Cassazione Civile, Sentenza n. 8780/2022 del 17/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verteva sulla richiesta di Sala di ottenere l'estensione a suo favore della polizza INA stipulata dall'INFN nel 1963, che l'Istituto aveva cessato di riconoscere ai dipendenti assunti dopo il 1° maggio 1975 (e, in ogni caso, dalla data di soppressione dei fondi integrativi prevista dalla legge 144/1999, art.64, comma 2). Il Tribunale e la Corte d'appello di Bari avevano qualificato la polizza come prestazione di natura retributiva e, sulla base della convenzione e della delibera istitutiva, avevano ritenuto l'attribuzione automatica al momento dell'assunzione. L'INFN impugnava sostenendo che la polizza è in realtà di natura previdenziale, alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite (sent. n. 4684/2015) e della successiva giurisprudenza, e che quindi non poteva essere riconosciuta dopo la soppressione dei fondi né essere considerata voce retributiva senza previsione di legge o contrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, affermando che la polizza INA a favore del personale costituisce un trattamento di natura previdenziale (seguendo le Sezioni Unite n. 4684/2015 e i successivi orientamenti), e non una voce retributiva. Di conseguenza la soppressione dei fondi prevista dall'art. 64, comma 2, della legge n. 144/1999 impedisce l'attribuzione del trattamento in epoca successiva al 1° ottobre 1999; inoltre la stessa rilevanza della legge 70/1975 e del successivo ordinamento del pubblico impiego rendeva ingiustificato il riconoscimento della polizza come parte della retribuzione. La Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'appello e, decidendo nel merito, ha respinto la domanda di Sala. Le spese di merito sono compensate, mentre Sala è condannato alle spese del grado di legittimità.
Norme richiamate
Legge 13 aprile 1999, n. 144, art. 64, comma 2
"soppressione dei fondi per la previdenza integrativa"
La Corte ha ritenuto che, essendo la polizza di natura previdenziale, la soppressione prevista dall'art. 64, comma 2, impedisca il riconoscimento della prestazione in epoca successiva al 1° ottobre 1999
Legge 16 febbraio 1975, n. 70, art. 14, comma 2
Richiamata dall'INFN per sostenere che il riconoscimento di trattamenti economici accessori a singoli enti era precluso; la Corte ha distinto gli effetti normativi storici rilevanti per escludere la qualificazione retributiva
Legge 16 febbraio 1975, n. 70, art. 26, comma 3
La Corte ha richiamato il divieto, già previsto dalla legge 70/1975, di riconoscere trattamenti economici accessori riferiti a singoli enti, come argomento ulteriore a sfavore della qualificazione retributiva
D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 2, comma 3, 3-bis e 45
Richiamato nel controricorso relativo al regime delle retribuzioni nel pubblico impiego privatizzato: la Corte rileva che dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico le voci retributive devono risultare da legge o contrattazione collettiva
Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), art. 38 e art. 53
I contratti di comparto non includevano la polizza tra le voci retributive; la Corte ha ritenuto che l'assenza di previsione contrattuale conferma la tesi che non si tratti di retribuzione
D.lgs. 30 marzo 1993, n. 124, art. 18 (come modificato dalla legge 335/1995)
introduzione del comma 8-quinquies
La Corte osserva che solo dopo le modifiche introdotte dalla legge 335/1995 l'accesso alle prestazioni integrative è stato subordinato alla liquidazione della pensione; ciò contribuisce a qualificare come previdenziale l'erogazione
Codice civile, artt. 1411, 1420
Citate nel motivo relativo alla presunta condizionalità dell'obbligo in presenza di una domanda del lavoratore; la Corte non ha ritenuto necessario accogliere tale censura alla luce della qualificazione prevalente della polizza
Codice civile, art. 2948
Riferito alla prescrizione: il ricorso denunciava l'applicazione della prescrizione decennale invece della quinquennale; la Corte ha assorbito il motivo, decidendo comunque nel merito per il rigetto della domanda
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48-bis
Norma fiscale richiamata nel primo motivo; utilizzata nella ricostruzione normativa ma senza incidenza decisiva sulla qualificazione finale della polizza
Massime di principio
- Una prestazione erogata mediante polizza assicurativa o fondo posto a presidio di un trattamento complementare va, di regola, qualificata come trattamento previdenziale quando non sussiste un nesso di corrispettività diretto con attività lavorativa e quando la gestione è autonoma rispetto al datore di lavoro
- Se la prestazione è qualificata come previdenziale, la sua erogazione è disciplinata dalle norme che regolano la previdenza integrativa: soppressioni legislative di fondi o limiti normativi possono escludere il riconoscimento successivo della prestazione
- La qualificazione di una voce come retributiva richiede che essa sia prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva (o dal contratto individuale se previsto dalla normativa applicabile); l'assenza di previsione contrattuale è elemento probante contro la natura retributiva
- L'adozione di polizze tramite soggetti assicuratori terzi non altera la natura giuridica del trattamento: la forma gestionale (fondo interno vs polizza esterna) è neutra ai fini della qualificazione come previdenziale o retributiva
- In sede di cassazione la Corte può decidere nel merito (art. 384 c.p.c.) se la questione non richiede ulteriori accertamenti di fatto, evitando il rinvio alle sezioni di merito
- Quando vi sia un orientamento giurisprudenziale consolidato (in particolare pronunce delle Sezioni Unite), le decisioni pregresse dei giudici di merito fondate su orientamenti anteriori possono essere riformate alla luce del nuovo principio
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