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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06260/2025 del 09/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La vicenda riguarda l'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, su immobili di proprietà di una contribuente conferiti in un fondo patrimoniale costituito prima dell'attività imprenditoriale. In primo grado la contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria, ritenendosi che i beni fossero destinati ai bisogni della famiglia e quindi impignorabili. In appello, però, la decisione era stata riformata, ritenendo insufficiente la sola riconduzione del debito all'attività d'impresa per escludere la possibilità di escutere i beni del fondo patrimoniale. In cassazione la contribuente ha dedotto, con due motivi connessi, la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione/falsa applicazione dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 169, 170 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR non aveva esaminato la estraneità dei debiti tributari ai bisogni della famiglia, né la conoscenza di tale estraneità da parte dell'agente della riscossione, e che la documentazione prodotta dimostrava che l'impresa individuale non aveva apportato alcun beneficio familiare e che le somme transitanti sul conto dedicato non erano state utilizzate per esigenze private o familiari. In corso di giudizio la ricorrente ha poi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per avere integralmente pagato il debito, con conseguente cancellazione dell'ipoteca.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per sopravvenuto pagamento del debito e cancellazione dell'ipoteca, rilevando quindi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. Ai fini della regolazione delle spese ha però proceduto al giudizio di soccombenza virtuale, ritenendo infondati i motivi del ricorso: ha ribadito che l'art. 170 c.c. si applica anche all'ipoteca non volontaria iscritta ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, che il criterio decisivo è il rapporto tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia e non la sola natura imprenditoriale del debito, e che incombe sul contribuente l'onere di provare sia l'estraneità del debito ai bisogni familiari sia la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. Ha inoltre escluso che la sentenza impugnata fosse affetta da motivazione apparente e ha rilevato che la censura della ricorrente mirava in realtà a una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità. Non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973

    Il ruolo, decorso inutilmente il termine successivo alla cartella, costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati; tuttavia l'iscrizione sui beni del fondo patrimoniale è soggetta ai limiti posti dall'art. 170 c.c.

  • art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973

    Il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella è richiamato quale presupposto temporale per l'iscrizione ipotecaria da parte dell'agente della riscossione.

  • art. 169 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 170 c.c. nel contesto della disciplina del fondo patrimoniale e della sua opponibilità ai creditori.

  • art. 170 c.c.

    Stabilisce che l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale non può avere luogo per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, se il creditore conosceva tale estraneità; la regola vale anche per l'ipoteca non volontaria.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erronea valutazione delle presunzioni e delle prove in ordine all'utilizzo dei beni e delle somme dell'impresa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale invocata per lamentare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica nella dichiarazione di cessazione della materia del contendere sopravvenuta.

Massime di principio

  • L'art. 170 c.c. disciplina non solo l'esecuzione forzata, ma anche l'iscrizione di ipoteca non volontaria sui beni conferiti in fondo patrimoniale, sicché l'agente della riscossione può iscriverla solo se il debito è stato contratto per bisogni della famiglia oppure se non conosceva l'estraneità del debito a tali bisogni.
  • Ai fini dell'aggressione dei beni del fondo patrimoniale il criterio decisivo non è la natura astratta del debito, ma il nesso concreto tra il fatto generatore dell'obbligazione e i bisogni della famiglia; la mera insorgenza del debito nell'esercizio di impresa non basta, da sola, né ad ammettere né ad escludere l'aggressione.
  • Spetta al contribuente che invochi l'impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale provare i fatti costitutivi dell'eccezione, e cioè sia l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia sia la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.
  • La denuncia di violazione di legge non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito; la censura sulla ricognizione della fattispecie concreta è ammissibile solo nei limiti del vizio motivazionale, se effettivamente dedotto.
  • La cessazione della materia del contendere per sopravvenuta eliminazione della controversia comporta la declaratoria di improcedibilità/inammissibilità sopravvenuta del ricorso nel merito, ma non esclude il giudizio di soccombenza virtuale ai fini delle spese.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataPossessoImpugnazioni
RamiEsecuzioniDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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