Cassazione Civile, Ordinanza n. 15200/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente impugnava davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento relativa all'anno d'imposta 2001, fondata su ruoli per IRPEF, addizionali, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi, deducendo principalmente l'illegittimità dell'atto per mancata o inesistente notificazione della cartella di pagamento presupposta. Sosteneva che la cartella sarebbe stata notificata irregolarmente per posta, da soggetto non abilitato, senza relata di notifica e con documentazione prodotta solo in copia fotostatica; contestava inoltre la motivazione dell'intimazione e, in conseguenza della mancata notifica della cartella, la decadenza dell'amministrazione dal potere di recupero. La CTR respingeva l'appello ritenendo sufficiente l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la cartella e non necessario un originale o una relata di notifica. In cassazione il contribuente proponeva tre motivi: 1) errata valorizzazione della prova documentale e insufficienza dell'avviso di ricevimento, assumendo che non vi fosse prova certa del contenuto del plico e della consegna della cartella; 2) omessa pronuncia sulla conformità all'originale delle copie prodotte, sostenendo che solo l'originale dell'avviso di ricevimento sarebbe idoneo a provare la notifica; 3) erronea valutazione dei vizi propri dell'intimazione, con particolare riguardo alla motivazione e alla pretesa decadenza per tardività della riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, e comunque manifestamente infondati, tutti e tre i motivi. In sintesi: il primo motivo non poteva essere esaminato perché la questione sulla difformità del contenuto del plico non risultava introdotta nei gradi di merito, e comunque la prova della notifica della cartella esattoriale è assolta con la produzione dell'avviso di ricevimento; il secondo motivo era inammissibile perché il ricorrente non aveva dedotto un disconoscimento specifico della copia, come richiesto per le riproduzioni fotostatiche, e comunque il giudice di merito aveva svolto un accertamento di fatto sulla spedizione, consegna e sottoscrizione dell'avviso; il terzo motivo era inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché l'intimazione non era stata riprodotta nel ricorso, ed era infondato perché la CTR aveva già accertato la sufficiente motivazione dell'atto e la rituale notifica della cartella presupposta, escludendo così la dedotta decadenza. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese di lite in favore di entrambe le controparti.
Norme richiamate
i motivi che evocano vizio di motivazione o violazione di legge devono essere specifici e autosufficienti; non è consentito trasformare surrettiziamente censure di merito in vizi ex n. 5, né richiamare il n. 3 senza indicare la norma asseritamente violata
la cartella esattoriale può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; per la validità della notifica è sufficiente la spedizione e la consegna del plico al domicilio del destinatario
il disconoscimento della copia richiede una contestazione specifica; non basta una doglianza generica
la contestazione della conformità della copia all'originale deve essere chiara, univoca e specifica, indicando il documento e le difformità; in mancanza, la copia è utilizzabile e il giudice può comunque valutarla con altri elementi di prova
la consegna della cartella all'indirizzo del destinatario fa operare la presunzione di conoscenza, superabile solo dimostrando di essersi trovati senza colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione
le indicazioni richieste per la notifica a mezzo posta sono assorbite, nel caso di notifica diretta della cartella esattoriale, dall'avviso di ricevimento che costituisce prova dell'avvenuta ricezione
art. 32 D.M. 9 aprile 2001
richiamato per confermare che, nella notifica postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario realizza il perfezionamento della notifica
art. 39 D.M. 9 aprile 2001
richiamato come norma di regolazione della notifica postale diretta della cartella
Decreto del Ministero delle Finanze approvativo del modello dell'intimazione di pagamento
l'intimazione è sufficientemente motivata se conforme al modello ministeriale e se indica causali, anno di riferimento e somme richieste
Massime di principio
- Nella notificazione della cartella esattoriale a mezzo raccomandata diretta del concessionario, la produzione dell'avviso di ricevimento è sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notifica e la sua data, senza necessità di produrre anche la copia integrale della cartella.
- La cartella inviata al domicilio del destinatario si presume conosciuta dal contribuente in base all'art. 1335 c.c.; per vincere la presunzione non basta contestare in modo generico la notifica, ma occorre provare di essere stati, senza colpa, impossibilitati a prenderne cognizione.
- Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale deve essere specifico e puntuale; contestazioni generiche o di stile non impediscono al giudice di attribuire efficacia probatoria al documento prodotto.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una richiesta di rivalutazione del merito o della prova, né doglianze ex art. 360, n. 5, c.p.c. volte a contestare la sufficienza della motivazione in modo non consentito.
- La deduzione di decadenza dell'amministrazione dal potere di riscossione resta priva di fondamento quando il giudice di merito abbia accertato la rituale notifica della cartella presupposta.
- Un atto di intimazione di pagamento è sufficientemente motivato quando, in coerenza con il modello ministeriale, consente al destinatario di identificare anno d'imposta, causali e importi richiesti.
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