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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42827/2024 del 22/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato (art. 349 c.p.) per prescrizione, lamentando che la pronuncia è avvenuta in forma predibattimentale ai sensi dell'art. 469 c.p.p., senza contraddittorio e senza consentire all'imputato di rinunciare alla prescrizione (richiami a artt. 601, 429 e 157 c.7 c.p.p. e a principi delle Sezioni Unite n. 28954/2017).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 111/2022, ha affermato che non è consentita, in appello, la pronuncia predibattimentale di proscioglimento per prescrizione adottata senza contraddittorio, poiché sopprime di fatto un grado di giudizio e preclude la possibilità per l'imputato di rinunciare alla prescrizione. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli per il prosieguo del giudizio in forma contraddittoria.

Norme richiamate

  • art. 469 cod. proc. pen.

    La pronuncia predibattimentale di proscioglimento ex art. 469 non può essere utilizzata in appello per dichiarare estinta la responsabilità per prescrizione senza contraddittorio; ciò sopprime un grado di giudizio e lede la facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione.

  • art. 568 comma 4 cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso di rendere inammissibile il ricorso per cassazione contro sentenza di appello predibattimentale che dichiara prescrizione: tale interpretazione è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale (sent. n. 111/2022), restituendo possibilità di impugnazione in Cassazione.

  • art. 157 comma 7 cod. proc. pen.

    Rilevanza del diritto dell'imputato di rinunciare alla prescrizione: la decisione predibattimentale che impedisce tale scelta è illegittima perché priva l'imputato di una scelta strategica sulla propria posizione processuale.

  • art. 349 cod. pen.

    Norma del codice penale relativa al fatto di reato menzionato (oggetto della pronuncia di prescrizione); non è il centro del reasoning ma è il reato per il quale è stata dichiarata la prescrizione.

  • art. 601 e art. 429 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dal ricorrente per denunciare violazioni procedurali connesse alla pronuncia di prescrizione; la Cassazione ha invece deciso sulla base del principio costituzionale e della giurisprudenza costituzionale richiamata.

  • Costituzione, artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma

    Principi di tutela del diritto di difesa e del giusto processo che la Corte costituzionale ha ritenuto violati dall'interpretazione che escludeva la possibilità di ricorrere in cassazione contro sentenze di appello predibattimentali per prescrizione.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 111 del 2022

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione dell'art. 568 c.4 c.p.p. che impediva il ricorso per cassazione contro sentenze di appello predibattimentali di proscioglimento per prescrizione, stabilendo che in appello non è consentita la pronuncia predibattimentale di proscioglimento che sopprime il contraddittorio.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 28954 del 2017

    Giurisprudenza di merito richiamata dal ricorrente come parametro di corretto comportamento processuale; invocata per sostenere l'illegittimità della pronuncia predibattimentale senza contraddittorio.

Massime di principio

  • In appello non è ammissibile pronunciare un proscioglimento predibattimentale per prescrizione senza garantire il contraddittorio: una tale decisione comprime un grado di giudizio e può essere annullata.
  • La pronuncia predibattimentale che impedisce all'imputato di rinunciare alla prescrizione viola i diritti di difesa e può essere impugnata in Cassazione dopo la pronuncia della Corte costituzionale n.111/2022.
  • Il giudice d'appello chiamato a decidere sulla prescrizione deve consentire il contraddittorio e, se necessario, permettere all'imputato di dichiarare la rinuncia alla prescrizione per ottenere una pronuncia sul merito.
  • Se si riceve una sentenza d'appello di proscioglimento per prescrizione emessa senza contraddittorio, è opportuno proporre ricorso e chiedere la riammissione del giudizio in contraddittorio; il rimedio può essere l'annullamento e il rinvio per il regolare svolgimento del procedimento.
  • Per il difensore: valutare sempre la possibilità di manifestare tempestivamente la volontà dell'imputato circa la rinuncia alla prescrizione o di sollecitare il contraddittorio in appello quando si profila una decisione predibattimentale.

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