Cassazione Penale, Sentenza n. 42819/2024 del 22/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Venezia che li aveva dichiarati penalmente responsabili per emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000) e per occultamento o distruzione di scritture contabili obbligatorie (art. 10 d.lgs. n. 74/2000) in relazione a fatture emesse negli anni 2013-2016. Le censure principali riguardavano: mancanza del dolo specifico (affermazione che le fatture fossero state emesse per finalità diverse dall'evasione e assenza di prova dell'utilizzo fiscale), carenza di elementi probatori per attribuire la qualità di amministratore di fatto a taluni imputati, inutilizzabilità di dichiarazioni testimoniali rese senza i previsti avvisi (artt. 64 e 210 c.p.p. e art. 197-bis c.p.p.), e la mancata prova dell'istituzione delle scritture contabili (presupposto del reato di occultamento/distruzione). Sono state dedotte inoltre questioni processuali e di calcolo della prescrizione e richieste di rivalutazione delle circostanze attenuanti e della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in parte accolto i ricorsi: ha ritenuto infondate le censure relative alla sussistenza del dolo per le emissioni di fatture per gli anni 2014-2016 (quindi ha confermato la responsabilità per quegli anni per i rispettivi imputati), ma ha dichiarato estinti per prescrizione i reati relativi alle fatture emesse nel 2013 per Alfonso, Domenico e Vincenzo (annullamento senza rinvio per quei capi). Ha invece ritenuto fondate le censure relative ai reati di occultamento o distruzione delle scritture contabili (capo C per Alfonso e Domenico; capo F per Marco): la sentenza di merito non aveva adeguatamente accertato l'effettiva istituzione/disponibilità delle scritture contabili, pertanto tali parti sono state annullate con rinvio per nuovo giudizio. Per Vincenzo la Corte ha ritenuto inammissibile parte del primo motivo ma ha dichiarato estinto per prescrizione il capo relativo al 2013 (annullamento senza rinvio) e ha confermato la responsabilità per il 2014 (irrevocabile) con rinvio per la rideterminazione della pena. In sintesi: alcune condanne (anni 2014-2016) sono divenute irrevocabili; le posizioni relative al 2013 sono estinte per prescrizione; i capi che riguardano occultamento/distruzione sono annullati con rinvio per mancato accertamento sull'esistenza delle scritture; le questioni penali di determinazione della pena per i reati residui sono rinviate alla Corte d'appello per rideterminazione.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000
"la condotta di emissione sia realizzata «al fine di consentire a terzi l'evasione'"
Il dolo specifico richiesto non richiede che il destinatario realizzi effettivamente l'evasione; è sufficiente che l'emittente voglia o ritenga certo/altamente probabile che la fattura verrà utilizzata per consentire l'evasione. Anche l'emissione per un interesse personale concorrenziale non esclude il dolo specifico se sussiste la consapevolezza dell'uso evasivo da parte del destinatario.
art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
Per affermare il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili è presupposto necessario l'accertamento che le scritture obbligatorie fossero effettivamente state istituite o che i documenti obbligatori fossero nella disponibilità dell'impresa; l'assenza di tale prova invalida la condanna.
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b) ed e))
Rinvio alle norme di impugnazione: la Cassazione valuta i vizi di motivazione e le violazioni di legge indicate nei motivi di ricorso; ha distinto le censure fondate da quelle infondate sulla base degli standard di motivazione richiesti.
artt. 64 e 210 cod. proc. pen.
Previsione degli avvisi e delle garanzie quando vengono esaminati soggetti che possono essere indagati/imputati per reati connessi; la Corte ha valutato la rilevanza delle allegazioni di inutilizzabilità delle dichiarazioni ma, ove necessario, ha applicato il principio della "prova di resistenza" per verificare se la decisione sarebbe rimasta fondata anche senza quelle dichiarazioni.
art. 197-bis cod. proc. pen.
Tutela della volontà del dichiarante rispetto all'assistenza difensiva; la Corte ha esaminato questioni connesse alla validità dell'assistenza resa al testimone/dichiaratore.
art. 62-bis cod. pen.
Regime delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che la valutazione delle attenuanti e della pena debba essere riesaminata in sede di rinvio quando l'annullamento afferente ad altri capi incide sulla misura della sanzione complessiva.
artt. 81 e 133 cod. pen.
Regole di determinazione della pena e del cumulo: la Corte ha disposto la rideterminazione della pena in caso di annullamento parziale delle condanne di merito.
art. 122 cod. proc. pen.
Riguarda la procura speciale e limiti all'estensione del mandato difensivo: discussa nella fase sui motivi nuovi relativi all'assistenza ai testimoni.
Massime di principio
- Per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) non è necessario che il destinatario realizzi effettivamente l'evasione fiscale: è sufficiente che l'emittente abbia la volontà o la consapevolezza che le fatture saranno usate, con alta probabilità, per consentire l'evasione.
- La la finalità dell'emissione (dolo specifico) può coesistere con interessi personali dell'emittente: un movente diverso (es. ottenere liquidità o fidi bancari) non esclude il reato se l'emittente è consapevole dell'uso evasivo da parte del destinatario.
- Per i reati di occultamento o distruzione delle scritture contabili è imprescindibile provare che le scritture obbligatorie fossero state effettivamente istituite o che i documenti obbligatori fossero nella disponibilità dell'impresa; senza tale accertamento la condanna non può reggere.
- Se dichiarazioni o prove risultassero formalmente inutilizzabili per vizi procedurali, il giudice di legittimità può applicare la "prova di resistenza": si valuta se, espunte le prove viziate, rimangono elementi sufficienti a reggere la decisione.
- Nelle imputazioni relative a più atti ripetuti nel tempo (es. fatture emesse nello stesso anno), il termine di consumazione ai fini della prescrizione può essere riferito all'ultima fattura; il calcolo della prescrizione va sempre verificato caso per caso.
- Questioni sulla qualifica di "amministratore di fatto" si risolvono valorizzando elementi fattuali concreti (gestione continuativa, poteri di fatto, interventi operativi) e non soltanto episodici contatti o atti isolati.
- Quando la Cassazione annulla parzialmente e rinvia per la determinazione della pena, il giudice di rinvio dovrà rivalutare le attenuanti e la pena complessiva tenendo conto delle statuizioni annullate e del divieto di reformatio in peius.
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