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Sentenza

Sentenza del 09/08/2016 n. 16790 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo relativo a un autoveicolo, emesso per cartelle di pagamento concernenti IVA e IRPEF per complessivi 6.999,65 euro. Ha contestato principalmente la validità e la riferibilità delle notifiche delle cartelle, sostenendo che una di esse sarebbe stata ritirata da una persona sconosciuta e che gli avvisi di ricevimento non consentissero di identificare correttamente il destinatario o il ricevente. Ha inoltre dedotto l'intempestività della notifica del preavviso ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, l'omessa pronuncia sulle violazioni dello Statuto dei diritti del contribuente e di altri principi costituzionali ed europei, nonché vizi di motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso. Le questioni diverse dalla notifica delle cartelle sono state ritenute nuove, poiché non risultavano adeguatamente dedotte e documentate nei precedenti gradi di giudizio. Quanto alle notifiche, la CTR aveva accertato che le cartelle erano state consegnate a mani proprie e che il contribuente non aveva contestato tempestivamente la documentazione prodotta dall'agente della riscossione. Il ricorrente non ha rispettato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non indicando con precisione gli atti e i documenti necessari per verificare le proprie contestazioni. La Corte ha inoltre chiarito che l'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 riguarda il termine di notificazione della cartella, non quello del preavviso di fermo, e che eventuali vizi delle cartelle devono essere contestati impugnando tempestivamente le cartelle stesse. Il preavviso di fermo è autonomamente impugnabile, ma, se le cartelle presupposte sono divenute definitive, possono essere dedotti soltanto vizi propri del preavviso. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare a Equitalia Nord le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.500 euro oltre accessori; le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi, tra l'altro, alla nullità della sentenza, alla violazione di norme processuali e ai vizi della motivazione. Nel caso concreto le censure sono state ritenute inammissibili.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. La Corte ha escluso che potessero essere esaminate in cassazione questioni non adeguatamente dedotte nei precedenti gradi.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Impone al ricorrente per cassazione di indicare specificamente gli atti, i documenti e i dati necessari per reperire e verificare i fondamenti delle censure. La mancata specifica indicazione determina l'inammissibilità.

  • Art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiede il deposito degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, a pena di improcedibilità, fermo l'obbligo di indicare precisamente dove tali atti siano reperibili.

  • Art. 25 del D.P.R. n. 602/1973

    Prevede il termine per la notificazione della cartella di pagamento. Non disciplina il termine di notificazione del preavviso di fermo amministrativo.

  • Legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente

    Il ricorrente ne aveva dedotto la violazione, ma la relativa censura è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile in cassazione, non risultando adeguatamente trattata nei precedenti gradi.

  • Articoli 3 e 24 della Costituzione

    Il ricorrente aveva richiamato i principi di uguaglianza e di tutela giurisdizionale, ma tali deduzioni non sono state esaminate nel merito perché non ritualmente riproposte e documentate.

Massime di principio

  • La notifica della cartella di pagamento deve essere contestata tempestivamente e direttamente contro la cartella; se la cartella è stata regolarmente notificata e non impugnata, diventa definitiva.
  • L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo è ammessa, ma normalmente consente di contestare soltanto vizi propri del preavviso o fatti successivi, non i vizi delle cartelle presupposte ormai definitive.
  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente affermare genericamente di avere già sollevato una questione: occorre indicare con precisione l'atto processuale, il contenuto della censura e i documenti che consentono alla Corte di verificarla.
  • Quando l'agente della riscossione dimostra la regolare notificazione della cartella, il contribuente non può recuperare successivamente contestazioni relative al contenuto o alla tempestività della cartella se non le ha proposte nei termini.
  • Le questioni nuove, comprese quelle fondate su norme costituzionali o sullo Statuto del contribuente, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • In una situazione analoga è quindi essenziale verificare subito la regolarità della notifica, i termini di impugnazione della cartella e i vizi specifici del preavviso, documentando puntualmente ogni contestazione.

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