Cassazione Penale, Sentenza n. 26847/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un soggetto già condannato con più titoli irrevocabili, alcuni per truffa e uno per uso indebito di carte/strumenti di pagamento, che ha chiesto al giudice dell'esecuzione di riconoscere il vincolo della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra i diversi reati e, conseguentemente, di rideterminare la pena unica. Nell'istanza erano stati chiesti anche la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario. Il Tribunale di primo rinvio aveva riconosciuto la continuazione solo tra alcuni titoli, aveva escluso uno dei reati e aveva rideterminato gli aumenti di pena per i reati satellite, convertendo quelli relativi ai decreti penali in aumenti pecuniari. Con il ricorso per cassazione, la difesa ha dedotto due censure: 1) omessa pronuncia e violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., nonché dell'art. 125 c.p.p., per non avere il giudice dell'esecuzione valutato i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, pur essendo la pena complessiva asseritamente compatibile con i limiti di legge; 2) violazione degli artt. 81 c.p., 671 c.p.p., 187 disp. att. c.p.p. e 459 c.p.p. nella determinazione degli aumenti di pena riferiti ai reati definiti con decreto penale, poiché il giudice non avrebbe applicato la riduzione premiale propria del rito monitorio, limitandosi a un aumento ritenuto eccessivo rispetto alla pena già ridotta in sede di cognizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, quando la continuazione in executivis riguarda un reato giudicato con rito ordinario e un reato definito con decreto penale di condanna, il giudice dell'esecuzione deve applicare anche a quest'ultimo la riduzione di pena prevista dall'art. 459 c.p.p., dando conto in motivazione di averne tenuto conto nel calcolo della pena unica. Inoltre, ha rilevato che il Tribunale non si era pronunciato sulla richiesta di sospensione condizionale e di non menzione, nonostante la sentenza rescindente avesse devoluto espressamente tale verifica al giudice di rinvio. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Monza, in diversa composizione, per un nuovo esame della questione sanzionatoria e dei benefici di legge.
Norme richiamate
comma 1; comma 2; comma 3
Consente al giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione tra plurimi titoli irrevocabili; nel ricalcolo della pena non può essere superata la somma delle pene inflitte in cognizione per i medesimi reati; il giudice deve altresì valutare i benefici richiesti se compatibili con la pena rideterminata.
Disciplina la continuazione e la determinazione della pena unica per i reati unificati dal medesimo disegno criminoso.
Richiamato come parametro dell'obbligo di motivazione, in relazione alla mancata pronuncia sui benefici richiesti.
comma 1, lett. b) e c); comma 1, lett. b)
Norma sui motivi di ricorso per cassazione invocata per denunciare violazioni di legge e vizi motivazionali.
Richiamato per il principio di sintesi nell'enunciazione dei motivi di ricorso.
Nel procedimento per decreto prevede una riduzione di pena che, in sede di continuazione in executivis, deve essere mantenuta e computata anche nella pena unica.
Citato in via analogica/di raffronto per affermare che, nei riti premiali, la riduzione va applicata al reato definito con quel rito anche quando venga riqualificato nel calcolo della continuazione.
Richiamato come precedente figura di patteggiamento, per ribadire che la riduzione premiale del rito va considerata nel computo della continuazione.
Richiamato dalla difesa quale norma rilevante per la determinazione della pena e il raccordo con il rito monitorio.
Viene interpretato come limite invalicabile alla rideterminazione della pena in executivis rispetto a quanto già inflitto in cognizione per i medesimi reati.
Massime di principio
- Nel riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario e un reato definito con rito premiale, la riduzione prevista per il rito speciale deve essere mantenuta e computata nel calcolo della pena unica, perché la pena va rideterminata tenendo conto della concreta sanzione già applicata in cognizione.
- Il principio vale anche per il decreto penale di condanna: la riduzione di pena conseguente al rito monitorio non si perde per effetto del successivo riconoscimento della continuazione, ma deve essere considerata dal giudice dell'esecuzione nella determinazione dell'aumento per il reato satellite o nella scelta del reato più grave.
- Il giudice dell'esecuzione che procede al ricalcolo della pena ex art. 671 c.p.p. deve dare motivazione del computo effettuato e non può determinare aumenti tali da oltrepassare i limiti derivanti dalle pene inflitte nei singoli giudizi di cognizione.
- Se il giudice di rinvio è investito espressamente della valutazione sui benefici della sospensione condizionale e della non menzione, la loro omessa disamina integra vizio decisivo e impone l'annullamento con rinvio per nuovo esame.
- Quando la pena unica rideterminata può incidere sulla concedibilità dei benefici di legge, il giudice deve verificare in modo esplicito la compatibilità del nuovo trattamento sanzionatorio con i relativi limiti normativi.
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