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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 8632/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva riformato la decisione del Tribunale di Marsala e aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dal Comune a Cornado ordinandone la reintegra e condannando il Comune al pagamento della retribuzione globale di fatto dal 12.10.2016 fino alla effettiva reintegra. Il Comune contestava, fra altri profili, l'uso probatorio delle copie e delle relata di notifica (assenza di attestazione di conformità all'originale), deduceva l'omessa valutazione di documenti in originale (la determina n.179/2015) e chiedeva che fosse esclusa o limitata la reintegra e/o il risarcimento in ragione del raggiungimento da parte del lavoratore dell'età massima pensionabile (collocamento a riposo d'ufficio). Altre censure riguardavano valutazioni probatorie, ammissione di mezzi istruttori e compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi cinque motivi del ricorso del Comune, accolto il sesto motivo (relativo al raggiungimento dell'età massima pensionabile e all'impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro oltre tale limite) e assorbito il settimo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a questo profilo e, decidendo nel merito, ha disposto che il Comune debba pagare a Cornado la retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento fino alla data di età massima pensionabile (anziché fino alla effettiva reintegra oltre tale termine), oltre interessi, rivalutazione e contributi. Le altre censure dell'Amministrazione sono state ritenute infondate o inammissibili: la Corte ha ribadito che il messo notificatore non certifica il contenuto intrinseco dell'atto se manca l'attestazione di conformità all'originale; che la valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito; e che la mancata produzione dell'originale o la natura fotostatica dei documenti potevano giustificare la decisione del giudice di merito. Quanto alle spese, la Corte ha disposto una compensazione parziale (1/3 compensati) e posto i rimanenti 2/3 a carico del Comune, con liquidazione delle somme dovute a favore del resistente come indicato nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 2700 cod. civ.

    Richiamato in rapporto al valore probatorio degli atti pubblici e delle attestazioni; la Corte ha comunque sottolineato che la relata di notifica non prova il contenuto intrinseco dell'atto in assenza di attestazione di conformità all'originale

  • art. 10 l. n. 265/1999

    Richiamata nella contestazione probatoria della relata di notifica; la Corte ha comunque ribadito che il messo non effettua controllo intrinseco sul contenuto dell'atto notificato

  • artt. 137, comma 2; 138; 148 cod. proc. civ.

    Norme sul procedimento e sulle comunicazioni e notificazioni, richiamate nel quadro delle censure probatorie; la Corte ha valutato che mancassero elementi di prova della conformità dell'atto notificato all'originale

  • art. 116 cod. proc. civ.

    Principio del 'prudente apprezzamento' del giudice del merito nella valutazione delle prove: la Corte ha delimitato il sindacato di legittimità su tale valutazione, escludendo l'intervento ove si tratti di diversa valutazione delle stesse risultanze

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione all'onere del giudice di motivare e considerare le prove offerte; la Corte ha ritenuto che non fosse stata violata la norma dal giudice di merito

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: utilizzata per inquadrare le censure proposte dal Comune (n. 3,4,5 ecc.)

  • d.l. 24 giugno 2014 n. 90, art. 1 (convertito con l. 11 agosto 2014 n. 114)

    Norma che ha abolito il trattenimento in servizio oltre il limite anagrafico per il ricambio generazionale nelle P.A.; la Corte l'ha ritenuta applicabile: al raggiungimento dell'età massima il rapporto deve essere collocato a riposo d'ufficio, con conseguente limite alla reintegra ed al risarcimento

  • art. 1225 cod. civ.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla liquidazione del danno; la Corte ha comunque disposto la limitazione del risarcimento fino alla data di età massima pensionabile

  • art. 384 cod. proc. civ.

    Consentito alla Corte di decidere nel merito senza rimandare ad ulteriori accertamenti, posto che la questione risolta non richiedeva nuovi accertamenti di fatto

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater

    Richiamato in ordine all'ulteriore contributo unificato: la Corte ha dato atto della non sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo da parte del ricorrente

Massime di principio

  • La relata di notifica o la dichiarazione del messo non attestano automaticamente la conformità della copia all'originale: in assenza della formula "copia conforme all'originale" o di altra attestazione, resta adito alla prova contraria e l'affidamento è posto sulla copia notificata
  • Il giudice del merito ha ampia discrezionalità (prudente apprezzamento) nella valutazione delle prove; la Cassazione interviene solo per vizi di motivazione o per errori di diritto, non per diversa valutazione delle emerite risultanze
  • La mancata produzione degli originali o la produzione di sole copie fotostatiche senza attestazioni può compromettere la prova addebitata alla parte che ne allega la verità
  • Quando la reintegra nel posto di lavoro è incompatibile con il raggiungimento dell'età pensionabile prevista per collocamento a riposo d'ufficio, il ristoro del lavoratore va limitato temporalmente fino alla data massima pensionabile e non oltre
  • La richiesta di ammissione di ulteriori mezzi di prova (es. testimoni) può essere legittimamente rigettata se il giudice ritiene sufficienti le risultanze già acquisite; tale scelta difficilmente è sindacabile in sede di legittimità
  • In caso di accoglimento parziale del gravame, la liquidazione delle spese processuali può essere ripartita proporzionalmente alla misura del successo di ciascuna parte

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