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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42828/2024 del 22/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva qualificato e riconosciuto la continuazione per vari furti, tra cui il capo 11) ritenuto come furto aggravato (art. 624 e 625 c.p.). In Cassazione è stato dedotto che il procedimento per il capo 11) era divenuto procedibile a querela in seguito alla modifica normativa (d.lgs. n.150/2022) e che nel fascicolo non era presente una querela formale: risultava solo una denuncia sporta da Pandino il giorno 8/11/2014, nella quale la parola "querela" compare solo perché il militare informò l'offeso sulle facoltà di legge, senza che emergesse una esplicita istanza di punizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che, dopo la modifica dell'art. 624 c.p. operata dal d.lgs. 10/10/2022 n.150, il delitto di furto aggravato è divenuto in linea di principio procedibile a querela della persona offesa. Poiché nel fascicolo non era presente una querela formale e non sussisteva la possibilità di sanare la condizione di procedibilità per decorso dei termini (richiamati artt. 124 c.p. e 85 del d.lgs. n.150/2022), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato contestato al capo 11) per difetto di querela. Ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari per la rideterminazione della pena in relazione agli altri reati per i quali è intervenuta condanna, poiché tale operazione richiede valutazioni di merito non competenti alla Corte di Cassazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Dopo modifiche normative che rendono una fattispecie procedibile a querela, è necessario verificare sempre nel fascicolo la presenza di una querela formale; una semplice denuncia non equivale alla querela.
  • Se manca la querela e la procedibilità è divenuta condizionata alla querela (a seguito di modifica di legge), l'azione penale per quel reato è improcedibile e la sentenza va annullata senza rinvio limitatamente a quel capo.
  • Occorre sempre controllare i termini transitori e le norme sui termini (es. artt. 124 c.p. e disposizioni transitorie) quando la legge è stata modificata, perché può venir meno la possibilità di sanare la mancanza della condizione di procedibilità.
  • La Corte di Cassazione evita di rideterminare il trattamento sanzionatorio per reati residui quando ciò richiede valutazioni di merito: in tali ipotesi rinvia ad altra sezione del giudice d'appello competente per la nuova valutazione.

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