Cassazione Penale, Sentenza n. 22598/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per Cassazione fondata su: (1) nullità della citazione per il giudizio d'appello per presunta omessa/irregolare notificazione al domicilio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen. e art. 601 cod.proc.pen., nonché mancata notifica al difensore con conseguente nullità ex art. 179 cod.proc.pen.; (2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'applicazione dell'aggravante ex art. 61 n.2 cod.pen. (nexus teleologico tra reato di ricettazione e fine commerciale), contestando la sussistenza della destinazione alla vendita della merce contraffatta rinvenuta nel deposito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le eccezioni processuali sulla notifica: la relata negativa e la temporanea assenza legittimano la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4; il difensore di fiducia risultava infatti destinatario di avvisi tramite PEC (11/4/2022 e 26/5/2022) e della comunicazione del dispositivo (14/7/2022). La censura sull'aggravante è stata ritenuta generica e aspecifica e perciò inammissibile. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
richiama la possibilità di trattazione con contraddittorio cartolare adottata nel procedimento
conferma le previsioni procedurali sulla trattazione con contraddittorio cartolare nel periodo emergenziale
Codice di procedura penale, art. 161, comma 4
art. 161, comma 4, cod.proc.pen.
consente la notificazione al difensore quando la notifica all'imputato al domicilio dichiarato risulti impossibile; l'impossibilità comprende anche la temporanea assenza o la non agevole individuazione del luogo, senza necessità di ulteriore accertamento di irreperibilità
Codice di procedura penale, art. 157
la Corte distingue le situazioni in cui va invece esperita la procedura prevista dall'art. 157 (accertamenti più approfonditi sull'irreperibilità) rispetto al caso di notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4
Codice di procedura penale, art. 179
norma sulla nullità per omessa notificazione: la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché la notifica al difensore risultava regolarmente eseguita via PEC
aggravante del 'nexus teleologico' applicabile qualora un reato sia finalizzato alla commissione di un altro; la Corte ha confermato che tale aggravante può essere rilevata anche se il reato fine è estinto per prescrizione
norma del codice penale relativa alla materia contestata (merce con marchi contraffatti) oggetto dei capi di imputazione; la prescrizione di taluni reati è stata dichiarata dalla Corte territoriale
Massime di principio
- La notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen. è valida anche se l'imputato risulta temporaneamente assente o il luogo non è agevolmente individuabile: non è sempre necessario dimostrare l'irreperibilità con le modalità dell'art. 157.
- La notifica al difensore tramite PEC, se documentalmente dimostrabile, soddisfa gli obblighi di comunicazione e può escludere la nullità per omessa citazione dell'imputato in appello.
- Le censure processuali relative a nullità per omessa notifica richiedono puntuale prova e contestazione dei dati di notifica (date, modalità, destinatari); eccezioni generiche sono destinate a soccombere.
- La doglianza circa l'applicazione di un'aggravante (es. art. 61 n.2) deve confrontarsi specificamente e punto per punto con la motivazione dei giudici di merito; argomentazioni generiche o aspecifiche possono determinare l'inammissibilità del motivo.
- L'aggravante del nesso teleologico può essere applicata anche quando il reato 'fine' risulti estinto per prescrizione: la perdita della punibilità non elimina necessariamente la ratio e la rilevanza del nesso tra reati.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve prestare attenzione sia ai profili formali (notifiche, rappresentanza) sia alla specificità delle censure sostanziali; la mancata cura di tali aspetti può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie.
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