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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25643/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cooperativa)

La controversia

La controversia trae origine da un lodo irrituale pronunciato in favore di una cooperativa edilizia della quale la ricorrente era socia. La socia aveva promosso azioni volte a ottenere la declaratoria di nullità del lodo; dopo che precedenti ricorsi contro una decisione della Corte d'appello erano stati dichiarati inammissibili dalla Cassazione, la causa era stata riassunta davanti al Tribunale di Bari, che aveva preso atto del giudicato interno formatosi sulla domanda di nullità e l'aveva dichiarata inammissibile. Con il ricorso per cassazione la socia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 50 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse rilevato un giudicato ostativo senza che vi fosse stata alcuna statuizione sulla competenza; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il giudicato in punto di competenza non fosse ravvisabile e che il Tribunale fosse incorso in ultra/extrapetizione omettendo di decidere sulle domande; 3) violazione degli artt. 24, 25 e 111 Cost.; 4) violazione degli artt. 38 e 819-ter c.p.c., per omessa risposta alle eccezioni pregiudiziali, preliminari di merito e processuali; 5) violazione degli artt. 1355 e 1359 c.c. e dell'art. 33 dello statuto sociale, sostenendo che la controversia non riguardasse diritti disponibili e quindi non fosse devolvibile ad arbitrato, poiché inerente al recesso della socia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il gravame fosse stato proposto per saltum, cioè direttamente avverso la sentenza di primo grado senza passare per l'appello, ma in assenza dell'accordo richiesto tra le parti per rendere non appellabile la decisione. Richiamando il principio per cui il ricorso per cassazione avverso una sentenza appellabile è consentito solo se vi sia accordo tra le parti, espresso da un negozio processuale concluso dalle parti stesse o dai difensori muniti di procura speciale, la Corte ha escluso la proponibilità del ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Non ha ravvisato i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 50 c.p.c.

    Richiamato come parametro invocato dalla ricorrente; la Corte non entra nel merito della censura perché dichiara inammissibile il ricorso per improponibilità del salto d'impugnazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro invocato dalla ricorrente; la Corte non esamina la doglianza nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta lesione del giudice naturale/garanzie processuali.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione dei principi del giusto processo.

  • art. 38 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma processuale asseritamente violata per omessa risposta sulle eccezioni pregiudiziali e processuali.

  • art. 819-ter c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di questioni di competenza e rapporti tra giudizio ordinario e arbitrato.

  • art. 1355 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sostanziale dedotta in relazione alla validità della clausola/statuto e al recesso.

  • art. 1359 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del recesso e alla valenza della clausola statutaria.

  • art. 33 statuto sociale

    Richiamato come clausola che, secondo la ricorrente, limitava la cognizione arbitrale ai soli diritti disponibili.

  • art. 360, comma 2, c.p.c.

    La Corte lo interpreta nel senso che il ricorso per cassazione avverso sentenza di primo grado appellabile è ammissibile solo se le parti concordano di omettere l'appello.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte esclude i presupposti per la condanna per პასუხისმგabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 360, comma 2, c.p.c.

    "a condizione, tra l'altro, che le parti siano d'accordo nell'omettere l'appello"

    Il ricorso per saltum presuppone un accordo processuale delle parti che renda non appellabile la sentenza.

  • Cass., Sez. U, 26/07/2006, n. 16993

    Richiamata come precedente di legittimità che qualifica l'accordo per il ricorso per saltum come negozio giuridico processuale e richiede la procura speciale per i difensori.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto per saltum contro una sentenza di primo grado appellabile è inammissibile se non risulta concluso tra le parti un accordo processuale espresso a omettere l'appello.
  • L'accordo che consente l'immediata impugnazione in cassazione della sentenza di primo grado ha natura di negozio giuridico processuale e deve provenire dalle parti o da difensori muniti di procura speciale; la mera procura ad litem non è sufficiente.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto del presupposto del ricorso per saltum, la Corte non esamina nel merito le ulteriori censure formulate avverso la sentenza impugnata.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata alle spese e può essere posto a suo carico l'ulteriore importo per il contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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