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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27396/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Brescia – emessa dopo giudizio abbreviato – ritenendo errato il calcolo dell'aumento di pena per la continuazione: il Tribunale avrebbe applicato un aumento inferiore al minimo previsto dall'art. 81, comma 4, c.p. (pari a un terzo della pena stabilita per il reato più grave), nonostante l'imputato fosse gravato da recidiva reiterata. Ciò avrebbe poi inciso sulla riduzione per il rito abbreviato, determinando una pena complessiva inferiore a quella dovuta. Il Procuratore generale chiedeva l'annullamento e la rideterminazione della pena.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha chiarito i criteri di calcolo (l'aumento per continuazione e la successiva riduzione ex art. 442 c.p.p. vanno calcolati in ordine preciso) e ha osservato che, trattandosi di soggetto con recidiva reiterata già accertata, la pena non risultava correttamente determinata. Per questo ha annullato la decisione limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia, ad altro magistrato.

Norme richiamate

  • art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commi 1, 4 e 5)

    Norma incriminatrice relativa ai delitti contestati (detenzione di stupefacenti con distinte fattispecie per hashish e cocaina); impiegata per definire la pena base dei singoli reati.

  • art. 81, comma 4, cod. pen.

    Stabilisce il limite minimo di aumento della pena per la continuazione: l'aumento non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave. La Corte precisa che tale limite minimo si applica nei casi di recidiva reiterata con sentenza definitiva precedente alla commissione dei reati oggetto del processo, e va computato nella determinazione complessiva della sanzione prima della riduzione per il rito abbreviato.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Disciplina la recidiva e il rapporto con le circostanze attenuanti; nel caso di specie è richiamata la problematica dell'equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva, come rilevata nel processo di merito.

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la riduzione di pena per il rito abbreviato. La Corte ricorda che tale riduzione è di natura premiale e va applicata soltanto dopo la determinazione del trattamento sanzionatorio comprensivo di continuazione, aggravanti/attenuanti, bilanciamento e applicazione della recidiva.

  • art. 620, lett. I), cod. proc. pen.

    Norma invocata dal Procuratore generale nella richiesta di annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena; la Corte tuttavia ha disposto annullamento con rinvio limitato al punto del trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • Quando è accertata la recidiva reiterata con sentenza definitiva anteriore ai fatti, l'aumento per continuazione non può essere inferiore a un terzo della pena relativa al reato più grave: va quindi verificata la presenza e la vigenza temporale della recidiva prima di calcolare l'aumento.
  • L'ordine logico di calcolo della pena è: determinazione della pena base per i singoli reati; applicazione dell'aumento per continuazione (compreso il limite minimo se applicabile); riconoscimento di aggravanti e attenuanti e loro bilanciamento (inclusa la valutazione della recidiva/effetti di art. 99); infine applicazione della riduzione per il rito abbreviato ex art. 442 c.p.p.
  • La riduzione per il rito abbreviato è un beneficio premiale e non va confusa o scambiata con una circostanza attenuante tecnica: va calcolata dopo aver definito completamente il trattamento sanzionatorio sostanziale.
  • Errori nel computo dell'aumento per continuazione o nella considerazione della recidiva possono portare all'annullamento limitato del giudicato solo sul trattamento sanzionatorio e al rinvio per rideterminazione della pena; il pubblico ministero può chiedere annullamento con rideterminazione, ma la Corte può disporre il rinvio se ritiene necessario un nuovo esame del giudice di merito.
  • Prima di accordare attenuanti equivalenti alla recidiva (o viceversa) occorre verificare la compatibilità giuridica delle valutazioni per evitare che la scelta influisca impropriamente sul limite minimo di aumento per la continuazione.

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