Cassazione Penale, Sentenza n. 42823/2024 del 22/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 30/01/2024 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, ha ritenuto Zorzi responsabile, nella sua qualità di amministratore e poi liquidatore della CMZ EUROPE s.r.l., del reato di dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. n. 74/2000 per aver indicato nel modello IVA 2015 fatture per operazioni inesistenti emesse da D.M. INOX per un imponibile di euro 2.830.918,00 e IVA pari a euro 622.723,00 (riqualificazione dal più grave reato di frode fiscale ex art. 2). Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione del diritto di difesa e illegittima riqualificazione del fatto; 2) applicazione erronea della soglia di punibilità (sostiene che, ai fatti del 2015/2016, la soglia minima era di euro 3.000.000,00 e non di euro 2.000.000,00); 3) inesistenza della dichiarazione infedele perché sono stati considerati sia elementi attivi che passivi; 4) omissione nel disporre (o nel mantenere) la sospensione condizionale della pena. Il Pubblico Ministero ha chiesto l'annullamento con rinvio in accoglimento del secondo motivo.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati il primo, il terzo e il quarto motivo nella parte sostanziale, confermando la possibilità di riqualificazione in reato meno grave quando il nucleo fattuale non subisca mutamenti significativi e quando la decisione sia basata su elementi probatori emersi nel processo. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte territoriale ha usato una soglia di punibilità vigente dopo la riforma normativa (d.l. 26/10/2019, conv. in L. 19/12/2019) ma i fatti risalgono al 2015/2016, quando la soglia minima prevista dall'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 era di euro 3.000.000,00. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla parte relativa al superamento della soglia di punibilità e alla valutazione collegata alla sospensione condizionale della pena, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo esame di fatto e valutazione della sussistenza del reato secondo la normativa allora vigente. Le altre statuizioni (compresa la qualificazione della condotta come dichiarazione infedele e le statuizioni accessorie in parte) sono state confermate nella misura non interessata dall'annullamento.
Norme richiamate
Delitto di frode fiscale: carattere bifasico; integra frode la condotta che richiede sia la fase di produzione/registrazione di documenti per operazioni inesistenti sia la fase dichiarativa; la Corte ha ritenuto carente la prima fase nella specie.
Fuori dai casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito...
Delitto di dichiarazione infedele: reato residuale rispetto agli artt. 2 e 3 se la condotta riguarda la stessa dichiarazione; tuttavia l'art. 4 è applicabile quando sono contestate condotte diverse (es. omissione di elementi attivi vs indicazione di elementi passivi inesistenti). La Corte ha ritenuto integrata l'ipotesi ex art. 4 per la specifica indicazione di elementi passivi inesistenti.
d.l. 26/10/2019, n. 124, e L. 19/12/2019, n. 157 (conversione)
La riforma ha modificato i parametri di punibilità (soglie economiche) relativi ai reati tributari. La Corte afferma che va applicata la normativa vigente al tempo dei fatti (lex temporis): nel caso di specie i fatti risalgono al 2015/2016, perciò va considerata la soglia allora prevista (tre milioni di euro), non la soglia successiva introdotta dal d.l. 124/2019.
Cost., art. 111, comma terzo; Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
Principio del diritto di difesa e del contraddittorio: la Corte ribadisce che la riqualificazione in sede di giudizio non viola il diritto di difesa quando il nucleo fattuale rimane sostanzialmente identico e l'imputato ha la possibilità di esercitare il contraddittorio con i mezzi di impugnazione.
Massime di principio
- La riqualificazione del fatto in reato meno grave è consentita se il nucleo materiale dell'accusa non subisce mutamenti essenziali e il difensore può esercitare il contraddittorio (anche con i mezzi di impugnazione); non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa.
- Per i reati tributari, le soglie economiche rilevanti ai fini della punibilità devono essere valutate in base alla normativa vigente al tempo in cui il fatto è stato commesso (principio di legalità e lex temporis).
- La distinzione tra frode fiscale (art. 2) e dichiarazione infedele (art. 4) dipende dalla presenza della fase materiale bifasica: la frode richiede produzione/registrazione o detenzione di documenti per operazioni inesistenti, mentre l'art. 4 può integrarsi con l indicazione in dichiarazione di elementi passivi inesistenti.
- La distruzione o mancata acquisizione delle fatture/documenti rilevanti indebolisce la prova della prima fase della frode e può favorire la riqualificazione in dichiarazione infedele.
- Se la Cassazione annulla per errori di diritto relativi alla quantificazione o alla normativa applicabile, il rinvio al giudice del merito comporta un nuovo esame che può incidere sulla quantificazione della pena e sulle misure accessorie, ivi inclusa la sospensione condizionale.
- In situazioni analoghe conviene verificare: a) quale normativa era in vigore alla data del fatto, b) se il nucleo fattuale descritto nell'imputazione è rimasto identico dopo la riqualificazione, c) l'esistenza o meno di documenti probatori originali (conservazione delle fatture) e d) l'effetto di eventuali distruzioni di documentazione sulla qualificazione giuridica.
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