Cassazione Civile, Ordinanza n. 02242/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da una lite condominiale definita in appello con rigetto dell'impugnazione proposta dall'impresa di costruzioni contro la sentenza di primo grado. In Cassazione la parte ricorrente ha articolato tre motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1655 c.c.; (2) nullità della sentenza per difetto assoluto o apparenza della motivazione su un fatto decisivo; (3) falsa applicazione del principio della domanda e del chiesto e pronunciato. Tuttavia la Corte non entra nel merito di tali censure perché rileva un vizio processuale preliminare: l'istanza di decisione collegiale presentata dopo la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. non era corredata da una nuova procura speciale, come richiesto dal secondo comma della norma. La procura prodotta era quella originaria rilasciata per il ricorso, quindi non 'nuova' né successiva alla proposta. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità e delle Sezioni Unite sulla necessità di una procura speciale, autonoma e successiva, per validamente chiedere la decisione. In ragione di tale mancanza, il ricorso viene dichiarato inammissibile; la Corte condanna il ricorrente alle spese, a un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo, ritenendo che l'attività del difensore resti comunque riferibile alla parte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché l'istanza di decisione collegiale, presentata dopo la proposta di definizione anticipata, non era assistita da una nuova procura speciale conferita dopo la proposta stessa e specificamente destinata a quel segmento processuale. Non è stata dunque esaminata la fondatezza dei tre motivi di ricorso. La Corte ha inoltre condannato la parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, con distrazione al difensore antistatario, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e, infine, ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo di ricorso come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, ma la Corte non ne valuta il merito per la declaratoria di inammissibilità.
Richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione al contratto di appalto, senza esame nel merito.
L'istanza di decisione collegiale dopo la proposta di definizione accelerata richiede una nuova procura speciale, successiva alla proposta e specificamente conferita per tale atto; se l'istanza è viziata, il ricorso non può essere definito con estinzione ma va dichiarato inammissibile.
Richiamato per affermare che, in presenza di vizi dell'istanza di decisione collegiale, deve essere fissata l'adunanza collegiale all'esito della quale il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
La nuova procura speciale per l'istanza di decisione non richiede atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Esclusa la possibilità di definire il giudizio con decreto di estinzione nel caso di istanza di decisione affetta da vizi processuali.
Poiché il giudizio è definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, trovano applicazione le sanzioni pecuniarie previste dalla norma.
Disposta la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comma 1-quater; comma 1-bis
Dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione dichiarata inammissibile.
Richiamata quale fonte che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel procedimento camerale accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la richiesta di decisione collegiale deve essere sorretta da una nuova procura speciale, conferita dopo la proposta del consigliere e specificamente riferita a tale atto processuale.
- La nuova procura speciale richiesta per l'istanza di decisione non necessita della forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, poiché non integra una nuova procura alle liti ma il potere di compiere uno specifico atto del giudizio di cassazione.
- Se l'istanza di decisione è viziata per tardività o per mancanza della nuova procura, il procedimento non si chiude con estinzione, ma il ricorso è dichiarato inammissibile all'esito dell'adunanza collegiale.
- La mancata nuova procura non impedisce di riferire l'attività processuale del difensore alla parte rappresentata, con conseguente permanenza degli effetti processuali sfavorevoli, incluse spese e sanzioni pecuniarie.
- Quando il giudizio di cassazione è definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, possono trovare applicazione le sanzioni di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
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