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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03124/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un atto del 23 novembre 2009 con cui due coniugi trasferirono un appartamento a favore dei suoceri del figlio, per estinguere un debito di euro 350.000 che il figlio avrebbe assunto verso costoro. I venditori chiesero la dichiarazione di nullità o, in subordine, l'annullamento del contratto, sostenendo che non si trattasse di una valida datio in solutum ma di una vicenda con modifica soggettiva del rapporto obbligatorio, che il debito fosse riferibile a un terzo rispetto al contratto e che mancasse prova del rapporto fondamentale; lamentarono inoltre incapacità naturale, errore essenziale e rescissione per lesione. In Cassazione la ricorrente articolò tre motivi: 1) violazione degli artt. 1180, 1197, 1418 e 1325 c.c., assumendo la nullità del contratto per difetto di causa e per erronea qualificazione dell'operazione; 2) omesso esame di circostanze decisive in ordine alle ragioni della stipula e alla valutazione delle prove; 3) violazione degli artt. 1427, 1428 e 1439 c.c., insistendo per l'annullamento per incapacità e vizi del consenso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, osservando che per contestare la qualificazione del contratto la ricorrente avrebbe dovuto riportarne il contenuto rilevante; ha comunque ribadito che il trasferimento dell'immobile da parte dei genitori per estinguere il debito del figlio integra, in linea astratta, una datio in solutum da parte del terzo, ossia un adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. collegato a una prestazione diversa accettata dal creditore ex art. 1197 c.c., senza modifica soggettiva del rapporto. Ha inoltre rilevato che, essendo stato richiamato nel rogito un riconoscimento di debito, operava l'art. 1988 c.c., sicché sarebbe stato necessario provare l'inesistenza del debito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché dedotto ex art. 360 n. 5 c.p.c. in un giudizio di appello confermativo, senza indicare la diversità delle rationes decidendi richieste dall'art. 348-ter c.p.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto solo a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, estranea al sindacato di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1180 c.c.

    L'adempimento del terzo può rilevare in una vicenda in cui un soggetto diverso dal debitore esegue la prestazione per estinguere l'obbligazione.

  • art. 1197 c.c.

    La prestazione diversa da quella dovuta, se accettata dal creditore, estingue l'obbligazione; la fattispecie è stata ricondotta a una datio in solutum.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità per difetto di causa non è ravvisabile quando l'operazione negoziale è funzionalmente diretta all'estinzione di un'obbligazione esistente.

  • art. 1325 c.c.

    La causa del contratto è stata ritenuta esistente e valida nella funzione solutoria dell'operazione.

  • art. 1988 c.c.

    Il riconoscimento di debito richiede, per essere superato, la prova dell'inesistenza del debito riconosciuto.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    È inammissibile il motivo che contesta la qualificazione del contratto senza specificarne e riportarne il contenuto rilevante.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge richiede un errore nell'interpretazione della norma, non la semplice contestazione della ricostruzione del fatto.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il motivo per omesso esame è inammissibile in appello confermativo se non si indica la diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Nel caso di sentenza d'appello che conferma quella di primo grado, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è precluso nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.

  • art. 1427 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per l'annullamento per vizi del consenso, ma senza esito favorevole.

  • art. 1428 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l'errore essenziale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 1439 c.c.

    Invocato per il dolo, ma le deduzioni sono state reputate meramente fattuali e non scrutinabili in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il trasferimento di un bene da parte di un terzo per estinguere il debito altrui, se accettato dal creditore, può integrare una datio in solutum e non implica di per sé una modifica soggettiva del rapporto obbligatorio.
  • Quando l'operazione solutoria è sorretta da un riconoscimento di debito, chi ne contesta l'efficacia deve provare l'inesistenza del debito riconosciuto.
  • In cassazione la censura sulla qualificazione giuridica di un contratto è inammissibile se non è accompagnata dalla trascrizione o puntuale indicazione del contenuto negoziale rilevante.
  • Il vizio di violazione di legge presuppone un errore nell'esatta interpretazione della norma, mentre la contestazione della ricostruzione dei fatti o della valutazione delle prove appartiene al merito ed è sottratta al sindacato di legittimità.
  • Il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile contro la sentenza d'appello confermativa quando non si dimostra che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella d'appello siano diverse.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàAnnullabilitàOnere della prova

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