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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32619/2024 del 15/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasceva dalla pretesa esistenza di una servitù di "svuoto" intesa come passaggio su fondo altrui. I proprietari del fondo asseritamente dominante sostenevano che la servitù fosse stata costituita in un atto di acquisto del 1956 tra i rispettivi danti causa e poi richiamata in successivi atti di trasferimento della proprietà, e che il suo esercizio fosse durato per decenni attraverso un cancello rimasto aperto, fino all'impedimento intervenuto nel 2011 a seguito di lavori sul fondo servente. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che la clausola contrattuale fosse una mera clausola di stile e, comunque, che la servitù fosse estinta per prescrizione ventennale; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, escludendo che dai titoli emergesse la costituzione della servitù. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 1362 c.c. e 1058, 1064, comma 1, e 1065 c.c., lamentando che la clausola fosse stata male interpretata e che la Corte territoriale avesse ignorato il significato di "svuoto" e le risultanze della c.t.u.; 2) omesso esame di fatti decisivi, travisamento e vizi motivazionali, sempre con riferimento alla c.t.u. e ai rogiti; 3) violazione dell'art. 1073 c.c., assumendo che la Corte avesse invertito l'onere della prova sul mancato esercizio ventennale della servitù. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo per la doppia conforme e perché la memoria non può sanare l'inammissibilità, e inammissibile il terzo per difetto di interesse, poiché colpiva una ratio decidendi resa ad abundantiam; ha anche precisato che non vi era stata inversione dell'onere probatorio, ma solo constatazione della mancanza di prova contraria.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la costituzione della servitù di passaggio dalle clausole contrattuali richiamate e, comunque, aveva valorizzato l'assenza di prova dell'esercizio del diritto in modo idoneo a superare la ricostruzione avversaria. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna anche ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    La parte che contesta l'interpretazione di una clausola contrattuale deve indicare specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati e il modo in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato; non è sufficiente proporre una lettura alternativa del testo negoziale.

  • artt. 1058, 1064, comma 1, e 1065 c.c.

    Sono richiamati dai ricorrenti per sostenere la configurabilità e il contenuto della servitù di passaggio; la Corte non li ritiene violati perché la clausola in discussione è stata interpretata come non costitutiva di servitù.

  • art. 1073 c.c.

    Il motivo che invoca tale norma è dichiarato inammissibile perché diretto contro una ratio decidendi ulteriore e, in ogni caso, la Corte afferma che non vi è stata inversione dell'onere della prova ma solo constatazione della mancanza di prova contraria al mancato esercizio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è scrutinabile in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione, nel ricorso, delle diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; la memoria non può supplire a tale omissione.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può fondarsi sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione chiarisce che il consigliere che ha formulato la proposta definitoria può far parte del collegio senza incompatibilità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta di definizione accelerata non ha funzione decisoria e non preclude la partecipazione del consigliere al collegio.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha condannato la parte soccombente anche al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata, oltre alle spese di lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando si denuncia in cassazione l'erronea interpretazione di una clausola contrattuale, non basta invocare astrattamente gli artt. 1362 e ss. c.c.: occorre indicare con precisione quali criteri ermeneutici siano stati violati e in quale passaggio argomentativo il giudice di merito se ne sia discostato.
  • Se una clausola negoziale è suscettibile di più letture plausibili, la Corte di cassazione non può sostituire la propria interpretazione a quella scelta dal giudice di merito, purché quest'ultima sia ragionevole e non sia l'unica astrattamente possibile.
  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in caso di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; tale onere non può essere assolto con la memoria.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando colpisce una ratio decidendi svolta solo ad abundantiam, poiché il rigetto della censura diretta contro la ratio principale è di per sé sufficiente a sorreggere la decisione.
  • La contestazione della presunta inversione dell'onere della prova è infondata se il giudice di merito non ha addossato alla parte l'onere di provare un fatto altrui, ma ha semplicemente rilevato la mancanza di prova contraria rispetto a un fatto estintivo o impeditivo ritenuto provato.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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