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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27808/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autori)

La controversia

La controversia nasce da un contratto del 31 gennaio 2010 relativo alla predisposizione, in più step, del materiale necessario per l'eventuale realizzazione di una miniserie televisiva: una 'bibbia' con schede dei personaggi, ambientazioni e linea narrativa, una sceneggiatura per la puntata zero e ulteriori sceneggiature. Gli autori sostenevano di avere consegnato la 'bibbia' e la sceneggiatura della puntata zero, ma di non avere ricevuto il saldo del compenso, e chiedevano il pagamento di euro 65.000. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello aveva invece condannato la società al pagamento di euro 30.000 oltre accessori. In cassazione la società ha dedotto, in via preliminare, la nullità del contratto per mancanza di causa e di sinallagma e la sua inefficacia per mancato avveramento della condizione sospensiva, sostenendo che non potesse sorgere l'obbligo di pagamento della 'bibbia' senza il trasferimento dei diritti patrimoniali e senza la commissione dell'intero progetto. Con il primo motivo ha denunciato violazione di norme su confessione, rappresentanza e prova, contestando che la lettera del 4 aprile 2012 potesse valere come riconoscimento dell'avvenuta consegna della versione definitiva della 'bibbia' e sostenendo che il difensore non avesse poteri di spendita confessoria; con il secondo ha censurato l'uso di presunzioni per affermare la consegna dell'opera, richiamando il settore del diritto d'autore; con il terzo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sempre in relazione alla lettera del 4 aprile 2012 e alla consegna della versione definitiva; con il quarto ha denunciato un vizio di motivazione, lamentando una pretesa contraddizione interna della sentenza impugnata circa la necessità di approvazione della 'bibbia'.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili anche le questioni preliminari sulla nullità e sull'inefficacia del contratto, perché formulate come nuove questioni di diritto che richiedevano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito. Ha poi giudicato inammissibili tutti e quattro i motivi: il primo perché le censure sul valore della lettera del 4 aprile 2012 e sui poteri del difensore non colpivano la reale ratio della decisione di merito e si risolvevano in una rivalutazione del materiale probatorio; il secondo perché il ricorso contestava l'apprezzamento del giudice di merito in tema di presunzioni semplici, sindacabile solo nei limiti dell'assoluta illogicità; il terzo perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non individuava un fatto storico decisivo non esaminato, ma mirava a contestare l'interpretazione di un documento e il ragionamento presuntivo; il quarto perché la supposta contraddizione motivazionale non esisteva, dato che la Corte territoriale aveva affermato che la versione definitiva della 'bibbia' non era soggetta ad approvazione e che, in mancanza di contestazioni, la prestazione doveva considerarsi eseguita con conseguente diritto al compenso. Conseguentemente la società ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1421 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità del contratto, ma la questione è stata dichiarata inammissibile perché nuova e bisognosa di accertamenti di fatto

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per dedurre la nullità per mancanza di causa e sinallagma; la Corte non esamina il merito della censura per ragioni processuali

  • art. 1322 c.c.

    invocato per sostenere l'illiceità/invalidità della regolazione negoziale; la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 1325 c.c.

    richiamato in relazione ai requisiti essenziali del contratto, ma senza scrutinio nel merito per novità della questione

  • art. 1174 c.c.

    invocato a sostegno dell'assenza di una valida obbligazione/causa della prestazione, ma la Corte non ha affrontato il merito

  • art. 1363 c.c.

    richiamato in tema di interpretazione del contratto per sostenere l'inefficacia del negozio; censura inammissibile

  • art. 1360 c.c.

    richiamato per dedurre gli effetti della condizione sospensiva e la retroattiva inefficacia del contratto; questione ritenuta non scrutinabile in cassazione per difetto di accertamenti di fatto

  • art. 83 c.p.c.

    invocato nel motivo sul potere del difensore di impegnare la parte con atti stragiudiziali; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile

  • art. 84 c.p.c.

    richiamato sulla rappresentanza processuale del difensore; la Corte ha escluso che la censura colpisse la ratio decidendi

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per escludere l'operatività della non contestazione rispetto a una dichiarazione del difensore; la Corte ha osservato che il giudice di appello non aveva fatto applicazione di tale principio

  • art. 229 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; la Corte ha dichiarato inammissibile la doglianza come rivalutazione di merito

  • art. 2730 c.c.

    richiamato per contestare il valore confessorio della lettera del 4 aprile 2012; la Corte ha precisato che la sentenza impugnata non aveva attribuito all'atto valore di confessione

  • art. 2735 c.c.

    richiamato nel motivo sulla confessione; la Corte ha ribadito che la dichiarazione del difensore poteva comunque valere come indizio

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per contestare l'uso del ragionamento presuntivo; la Corte ha affermato che le presunzioni semplici sono rimesse alla prudenza del giudice di merito

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni non legali sono lasciate alla prudenza del giudice; il loro uso e la valutazione dei fatti indiziari appartengono al merito e non sono sindacabili in cassazione se motivati

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame di fatto decisivo richiede l'indicazione di uno specifico fatto storico decisivo non esaminato; non è sufficiente contestare l'interpretazione di un documento o l'apprezzamento del merito

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    il vizio di motivazione denunciato è stato escluso perché la sentenza non presentava una reale contraddizione logica

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per affermare che in cassazione non possono proporsi nuove questioni salvo i casi ivi previsti

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002; applicata nel dispositivo

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere introdotte nuove questioni di diritto che presuppongano accertamenti di fatto non compiuti nei precedenti gradi di giudizio, salvo i limitati casi consentiti dall'art. 372 c.p.c.
  • La nullità contrattuale, se non già esaminata dal giudice di merito e se richiede nuovi accertamenti fattuali, non può essere prospettata per la prima volta in cassazione come censura decisiva.
  • Le dichiarazioni rese dal difensore di parte in sede stragiudiziale non necessariamente valgono come confessione, ma possono essere considerate dal giudice come elementi indiziari liberamente valutabili ai fini del convincimento.
  • La valutazione dell'idoneità delle presunzioni semplici, della loro gravità, precisione e concordanza, appartiene al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione logicamente adeguata.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è configurabile quando si contesti soltanto l'interpretazione di un documento o la ricostruzione probatoria del giudice di merito.
  • La deduzione di un vizio motivazionale ex art. 132, n. 4, c.p.c. è inammissibile quando la motivazione, letta nel suo complesso, non presenti contraddizioni logiche effettive ma solo una diversa valutazione della portata giuridica dei fatti o degli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

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