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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42847/2024 del 22/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di ricettazione (art. 648 c.p.) per avere acquistato/ritenuto un assegno falso. Tre censure principali: 1) violazione dell'art. 601, comma 3, c.p.p. per mancato rispetto del termine di 40 giorni per la notifica del decreto di citazione in appello; 2) eccezione di depenalizzazione del reato di falso in scrittura privata (d.lgs. 15/01/2016 n.7) con conseguente esclusione della ricettazione per applicazione della clausola di sussidiarietà, o comunque che il ricorrente avesse concorso nella falsificazione; 3) vizio di motivazione della Corte d'appello sulla concessione o meno delle attenuanti generiche (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivi: 1) la nuova disciplina del termine a comparire di 40 giorni (art. 601, comma 3, c.p.p.) non era applicabile all'atto di appello depositato prima della data di applicazione estesa (pertinenza della proroga fino al 30/06/2024), pertanto era valido il termine precedente di 20 giorni e la notifica era regolare; 2) la ricettazione di un assegno falsificato mantiene rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione del falso in scrittura privata, perché la provenienza del bene da un delitto è elemento esterno alla fattispecie e va valutato al momento della ricezione; l'eccezione che il ricorrente avesse partecipato alla falsificazione era generica e non indicava tempi o modalità, quindi la Corte d'appello non aveva obbligo motivazionale su quella specifica allegazione; 3) sulle attenuanti generiche la Corte ha correttamente richiesto elementi positivi che giustificassero la loro concessione, elementi non forniti dal ricorrente (la sola incensuratezza è insufficiente secondo l'art. 62-bis c.p.), per cui la motivazione è adeguata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    La ricettazione è configurata anche quando l'oggetto proveniente da delitto sia un assegno falsificato; la rilevanza della provenienza del bene va valutata al momento della ricezione

  • art. 601, comma 3, cod. proc. pen.

    termine a comparire in appello pari a 40 giorni

    La nuova disciplina che fissa il termine in 40 giorni non è applicabile retroattivamente agli atti di impugnazione proposti prima della data di entrata in vigore effettiva (per effetto della proroga fino al 30/06/2024)

  • d.lgs. 10/10/2022 n. 150, art. 34

    introduzione della modifica dei termini di comparizione in appello

    Ha introdotto la modifica del termine, la cui applicabilità è stata poi regolata temporalmente

  • d.l. 30/12/2023 n. 215, art. 11 comma 7

    proroga fino al 30/06/2024

    Ha disposto la proroga che ha impedito l'applicazione immediata della nuova disciplina dei termini per le impugnazioni proposte entro la data indicata

  • d.lgs. 15/01/2016 n. 7

    depenalizzazione del falso in scrittura privata

    La depenalizzazione del reato presupposto non comporta automaticamente l'assenza di rilevanza della ricettazione commessa in precedenza; la rilevanza va valutata in relazione al momento della condotta

  • art. 2 cod. pen.

    principio della riserva di legge e valutazione temporale della rilevanza penale

    L'abrogazione o depenalizzazione di una norma non incide retroattivamente sulla valutazione di fatti già consumati e sulla rilevanza della provenienza criminosa dell'oggetto, se la fattispecie incriminatrice definisce la provenienza tramite norma esterna

  • art. 62-bis cod. pen.

    incensuratezza e suo rilievo nei criteri di individualizzazione della pena

    La sola incensuratezza, se contraria al comma 3 del medesimo articolo, non è sufficiente di per sé a comprovare la meritevolezza delle attenuanti generiche; occorrono elementi positivi motivati

Massime di principio

  • Le nuove norme processuali sui termini si applicano solo alle impugnazioni proposte dopo la data effettiva di entrata in vigore; verificare sempre la data di deposito dell'atto rispetto alle proroghe legislative.
  • La depenalizzazione di un reato presupposto non elimina automaticamente la rilevanza penale di una ricettazione già consumata: la provenienza da delitto è elemento da valutare al momento della ricezione e può mantenere la fattispecie di ricettazione applicabile.
  • Se si deduce che l'imputato ha partecipato alla falsificazione, tale allegazione deve essere formulata con precisione (quando, come, ruolo) già in grado di consentire una valutazione motivata; affermazioni generiche non obbligano il giudice a sviluppare una specifica motivazione a favore.
  • Le attenuanti generiche richiedono una motivazione positiva da parte del giudice che indichi gli elementi concreti che giustificano la mitigazione: non possono essere riconosciute o negate in modo meramente assertivo.
  • Chi propone ricorso cassazionale contro una sentenza penale rischia, se il ricorso è rigettato, la condanna alle spese processuali; valutare la fondatezza dei motivi e la correttezza formale prima della proposizione.

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