Cassazione Civile, Ordinanza n. 27188/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (soci)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione del bilancio di una società a responsabilità limitata chiuso al 31 dicembre 2007. La società ricorrente aveva chiesto: (a) la declaratoria di nullità della delibera di approvazione del bilancio, sostenendo che non fossero stati correttamente iscritti crediti a suo favore e che fossero stati invece distribuiti utili inesistenti e operata una compensazione fiscale illegittima; (b) l’azione surrogatoria per far rientrare nel patrimonio della debitrice somme asseritamente uscite illegittimamente per effetto dell’approvazione del bilancio; (c) l’azione revocatoria contro gli atti dispositivi compiuti in conseguenza della delibera. Il Tribunale aveva respinto le domande e la Corte d’appello aveva confermato. In cassazione la ricorrente ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante sul rigetto della revocatoria; violazione dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 2697 c.c. per erroneo rigetto dell’azione revocatoria e inversione dell’onere probatorio; omessa pronuncia sui principi contabili nazionali e sull’erronea appostazione della voce "fatture da ricevere"; violazione delle norme sul bilancio e del principio di prudenza, perché il credito sarebbe stato contabilizzato solo in parte e non sarebbe stato accantonato alcun fondo rischi; violazione dell’art. 2900 c.c. e contraddittorietà della motivazione sul rigetto dell’azione surrogatoria, poiché il bilancio avrebbe comunque riconosciuto il credito della ricorrente e vi sarebbe stata anche un’ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, perché la Corte di merito si era pronunciata sulla validità del bilancio e la motivazione era sufficiente; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, poiché mirava a una nuova valutazione di merito delle risultanze contabili e probatorie; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo, perché, sotto la veste di violazione di legge sull’azione surrogatoria, proponeva in realtà una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove. Il rigetto dei motivi pregiudiziali ha comportato l’assorbimento dei primi due motivi, relativi alla revocatoria e alla motivazione apparente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L’azione revocatoria richiede la prova dell’eventus damni; la censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione di merito delle risultanze contabili e patrimoniali.
Non è consentito in cassazione spostare il giudizio sul piano fattuale per ottenere una diversa distribuzione dell’onere probatorio in assenza di un vero error in diritto.
L’azione surrogatoria presuppone la dimostrazione dei relativi presupposti di fatto; se i giudici di merito li escludono, la censura non può risolversi in una nuova lettura delle prove.
Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice d’appello si sia espresso sul tema devoluto, anche se con motivazione sintetica o per relationem.
La motivazione è nulla solo se mancante o meramente apparente; una motivazione comprensibile e superiore al minimo costituzionale esclude il vizio.
La deduzione di violazione della regola di valutazione delle prove non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
Richiamato nel quadro delle norme sulla redazione del bilancio delle società a responsabilità limitata, ma la Corte non ha affrontato una questione di diritto sostanziale nuova; ha ritenuto inammissibile la censura perché fattuale.
Richiamato insieme alle norme di bilancio e al principio di prudenza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rivalutazione di merito.
Richiamato nel novero delle norme sul bilancio, senza autonoma statuizione di principio da parte della Corte.
Richiamato in relazione alla disciplina del bilancio, senza specifica interpretazione autonoma nel provvedimento.
Richiamato tra le disposizioni sul bilancio e sulle impugnazioni sociali, senza una statuizione autonoma di diritto.
Citate nel ricorso tra le norme asseritamente violate in tema di bilancio; la Corte non ha sviluppato un principio specifico su di esse.
Come sopra, richiamato dalla ricorrente ma non oggetto di affermazione di principio autonoma.
Come sopra, richiamato dalla ricorrente ma non oggetto di affermazione di principio autonoma.
Richiamato come fatto processuale relativo all’ingiunzione ottenuta in altro giudizio; non assume nella decisione un autonomo rilievo di diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di motivazione della sentenza, il vizio di nullità ricorre solo se la motivazione manca del tutto o è meramente apparente; quando il giudice d’appello affronta il punto devoluto e rende una motivazione comprensibile, il vizio non sussiste.
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente qualificate come violazione di legge o nullità della sentenza in richieste di nuova valutazione del merito o delle prove: se la doglianza mira a una diversa ricostruzione dei fatti, è inammissibile.
- L’azione revocatoria presuppone la prova dell’eventus damni; la sua esclusione da parte del giudice di merito, se sorretta da valutazione fattuale non censurabile nei limiti del giudizio di legittimità, non può essere sovvertita in cassazione.
- L’azione surrogatoria richiede la dimostrazione dei relativi presupposti sostanziali; la censura che contesti il loro mancato riconoscimento deve denunciare un errore di diritto effettivo e non limitarsi a contrapporre una diversa lettura delle risultanze contabili o probatorie.
- La violazione delle regole di redazione del bilancio e del principio di prudenza, quando dipenda dalla valutazione della corretta iscrizione di poste contabili rispetto a specifici fatti aziendali, involge apprezzamenti di merito non riesaminabili in cassazione salvo vizi motivazionali nei limiti consentiti.
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