulla piattaforma telematica in uso ai genitori degli alunni per la consultazione del registro elettronico.

Giustizia amministrativa202501115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale del Consiglio di classe e pagella dello scrutinio differito con non ammissione dell’alunno alla classe successiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la non ammissione del figlio alla classe successiva, deducendo: a) violazione dell’art. 8, comma 4, O.M. n. 92/2007, dell’art. 3 D.M. n. 80/2007, dell’art. 4 d.P.R. n. 122/2009, dell’art. 11 d.P.R. n. 89/2010 e dei criteri del PTOF, per mancata valutazione globale e complessiva dello studente, nonché omessa considerazione dei problemi fisici affrontati durante l’anno e della media complessiva; b) illegittimità della prova di recupero di scienze naturali, perché avrebbe riguardato anche argomenti non indicati tra quelli da recuperare, difetto o tautologia della motivazione e contraddittorietà con le valutazioni precedenti, con lo scrutinio di giugno e con la media dei voti; c) mancata organizzazione dei corsi estivi di recupero indicati dalla scuola nella comunicazione della sospensione del giudizio. Il Ministero ha sostenuto che lo studente non aveva risposto ad alcuna domanda della prova di scienze naturali e che la mancata ammissione dipendeva dal mancato recupero delle lacune e dall’erronea impostazione dello studio.

La decisione

Il Collegio ha preliminarmente accolto l’eccezione di tardività del deposito documentale effettuato dal Ministero il 13 ottobre 2025, ritenendo violato il termine di cui all’art. 55, comma 4, c.p.a. e non tenendo conto del documento. Nel merito ha respinto il ricorso. Ha affermato che la non ammissione alla classe successiva costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per manifesta illogicità, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione a quella del consiglio di classe. Il primo motivo è stato respinto perché l’ammissione presuppone il conseguimento di almeno sei decimi in ciascuna disciplina e il mancato recupero anche di una sola materia può giustificare la non ammissione. La prova di recupero poteva comprendere anche la teoria evolutiva di Darwin, nonostante non fosse espressamente indicata tra gli argomenti da ripassare, poiché l’elenco degli argomenti costituiva un ausilio allo studio e non un limite vincolante per la scuola; inoltre, lo studente non aveva risposto neppure a domande relative ad argomenti espressamente indicati. Le difficoltà fisiche, cessate ad aprile, e la media complessiva non superavano il dato decisivo del mancato recupero nella singola disciplina. Il secondo motivo è stato respinto perché il voto numerico insufficiente sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale e costituisce motivazione sufficiente della non ammissione; le note della prova avevano comunque evidenziato lacune gravi. Il giudizio di agosto era autonomo e aggiornato, coerente con le insufficienze e le lacune già emerse durante l’anno. Il terzo motivo è stato respinto perché la mancata attivazione dei corsi di recupero non sostituisce il requisito della preparazione e non impone l’ammissione; può eventualmente fondare una distinta domanda risarcitoria, ove siano provati danno e nesso causale. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del ricorso con sentenza semplificata dopo aver sentito le parti, anche in sede camerale.

  • art. 55, comma 4, c.p.a.

    Il mancato rispetto del termine per il deposito documentale comporta l’inutilizzabilità del documento ai fini della decisione quando la parte interessata eccepisca la tardività e non chieda un termine a difesa.

  • art. 4, commi 5 e 6, d.P.R. 122/2009

    Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che ... conseguono ... una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina ...; ... lo studente [è ammesso] solo previo accertamento del recupero delle carenze formative.

    L’ammissione richiede almeno sei decimi in ciascuna disciplina; dopo la sospensione del giudizio occorre accertare il recupero delle carenze entro la fine dell’anno scolastico. Il mancato recupero anche di una sola materia può giustificare la non ammissione.

  • art. 8, comma 4, O.M. 92/2007

    La valutazione complessiva dello studente deve essere effettuata dal consiglio di classe, ma resta subordinata al presupposto normativo del conseguimento della sufficienza in ciascuna materia.

  • art. 3 D.M. 80/2007

    È richiamato quale fondamento della valutazione complessiva dello studente, senza che tale valutazione consenta di superare il mancato recupero di una disciplina.

  • art. 4, comma 2, d.P.R. 122/2009

    Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione.

    Il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale del consiglio di classe e, secondo il giudice, è di regola sufficiente a motivare la valutazione, senza ulteriori spiegazioni.

  • art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.

    Nel giudizio risarcitorio opera pienamente il principio dispositivo e non il metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento.

  • art. 2697, comma 1, c.c.

    In una eventuale domanda risarcitoria, il danneggiato deve provare i fatti costitutivi della pretesa, compresi danno e nesso causale, secondo il criterio della vicinanza della prova.

Massime di principio

  • La non ammissione di uno studente alla classe successiva costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti; non è consentito sostituire in giudizio la valutazione del consiglio di classe sulle competenze e capacità di apprendimento.
  • L’ammissione alla classe successiva presuppone il conseguimento di almeno sei decimi in ciascuna disciplina; dopo la sospensione del giudizio, il mancato recupero anche di una sola carenza formativa può sorreggere la non ammissione, senza che la media complessiva o la sufficienza nelle altre materie impongano una diversa decisione.
  • L’indicazione degli argomenti da approfondire ai fini del recupero costituisce un ausilio allo studio individuale e non delimita necessariamente il contenuto della successiva prova, che può verificare la preparazione complessiva nella disciplina; in ogni caso, la presenza di errori anche su argomenti espressamente indicati può autonomamente giustificare l’esito insufficiente.
  • Nelle valutazioni scolastiche il voto numerico può costituire, di per sé, la motivazione del giudizio tecnico-discrezionale e della non ammissione, purché non emergano manifesta illogicità, contraddittorietà, travisamento o difetto di istruttoria; eventuali annotazioni valutative possono ulteriormente esplicitare le lacune riscontrate.
  • La mancata attivazione dei corsi di recupero non sostituisce il requisito sostanziale del recupero delle carenze e non determina automaticamente il diritto all’ammissione alla classe successiva; può rilevare, se ne ricorrono i presupposti e sono provati danno e nesso causale, in un autonomo giudizio risarcitorio.

Come è indicizzato

MaterieScuolaDecisione e riti specialiTermini e notificazione del ricorso
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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