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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27188/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (soci)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione del bilancio di una società a responsabilità limitata chiuso al 31 dicembre 2007. La società ricorrente aveva chiesto: (a) la declaratoria di nullità della delibera di approvazione del bilancio, sostenendo che non fossero stati correttamente iscritti crediti a suo favore e che fossero stati invece distribuiti utili inesistenti e operata una compensazione fiscale illegittima; (b) l’azione surrogatoria per far rientrare nel patrimonio della debitrice somme asseritamente uscite illegittimamente per effetto dell’approvazione del bilancio; (c) l’azione revocatoria contro gli atti dispositivi compiuti in conseguenza della delibera. Il Tribunale aveva respinto le domande e la Corte d’appello aveva confermato. In cassazione la ricorrente ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante sul rigetto della revocatoria; violazione dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 2697 c.c. per erroneo rigetto dell’azione revocatoria e inversione dell’onere probatorio; omessa pronuncia sui principi contabili nazionali e sull’erronea appostazione della voce "fatture da ricevere"; violazione delle norme sul bilancio e del principio di prudenza, perché il credito sarebbe stato contabilizzato solo in parte e non sarebbe stato accantonato alcun fondo rischi; violazione dell’art. 2900 c.c. e contraddittorietà della motivazione sul rigetto dell’azione surrogatoria, poiché il bilancio avrebbe comunque riconosciuto il credito della ricorrente e vi sarebbe stata anche un’ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, perché la Corte di merito si era pronunciata sulla validità del bilancio e la motivazione era sufficiente; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, poiché mirava a una nuova valutazione di merito delle risultanze contabili e probatorie; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo, perché, sotto la veste di violazione di legge sull’azione surrogatoria, proponeva in realtà una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove. Il rigetto dei motivi pregiudiziali ha comportato l’assorbimento dei primi due motivi, relativi alla revocatoria e alla motivazione apparente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L’azione revocatoria richiede la prova dell’eventus damni; la censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione di merito delle risultanze contabili e patrimoniali.

  • art. 2697 c.c.

    Non è consentito in cassazione spostare il giudizio sul piano fattuale per ottenere una diversa distribuzione dell’onere probatorio in assenza di un vero error in diritto.

  • art. 2900 c.c.

    L’azione surrogatoria presuppone la dimostrazione dei relativi presupposti di fatto; se i giudici di merito li escludono, la censura non può risolversi in una nuova lettura delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice d’appello si sia espresso sul tema devoluto, anche se con motivazione sintetica o per relationem.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se mancante o meramente apparente; una motivazione comprensibile e superiore al minimo costituzionale esclude il vizio.

  • art. 116 c.p.c.

    La deduzione di violazione della regola di valutazione delle prove non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2478-bis c.c.

    Richiamato nel quadro delle norme sulla redazione del bilancio delle società a responsabilità limitata, ma la Corte non ha affrontato una questione di diritto sostanziale nuova; ha ritenuto inammissibile la censura perché fattuale.

  • art. 2423 c.c.

    Richiamato insieme alle norme di bilancio e al principio di prudenza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rivalutazione di merito.

  • art. 2431 c.c.

    Richiamato nel novero delle norme sul bilancio, senza autonoma statuizione di principio da parte della Corte.

  • art. 2491 c.c.

    Richiamato in relazione alla disciplina del bilancio, senza specifica interpretazione autonoma nel provvedimento.

  • art. 2479-ter c.c.

    Richiamato tra le disposizioni sul bilancio e sulle impugnazioni sociali, senza una statuizione autonoma di diritto.

  • art. 2621 c.c.

    Citate nel ricorso tra le norme asseritamente violate in tema di bilancio; la Corte non ha sviluppato un principio specifico su di esse.

  • art. 2622 c.c.

    Come sopra, richiamato dalla ricorrente ma non oggetto di affermazione di principio autonoma.

  • art. 2627 c.c.

    Come sopra, richiamato dalla ricorrente ma non oggetto di affermazione di principio autonoma.

  • art. 186-ter c.p.c.

    Richiamato come fatto processuale relativo all’ingiunzione ottenuta in altro giudizio; non assume nella decisione un autonomo rilievo di diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di motivazione della sentenza, il vizio di nullità ricorre solo se la motivazione manca del tutto o è meramente apparente; quando il giudice d’appello affronta il punto devoluto e rende una motivazione comprensibile, il vizio non sussiste.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente qualificate come violazione di legge o nullità della sentenza in richieste di nuova valutazione del merito o delle prove: se la doglianza mira a una diversa ricostruzione dei fatti, è inammissibile.
  • L’azione revocatoria presuppone la prova dell’eventus damni; la sua esclusione da parte del giudice di merito, se sorretta da valutazione fattuale non censurabile nei limiti del giudizio di legittimità, non può essere sovvertita in cassazione.
  • L’azione surrogatoria richiede la dimostrazione dei relativi presupposti sostanziali; la censura che contesti il loro mancato riconoscimento deve denunciare un errore di diritto effettivo e non limitarsi a contrapporre una diversa lettura delle risultanze contabili o probatorie.
  • La violazione delle regole di redazione del bilancio e del principio di prudenza, quando dipenda dalla valutazione della corretta iscrizione di poste contabili rispetto a specifici fatti aziendali, involge apprezzamenti di merito non riesaminabili in cassazione salvo vizi motivazionali nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriAssembleaImpugnazione delibere assembleariSpese di lite
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieImpugnazione delibere assembleari
IstitutiOnere della provaGiudicato

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