Cassazione Civile, Ordinanza n. 35465/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La controversia origina da un giudizio di responsabilità erariale relativo a un appalto per la costruzione di paratie di difesa della città di Como contro le esondazioni del lago. In appello la Corte dei conti ha confermato solo in parte la decisione di primo grado, condannando il funzionario al pagamento di Euro 16.692,00, a fronte di una domanda risarcitoria molto più ampia. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, formalmente qualificati come ricorso per eccesso di potere giurisdizionale: 1) difetto di giurisdizione e violazione del giusto processo, del ne bis in idem e per asserita applicazione errata del D.Lgs. 174/2016, oltre all’utilizzo di atti penali e di una delibera ANAC come base istruttoria; 2) ulteriore deduzione della violazione del ne bis in idem, assumendo che la condanna contabile si sommerebbe a un parallelo procedimento penale per i medesimi fatti; 3) difetto di giurisdizione per mancanza di danno erariale, anche in ragione dell’assoluzione in sede penale, della scusabilità della condotta e dell’asserita interferenza con la discrezionalità amministrativa; 4) difetto di giurisdizione per insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, sostenendo che le varianti dell’appalto erano state adottate in esecuzione di direttive e autorizzazioni provenienti dall’alto e che mancavano nesso causale, dolo o colpa grave. È stata anche formulata una questione di legittimità costituzionale degli artt. 69, commi 3-4, e 83, commi 1-2-3, del D.Lgs. 174/2016.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto che il ricorso era redatto in modo oscuro e confuso, al punto da non consentire di comprendere compiutamente i fatti di causa, gli addebiti concreti mossi al ricorrente e la ragione della quantificazione del danno in Euro 16.692,00 rispetto alla domanda iniziale di circa 2,9 milioni di euro. Inoltre, ha affermato che i motivi dedotti riguardavano in realtà asseriti errores in procedendo e in iudicando, non deducibili nel ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. contro le decisioni della Corte dei conti, salvo i soli casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione o di sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione. Anche la censura sulla discrezionalità amministrativa è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva addebitato al funzionario la violazione di norme sugli appalti e non un sindacato di merito sulle scelte amministrative. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta fuori dall’oggetto del ricorso per motivi di giurisdizione. Non sono state pronunciate spese, e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa in modo chiaro ed esauriente, così da consentire alla Corte la completa cognizione della controversia senza dover ricorrere ad altre fonti.
art. 111 Cost.
Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è ammissibile solo per motivi inerenti alla giurisdizione, non per errori di diritto sostanziale o processuale.
La sua applicazione o interpretazione, se lamentata come erronea, integra una doglianza di merito o di rito e non un motivo di giurisdizione.
art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
La dedotta violazione del ne bis in idem viene ricondotta a una censura di merito e non a un vizio di giurisdizione.
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
La dedotta violazione del ne bis in idem viene ricondotta a una censura di merito e non a un vizio di giurisdizione.
art. 1 l. 14 gennaio 1994, n. 20
La Corte ribadisce che il giudice contabile non invade la giurisdizione se censura il modo di attuazione dell’azione amministrativa e non la scelta discrezionale in sé.
art. 1 l. 26 agosto 2016, n. 174
Richiamato dal ricorrente come parametro della mancanza di danno erariale, ma la censura è stata ritenuta priva di attitudine a fondare un motivo di giurisdizione.
art. 134 d.P.R. n. 554 del 1999
La sentenza d’appello, richiamata dalla Cassazione, aveva ritenuto che nessun pagamento potesse conseguire a varianti non approvate dalla stazione appaltante.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato/inammissibile, sussiste l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamato per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una decisione della Corte dei conti, la deduzione di errori in procedendo o in iudicando non integra di per sé un motivo inerente alla giurisdizione: sono ammissibili solo censure che denunciino il superamento dei limiti esterni della giurisdizione o il suo difetto assoluto o relativo.
- Il ricorso deve esporre in modo sommario ma chiaro i fatti di causa e deve consentire di comprendere gli addebiti concreti e la ratio della decisione impugnata; se la vicenda processuale e sostanziale resta oscura, il ricorso è inammissibile per difetto di specificità.
- La censura di violazione del ne bis in idem, anche se prospettata in riferimento a fonti sovranazionali, attiene al merito della decisione e non alla giurisdizione.
- Il sindacato della Corte dei conti non invade i limiti esterni della giurisdizione quando riguarda il modo di attuazione della scelta amministrativa, ossia la conformità dell’azione a legge, economicità ed efficacia; il sindacato diventa invece eccedente solo se investe direttamente la scelta discrezionale in sé.
- Per superare una decisione che addebiti responsabilità erariale per condotte nell’ambito di un appalto pubblico, il ricorso deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e non limitarsi a riproporre una diversa lettura fattuale dei fatti e delle direttive ricevute.
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